Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 in materia di tassazione di dividendi e di redditi diversi di natura finanziaria. Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n. 247.
Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 in materia di tassazione di dividendi e di redditi diversi di natura finanziaria. Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n. 247. - pdf
Testo normativo
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DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 18/01/2006 n. 4
Oggetto:
Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre
2003, n. 344 in materia di tassazione di dividendi e di redditi diversi di
natura finanziaria. Decreto Legislativo 18 novembre 2005, n. 247
Testo:
INDICE
PREMESSA
1. REDDITI DI CAPITALE
1.1 Assimilazione fiscale dei titoli e degli strumenti finanziari esteri
alle azioni
1.2 Assimilazione agli utili delle remunerazioni dei contratti di
associazione in partecipazione e cointeressenza
1.3 Remunerazioni corrisposte da societa' residenti in Paesi o territori
a fiscalita' privilegiata
2 MODIFICHE IN MATERIA DI RITENUTE ALLA FONTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE
2.1 Remunerazioni corrisposte da societa' residenti in Paesi o territori
a fiscalita' privilegiata
2.2 Ampliamento dell'ambito soggettivo: imprenditori individuali e
societa' di persone
2.3 Distribuzione di utili di fonte italiana in occasione di ripartizione
di riserve di capitale
2.4 Distribuzione di utili di fonte estera in occasione di ripartizione
di riserve di capitale e di recesso, esclusione, riscatto e riduzione di
capitale sociale
3 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
3.1 Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
3.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa'
residenti in Paesi o territori a fiscalita' privilegiata
3.3 Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di
partecipazioni qualificate
4 MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE SOSTITUTIVE SULLE PLUSVALENZE
PREMESSA
Nel Supplemento Ordinario n. 193/L alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del
1 dicembre 2005 e' stato pubblicato il Decreto Legislativo 18 novembre
2005, n. 247 (di seguito, Decreto) recante disposizioni correttive ed
integrative al Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di
imposta sul reddito delle societa' (IRES), nonche' altre disposizioni
tributarie.
Con riferimento alla disciplina relativa alla tassazione dei dividendi
e dei redditi diversi di natura finanziaria - gia' illustrata nelle
circolari n. 26/E del 16 giugno 2004 e n. 52/E del 10 dicembre 2004 - il
citato Decreto correttivo contiene norme che possono suddividersi in:
1. disposizioni di carattere interpretativo e di coordinamento che
esplicano effetti fin dalla data di entrata in vigore della riforma
dell'IRES, ossia per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere
dal 1 gennaio 2004;
2. disposizioni di carattere procedimentale che riguardano l'attivita'
dei sostituti d'imposta che hanno effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore del Decreto, ossia dal giorno successivo a quello di
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (2 dicembre 2005) ovvero dal
periodo d'imposta che ha inizio dal 1 gennaio 2006;
3. disposizioni di carattere innovativo che entrano in vigore nel periodo
d'imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Tra le variazioni normative di maggior rilievo si evidenzia quella che
ha modificato la definizione dei titoli esteri similari alle azioni e quella
che ha delineato un diverso regime di tassazione per le operazioni di
cessione di partecipazioni in societa' non residenti aventi sede in Paesi o
territori a fiscalita' privilegiata.
1. REDDITI DI CAPITALE
L'articolo 2 del Decreto interviene nel modificare talune disposizioni
dell'articolo 44 e dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) recanti,
rispettivamente, l'individuazione dei proventi che danno luogo a redditi di
capitale, nonche' le modalita' di tassazione degli utili derivanti dalla
partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti
all'IRES e dei proventi assimilati.
1.1 Assimilazione fiscale dei titoli e degli strumenti finanziari
esteri alle azioni
Come noto, l'articolo 44, comma 2, lettera b), del TUIR - nel testo in
vigore prima delle modifiche apportate dal Decreto correttivo - assimilava
alle azioni e alle quote di Srl le partecipazioni al capitale o al
patrimonio delle societa' ed enti non residenti a condizione che la relativa
remunerazione, se corrisposta da una societa' residente, fosse stata
totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per
effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9, del TUIR.
Tale soluzione prescindeva, quindi, dall'effettiva deducibilita' delle
remunerazioni dal reddito d'impresa prevista dalla normativa del Paese del
soggetto non residente e doveva leggersi nella sua accezione piu' ampia,
ossia riferita non solo alle vere e proprie partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ma anche a tutti gli strumenti finanziari di natura
partecipativa la cui remunerazione fosse totalmente collegata ai risultati
economici della societa' partecipata.
In sostanza, come specificato nella circolare n. 26/E del 2004, per
poter usufruire dello stesso trattamento fiscale degli utili, i proventi
erogati da soggetti non residenti devono derivare da titoli o strumenti
finanziari che avessero le caratteristiche di "equity" e non di
finanziamenti.
Sulla base di tale disposizione, quindi, si era creata una sostanziale
differenza tra i titoli emessi da soggetti residenti in Italia e titoli
emessi da soggetti non residenti:
1. per i titoli emessi da soggetti residenti in Italia - a norma della
lettera a), del comma 2, dell'articolo 44 del TUIR - e' sufficiente la
previsione di una remunerazione totalmente legata ai risultati
economici di un'impresa (o di una societa' appartenente al suo gruppo
o di un singolo affare), per assimilare il titolo o lo strumento ad
una partecipazione azionaria, indipendentemente dal rapporto
sottostante in base al quale il titolo e' stato creato. In questi
casi, infatti, il titolo e' considerato "partecipativo" anche se
incorpora un rapporto di mutuo;
2. per i titoli emessi da soggetti non residenti - a norma della lettera
b), del comma 2, dell'articolo 44 del TUIR - l'assimilazione opera
esclusivamente alla duplice condizione che essi rappresentino una
partecipazione al patrimonio della societa' e che la relativa
remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre societa'
appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i
titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. In sostanza deve
trattarsi di titoli "equity" e non di titoli di debito.
Tale discriminazione era giustificata dalla circostanza che, a fronte
dell'applicazione del regime agevolato sui dividendi, per le societa'
italiane il legislatore ha imposto un'espressa indeducibilita' degli utili e
delle remunerazioni erogate (art. 109, comma 9, del TUIR). Mentre, per i
titoli e strumenti finanziari esteri la norma si fonda sulla presunzione che
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quelli caratterizzati da una partecipazione al capitale di rischio abbiano
una remunerazione che, nell'ordinamento giuridico dell'emittente sia
considerata indeducibile dal reddito, analogamente a quanto previsto
nell'ordinamento italiano e non sia trattata come un costo deducibile.
Cio' posto, l'articolo 2 del Decreto correttivo ha soppresso la citata
lettera b) del comma 2 dell'articolo 44 e ha ricondotto la disciplina
dell'assimilazione alle azioni dei titoli esteri nell'ambito della lettera
a) del medesimo comma 2 finora riservata ai soli strumenti finanziari emessi
da soggetti residenti in Italia.
In particolare, sulla base del secondo periodo di tale disposizione,
le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i titoli e gli
strumenti finanziari emessi da societa' ed enti non residenti si considerano
similari alle azioni alla sola condizione che la relativa remunerazione sia
totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero
di residenza del soggetto emittente.
Tale disposizione ha dunque inteso eliminare la discriminazione che la
previgente formulazione della norma aveva creato a danno degli strumenti
finanziari esteri, prevedendo che sia verificato, nell'ambito della
legislazione estera, l'effettivo trattamento della remunerazione dei titoli
esteri come vero e proprio dividendo e la sua conseguente indeducibilita'
dal reddito dell'emittente estero.
Pertanto, ai fini dell'assimilazione alle azioni, le partecipazioni
nonche' gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti devono
presentare le seguenti caratteristiche:
1. la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da
utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati
economici della societa' emittente (di societa' appartenenti allo
stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti
finanziari sono stati emessi);
2. tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito
della societa' emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese
estero di residenza.
La modifica e' finalizzata, pertanto, ad attribuire alle remunerazioni
derivanti da titoli e strumenti finanziari di fonte estera il regime fiscale
previsto dall'ordinamento interno per gli utili nel presupposto che gli
stessi siano considerati tali anche nel Paese del soggetto erogante e cio'
al fine di evitare salti d'imposta ovvero fenomeni di doppia esclusione dal
reddito.
Anche sulla base della nuova formulazione della norma, viene
confermato che tali requisiti devono sussistere sia ai fini
dell'assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari esteri sia ai fini
dell'assimilazione delle azioni estere ossia delle vere e proprie
partecipazioni al capitale o al patrimonio di societa' estere.
Non e' piu' richiesto, invece, la condizione che i suddetti strumenti
rappresentino una partecipazione al patrimonio della societa' ossia che
abbiano le caratteristiche di "equity": pertanto, l'assimilazione ora si
applica anche a strumenti di debito sempreche' siano rispettati i sopra
elencati requisiti.
In particolare, con riferimento al requisiti indicato nel punto sub 1,
si precisa che la partecipazione ai risultati economici deve essere
effettiva (cosi' come per i titoli italiani) e non e' sufficiente che la
remunerazione sia soltanto parametrata agli utili della societa' ne'
tantomeno che sia collegata esclusivamente a parametri finanziari (es.
andamento di un indice, di prezzi o di valori di titoli azionari e
obbligazionari) ovvero a parametri diversi dai risultati economici di
un'impresa o di un affare.
Per quanto riguarda poi la verifica dell'effettivo trattamento fiscale
che ai titoli e agli strumenti finanziari esteri viene accordato dalla
legislazione del Paese estero di residenza dell'emittente di cui al punto
sub 2, la norma prevede che l'indeducibilita' debba risultare da una
dichiarazione dell'emittente stesso ovvero da altri elementi certi e
precisi. A quest'ultimo proposito, si ritiene che possa valere una semplice
attestazione della societa' emittente senza la necessita' che essa sia
asseverata dall'autorita' fiscale estera, cosi' come possono essere
validamente utilizzate le dichiarazioni dei redditi o altra documentazione
fiscale del soggetto estero, nonche' un'attestazione dell'indeducibilita'
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fornita dall'autorita' fiscale estera o da istituzioni riconosciute dalle
autorita' pubbliche (ad esempio, mercati istituiti, organizzati e
disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita'
in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede o
information provider di qualificata esperienza).
In mancanza della dichiarazione di parte o di altra documentazione
prodotta dall'emittente o delle predette attestazioni, si ritiene che
l'indeducibilita' delle remunerazioni delle azioni e degli strumenti
finanziari esteri possa essere dimostrata attraverso la sussistenza di
disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza
dell'emittente che statuiscono in modo inequivocabile tale non deducibilita'.
Tale documentazione deve essere richiesta dal sostituto d'imposta che
interviene nella riscossione degli utili e delle remunerazioni di fonte
estera ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, sempreche' relativi a partecipazioni non
qualificate - come definite dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del
TUIR.
La sussistenza della medesima documentazione e' altresi' conditio sine
qua non per l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto
prevista dallo stesso articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 per
le remunerazioni relative a partecipazioni qualificate. Con riferimento agli
utili derivanti dalle partecipazioni qualificate non relative all'impresa e'
prevista, infatti, l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo
d'acconto del 12,50 per cento su un imponibile ridotto al 40 per cento, con
conseguente obbligo dichiarativo e scomputo del credito d'imposta per le
imposte pagate all'estero.
Si ricorda, inoltre, che la ritenuta, sia a titolo d'imposta sia a
titolo d'acconto, si applica sul cosiddetto "netto frontiera" ossia
sull'importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato
estero di residenza.
Il descritto regime si applica qualora i dividendi provengano da una
societa' che non risiede in un Paese o territorio a fiscalita' privilegiata
per i quali, invece, sono previste delle regole speciali (cfr. successivo
paragrafo 2.1).
In mancanza di un intermediario ovvero qualora le remunerazioni di
fonte estera siano percepite direttamente all'estero, il contribuente e'
tenuto a richiedere e conservare tale documentazione ai fini della loro
corretta tassazione in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In conclusione, alle remunerazioni delle partecipazioni e degli
strumenti finanziari di fonte estera che presentano i requisiti richiesti
dalla norma si rende applicabile il regime previsto per le azioni di fonte
italiana che comprende, oltre a quello previsto per i dividendi, anche
quello per le plusvalenze derivanti dal realizzo dei suddetti titoli nelle
sue differenti articolazioni applicabili per i soci persone fisiche, per i
soci imprenditori soggetti ad IRPEF e per i soci soggetti ad IRES.
Per i titoli e gli strumenti finanziari che non presentano queste
caratteristiche bisognera' di volta in volta verificare, a seconda del
rapporto che ha dato origine al titolo o allo strumento finanziario, se essi
possano rientrare o meno tra le obbligazioni ed i titoli similari. Al
riguardo, si ricorda che le obbligazioni vere e proprie sono identificate in
funzione del diritto al rimborso integrale del capitale, come valore minimo
assicurato, alla scadenza del prestito. A quest'ultimo proposito si precisa
che la scadenza del prestito puo' anche non essere ancorata ad una data
precisa, ma puo' essere legata alla durata della societa' o alla sua
liquidazione qualora la societa' sia costituita a tempo indeterminato (come
espressamente consentito dall'articolo 2328, comma 2, n. 13), del codice
civile).
Qualora, invece, non sia assicurato il rimborso integrale del capitale
mutuato - in mancanza dei requisiti previsti per il loro inquadramento come
azioni o titoli assimilati - i titoli e gli strumenti finanziari rientrano,
piu' genericamente, tra i titoli di massa indicati nell'art. 67, comma 1,
lettera c-ter) del TUIR che, se produttivi di redditi di capitale (ossia se
derivanti da un impiego del capitale), rientrano nella disciplina dei titoli
atipici di cui all'articolo 5 del Decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito nella legge 25 novembre 1983, n. 649.
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Tali disposizioni - avendo portata innovativa - hanno effetto per i
periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
1.2 Assimilazione agli utili delle remunerazioni dei contratti di
associazione in partecipazione e cointeressenza
Per uniformita' di trattamento, la medesima disciplina riservata agli
utili derivanti da partecipazioni estere e' estesa alle associazioni in
partecipazione in cui l'associante e' non residente.
Infatti, l'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 3), del Decreto ha
aggiunto un periodo al comma 2 dell'articolo 47, del TUIR, in base al quale
la remunerazione percepita dall'associato e' assimilata all'utile sempreche'
la stessa sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello
Stato estero di residenza dell'associante e a condizione che tale
indeducibilita' risulti da una dichiarazione di quest'ultimo o da altri
elementi certi e precisi. A quest'ultimo proposito valgono le precisazioni
fornite nel precedente paragrafo.
Verificandosi tale condizione, si rende applicabile la ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento sugli utili derivanti da
contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza di cui
all'articolo 2554 del codice civile, non qualificati ossia caratterizzati da
un apporto di denaro non superiore al 5 o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, a seconda
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni.
In mancanza di un intermediario ovvero qualora le remunerazioni di
tali contratti siano percepite direttamente all'estero, il contribuente e'
tenuto a includerle nella dichiarazione dei redditi e ad autoliquidare
l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento ai sensi dell'articolo 18 del TUIR.
Per le remunerazioni dei contratti di tipo "qualificato" ossia nei
casi in cui il valore dell'apporto di capitale sia superiore alle predette
percentuali e' prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo
d'acconto prevista dall'articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 su
un imponibile ridotto al 40 per cento.
Inoltre, sulla base del nuovo periodo aggiunto al comma 2
dell'articolo 47 del TUIR, e' ora precisato che, qualora non sia rispettata
la condizione della indeducibilita' delle remunerazioni dal reddito
dell'associante estero, le remunerazioni dei contratti di associazione in
partecipazione e di cointeressenza concorrono alla formazione del reddito
dell'associato per il loro intero ammontare.
Tali disposizioni hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2006.
Sempre in materia di contratti di associazione in partecipazione e
cointeressenza, il medesimo articolo 2, comma 2, del Decreto apporta talune
modifiche di coordinamento all'articolo 47 del TUIR.
In particolare, la lettera a), n. 2) - uniformandosi al criterio
individuato dall'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 - prevede che il
patrimonio netto contabile cui fare riferimento per valutare il superamento
o meno delle percentuali ivi previste per configurare il contratto di
associazione in partecipazione "qualificato" o "non qualificato"e' quello
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto.
Il suddetto criterio si applica a tutti i contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza caratterizzati da una apporto diverso da
quello di opere e servizi, conclusi sia con associanti residenti che con
associanti residenti.
Sempre nell'ambito dell'articolo 47, comma 2, del TUIR, la lettera a),
n. 1) del comma 2 del medesimo articolo 2 del Decreto ha sostituito le
parole "Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'art.
44" con le parole "Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b)" al fine di utilizzare la medesima terminologia di cui
al comma 4 del medesimo articolo 47 relativamente alle remunerazioni
derivanti da contratti di associazione in partecipazione.
Tali disposizioni di mero coordinamento si rendono applicabili fin dal
primo periodo d'imposta in cui e' entrata in vigore la riforma dell'IRES
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ossia dai periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004.
1.3 Remunerazioni corrisposte da societa' residenti in Paesi o territori
a fiscalita' privilegiata
Come noto, a norma dell'articolo 47, comma 4, del TUIR, in deroga al
regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile,
qualora gli utili derivanti da partecipazioni qualificate siano distribuiti
da soggetti residenti in Paesi a fiscalita' privilegiata, essi concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione
dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del
comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 ovvero sia stata ritenuta
valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello,
che dalla partecipazione in dette societa' residenti in Paesi a fiscalita'
privilegiata, non si consegua l'effetto di localizzare ivi i relativi
redditi.
In particolare, si tratta di utili distribuiti da soggetti residenti o
localizzati in Stati o territori a fiscalita' privilegiata elencati nella
cosiddetta "black list" di cui all'articolo 167 del TUIR ed individuati nel
D.M. 21 novembre 2001.
Al riguardo, l'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1), del Decreto
correttivo ha sostituito nell'ambito del citato comma 4 dell'articolo 47 del
TUIR l'espressione: "utili provenienti" da societa' residenti in Paesi o
territori a regime fiscale privilegiato con quella di "utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti" dai
medesimi soggetti, al fine di rendere maggiormente esplicito che la
tassazione integrale degli utili distribuiti da societa' residenti in Paesi
a fiscalita' privilegiata deve intendersi riferita anche agli utili relativi
a titoli e agli strumenti similari alle azioni.
Tale modifica mira inoltre a chiarire che la norma si riferisce alle
sole remunerazioni "corrisposte" direttamente dalle societa' residenti nei
cosiddetti "paradisi fiscali" e ivi assoggettate ad una tassazione
privilegiata e non anche alle remunerazioni in ogni caso "provenienti" dalle
predette societa' in quanto, ad esempio, distribuiti attraverso altra
societa', anello intermedio della catena partecipativa, situata in uno Stato
non incluso nella "black list".
Il suddetto intervento normativo, avendo natura interpretativa, si
rende applicabile sin dal periodo d'imposta di entrata in vigore della
riforma dell'IRES.
Inoltre, la stessa lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto
al n. 2), modificando il comma 4 dell'articolo 47 del TUIR, ha specificato
che la tassazione integrale degli utili distribuiti da societa' residenti in
Paesi a fiscalita' privilegiata deve intendersi riferita anche alle
remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione. Quest'ultima
disposizione ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal
1 gennaio 2006.
2 MODIFICHE IN MATERIA DI RITENUTE ALLA FONTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE
Le modifiche apportate dall'articolo 14 del Decreto correttivo
all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono dirette sia ad ampliare
l'ambito soggettivo dei sostituti di imposta, sia ad innovare la disciplina
delle ritenute dei dividendi nel caso in cui la persona fisica risulti
possessore di particolari tipologie di partecipazioni.
2.1 Remunerazioni corrisposte da societa' residenti in Paesi o territori
a fiscalita' privilegiata
Come gia' accennato, sulla base del regime fiscale finora vigente,
sugli utili corrisposti da tutte le societa' ed enti non residenti nel
territorio dello Stato a persone fisiche residenti, in relazione a strumenti
finanziari e partecipazioni non qualificate e non relative ad un'impresa
commerciale, il soggetto che interveniva nella loro riscossione operava una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta.
La medesima ritenuta era estesa anche agli utili corrisposti da
societa' ed enti non residenti agli associati dei contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, ossia di associazione in
partecipazione e cointeressenza, conclusi con societa' estere, sempreche'
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tali contratti fossero assimilabili alle partecipazioni non qualificate,
ossia se il valore dell'apporto non sia superiore al 5 o al 25 per cento del
patrimonio netto contabile della societa'.
In sostanza, gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non
qualificate e i proventi equiparati erano assoggettati ad un regime fiscale
sostitutivo (ritenuta da parte del sostituto d'imposta ovvero
autoliquidazione dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione
dei redditi ai sensi dell'articolo 18 del TUIR) anche se l'erogante
risiedeva in un Paese o territorio a fiscalita' privilegiata.
Con la modifica apportata nel comma 4 dell'articolo 27 del D.P.R n.
600 del 1973, si e' ritenuto necessario prevedere l'applicazione della
ritenuta a titolo di acconto per le remunerazioni derivanti da
partecipazioni, strumenti finanziari non qualificati in societa' residenti
in Paesi o territori a fiscalita' privilegiata i cui titoli non sono
negoziati in mercati regolamentati. In tal caso, i dividendi e le
remunerazioni equiparate concorrono alla formazione del reddito imponibile
in misura pari al 100 per cento. Lo stesso regime si applica agli utili
relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR
stipulati con associanti non residenti, a prescindere dalla circostanza che
i titoli dell'associante siano negoziati in mercati regolamentati
Rimane ferma la possibilita' da parte del percettore di dimostrare,
mediante l'esibizione al sostituto di un interpello positivo al momento
della percezione dei dividendi, il rispetto delle condizioni previste dalla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR; in tal caso si applichera'
la ordinaria disciplina degli utili derivanti da partecipazioni non
qualificate, con applicazione della ritenuta a titolo di imposta.
Sugli utili e remunerazioni di partecipazioni e strumenti finanziari
non qualificati in societa' residenti in paesi o territori a fiscalita'
privilegiata, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, continua
ad essere applicabile la ritenuta a titolo di imposta pari al 12,50 per
cento da applicare sull'intero ammontare corrisposto.
Al riguardo, si ricorda che per titoli negoziati nei mercati
regolamentati si intendono quelli negoziati, sia nei mercati individuati dal
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sia quelli di Stati appartenenti
all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o
approvate dalle competenti autorita' in base alle leggi in vigore nello
Stato in cui detti mercati hanno sede.
Nulla e' modificato, inoltre, con riferimento agli utili e
remunerazioni derivanti da partecipazioni qualificate distribuiti da
soggetti residenti in Paesi a fiscalita' privilegiata: essi concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile, ad eccezione
dell'ipotesi in cui gli utili siano stati imputati al socio ai sensi del
comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 ovvero sia stata ritenuta
valida la dimostrazione, in seguito all'esercizio del diritto di interpello,
che dalla partecipazione in dette societa' residenti in Paesi a fiscalita'
privilegiata, non si conseguiva l'effetto di localizzare ivi i relativi
redditi.
Sui predetti utili il sostituto d'imposta applica una ritenuta alla
fonte del 12,50 per cento a titolo d'acconto su un imponibile del 100 per
cento.
La riduzione dell'imponibile al 40 per cento si applica esclusivamente
qualora il sostituto d'imposta abbia ricevuto dal contribuente copia della
risposta positiva all'interpello presentato all'Agenzia delle Entrate da cui
risulta che i redditi imputati dalla societa' partecipata siano stati
regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalita' ordinaria.
Il beneficiario del reddito deve altresi' comunicare
all'intermediario, sotto la propria responsabilita', la parte di reddito non
tassabile, per effetto del citato articolo 167, comma 7, del TUIR.
Rimane fermo, inoltre, che la ritenuta, sia a titolo d'imposta sia a
titolo d'acconto, si applica sul cosiddetto "netto frontiera" ossia
sull'importo dei dividendi al netto delle imposte applicate nello Stato
estero di residenza.
Tali disposizioni si applicano ai proventi percepiti a decorrere dai
periodi d'imposta che hanno inizio dal 1 gennaio 2006.
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Remunerazioni* corrisposte da societa' estere non black list
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|Remunerazioni di tipo non |Ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta sul |
|qualificato* |100%, al netto delle ritenute applicate |
| |all'estero |
------------------------------------------------------------------------------
|Remunerazioni di tipo |Ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sul |
|qualificato |40%, al netto delle ritenute applicate |
| |all'estero |
------------------------------------------------------------------------------
Remunerazioni* corrisposte da societa' estere black list
------------------------------------------------------------------------------
|Remunerazioni di tipo non |Ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta sul |
|qualificato erogate da |100%, al netto delle ritenute applicate |
|societa' i cui titoli sono |all'estero |
|negoziati | |
------------------------------------------------------------------------------
|Remunerazioni di tipo non |Ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sul |
|qualificato erogate da |100%, al netto delle ritenute applicate |
|societa' i cui titoli non |all'estero |
|sono negoziati, senza | |
|interpello favorevole | |
------------------------------------------------------------------------------
|Remunerazioni di tipo non |Ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta sul |
|qualificato erogate da |100%, al netto delle ritenute applicate |
|societa' i cui titoli non |all'estero |
|sono negoziati, con | |
|interpello favorevole | |
------------------------------------------------------------------------------
|Remunerazioni di tipo |Ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sul |
|qualificato senza |100%, al netto delle ritenute applicate |
|interpello favorevole |all'estero |
------------------------------------------------------------------------------
|Remunerazioni di tipo |Ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto sul |
|qualificato con interpello |40%, al netto delle ritenute applicate |
|favorevole |all'estero |
------------------------------------------------------------------------------
* Remunerazioni relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio,
titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza indeducibili nella determinazione del
reddito del soggetto emittente. Per i contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza si prescinde dalla circostanza che i titoli
dell'associante siano o meno negoziati.
2.2 Ampliamento dell'ambito soggettivo: imprenditori individuali e
societa' di persone
Per quanto concerne l'ambito soggettivo, nel comma 1 dell'articolo 27
del D.P.R. n. 600 del 1973 si e' reso necessario estendere la qualifica di
sostituto d'imposta agli imprenditori individuali e alle societa' di persone
e soggetti equiparati, anche in contabilita' c.d. "semplificata", qualora
gli stessi corrispondano una remunerazione agli associati persone fisiche
per i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del TUIR, aventi le caratteristiche per essere
inquadrati come "non qualificati".
2.3 Distribuzione di utili di fonte italiana in occasione di ripartizione
di riserve di capitale
Come noto, a norma del comma 5 dell'articolo 47 del TUIR non
costituiscono utili le somme e il valore dei beni ricevuti dai soci delle
societa' soggette all'IRES a titolo di ripartizione di riserve di capitale o
altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote,
con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Le somme o il valore dei
beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
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quote possedute.
L'eventuale somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio eccedente il
costo fiscale della partecipazione si qualifica come utile, trattandosi di
un reddito derivante dall'impiego di capitale e non derivante da un evento
realizzativo della partecipazione inquadrabile come tale tra le fattispecie
che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria.
Con le modifiche introdotte nel comma 1-bis dell'articolo 27 citato e'
stato innanzitutto previsto che le particolari modalita' di applicazione
della ritenuta alla fonte previste con riferimento agli utili distribuiti in
occasione di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale della societa' o ente
(ipotesi di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR) si rendono applicabili
anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'eventuale
somma (o valore dei beni) ricevuta dal socio in occasione della ripartizione
di riserve di capitale e degli altri fondi di cui all'articolo 47, comma 5,
del TUIR.
Anche in queste ultime ipotesi e' ora consentito applicare la ritenuta
alla fonte soltanto sulla parte delle somme o del valore normale dei beni
ricevuti dal socio eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Naturalmente la ritenuta va effettuata soltanto per le fattispecie in
relazione alle quali l'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 trova
applicazione e quindi, per gli utili di fonte italiana attribuiti alle
persone fisiche residenti, se la partecipazione non e' qualificata e non e'
relativa ad un'impresa commerciale.
La nuova disposizione si applica ai proventi percepiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (ossia dal 2 dicembre
2005).
2.4 Distribuzione di utili di fonte estera in occasione di ripartizione
di riserve di capitale e di recesso, esclusione, riscatto e riduzione
di capitale sociale
Le modifiche apportate al comma 1-bis dell'articolo 27 del D.P.R. n.
600 del 1973 producono effetti anche qualora gli utili distribuiti in
occasione degli eventi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del TUIR siano
percepiti da parte di persone fisiche residenti che partecipano in societa'
ed enti non residenti.
Al pari degli utili di fonte italiana, quindi, il sostituto d'imposta
applica la ritenuta sull'intero ammontare delle somme o del valore normale
dei beni ricevuti da societa' non residenti soltanto qualora i soci non
comunichino il costo fiscale delle loro partecipazioni.
La disposizione si applica ai proventi percepiti a decorrere dalla
data di entrata in vigore del Decreto correttivo (ossia dal 2 dicembre 2005).
3 REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
Come illustrato nella circolare n. 52/E del 2004, il trattamento
tributario delle plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori
e' differenziato a seconda che le stesse derivino o meno da partecipazioni
che si possono definire qualificate ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR.
In sintesi, sulla base del regime fiscale finora vigente, le
plusvalenze relative a partecipazioni qualificate concorrono a formare il
reddito complessivo nella misura del 40 al netto della corrispondente quota
delle relative minusvalenze.
L'eventuale eccedenza delle minusvalenze, determinate nella misura del
40 per cento, e' riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento
dell'ammontare delle plusvalenze della stessa specie realizzate nei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano state indicate
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze stesse sono state realizzate.
In deroga ai suddetti criteri ordinari, concorrono integralmente a
formare il reddito complessivo del contribuente le plusvalenze relative a
partecipazioni in societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR.
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In linea generale, quindi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni qualificate in societa' residenti in detti Paesi o territori
concorrono nella misura del 100 per cento alla formazione del reddito del
socio residente.
Cosi' come previsto ai fini della tassazione degli utili distribuiti
dagli stessi soggetti esteri, le predette plusvalenze sono parzialmente
escluse da tassazione in Italia (nel limite del 60 per cento) solo se
relative a societa' che risiedono in uno Stato a fiscalita' ordinaria.
In ogni caso, a norma dello stesso comma 4 dell'articolo 68,
nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente in uno
Stato o territorio a fiscalita' privilegiata, e' possibile dimostrare,
tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, che dal possesso
delle partecipazioni qualificate non sia conseguito l'effetto di localizzare
i redditi nello Stato o territorio a fiscalita' privilegiata.
Con riferimento al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni non qualificate, si ricorda che sono
sommate algebricamente le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67, derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni non qualificate e di quelle assimilate, con le
plusvalenze e le minusvalenze di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies)
del medesimo articolo.
In particolare, si tratta delle plusvalenze e minusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non
rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi
allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o
rivenienti da depositi e conti correnti (lett. c-ter), nonche' dei redditi e
delle perdite derivanti da contratti derivati (lett. c-quater) e delle
plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari,
di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e,
infine, dei proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti
aleatori (lett. c-quinquies).
Nel caso in cui all'interno della massa cosi' formata, l'ammontare
delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o
redditi), l'eccedenza e' portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle
plusvalenze della stesse specie dei periodi d'imposta successivi, ma non
oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si e'
verificata.
Sulle plusvalenze di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies), del
comma 1 dell'articolo 67, determinate secondo le modalita' descritte, e'
prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura del 12,50 per cento a norma dell'articolo 5, comma 2, del
Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3.1 Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
Con riferimento alle plusvalenze di natura qualificata si analizzano
di seguito le modifiche e le integrazioni apportate dal Decreto correttivo.
Come noto, a norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR
sono considerate cessioni di partecipazioni qualificate le cessioni a titolo
oneroso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale o al patrimonio di:
- societa' di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato
di cui all'articolo 5 del TUIR (ad esclusione delle associazioni tra
artisti e professionisti);
- societa' ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (art.
73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
- societa' ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art. 73,
comma 1, lett. d), del TUIR), nel cui ambito sono compresi anche le
associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali,
qualora le partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una
percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del
capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di
titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre
partecipazioni.
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Essendo il criterio della partecipazione al capitale o al patrimonio e
quello dei diritti di voto fra loro alternativi, affinche' una cessione di
partecipazione possa essere considerata qualificata e' sufficiente che sia
integrato anche uno soltanto di tali due criteri.
Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di
partecipazione, rimane fermo che occorre cumulare le cessioni effettuate
nell'arco di dodici mesi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono
considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo contribuente che hanno
avuto luogo nei dodici mesi dalla data di essa, anche se ricadenti in
periodi d'imposta diversi.
L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le
cessioni effettuate nel corso di dodici mesi e' tuttavia subordinata alla
condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una
partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.
Conseguentemente, fintanto che il contribuente non possieda una
partecipazione qualificata, tutte le cessioni effettuate nel corso dei
dodici mesi, anche se complessivamente superiori alle predette percentuali
per effetto di reiterate operazioni di acquisto e di vendita, non possono
considerarsi cessioni di partecipazioni qualificate.
Per contro, dal momento in cui sia stata superata, come possesso, una
delle predette percentuali, le cessioni effettuate nei dodici mesi
successivi sono considerate cessioni di partecipazioni qualificate (se a
loro volta sono superiori alle percentuali stesse) e cio' fino a quando non
siano trascorsi dodici mesi dal momento in cui il possesso della
partecipazione da parte del contribuente sia sceso al di sotto della
percentuale prevista dalla norma.
Pertanto, qualora il contribuente, dopo aver effettuato una prima
cessione non qualificata, ponga in essere, nell'arco di dodici mesi dalla
prima cessione, altre cessioni che comportino il superamento delle
percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della
predetta regola del cumulo, si realizza una cessione di partecipazione
qualificata.
In altri termini, in sede di dichiarazione, si deve tener conto nella
determinazione del reddito complessivo di tutte le plusvalenze realizzate in
occasione di cessioni di partecipazioni considerate qualificate.
Al riguardo, l'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto
correttivo - aggiungendo un'apposita previsione nel comma 4 dell'articolo 5
del citato D.Lgs. n. 461 del 1997 - ha chiarito che l'imposta sostitutiva
del 12,50 per cento corrisposta fino al superamento delle percentuali possa
essere detratta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
3.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa'
residenti in Paesi o territori a fiscalita' privilegiata
Il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto correttivo sostituisce il comma
4 dell'articolo 68 del TUIR prevedendo che le plusvalenze relative a
partecipazioni, titoli e strumenti finanziari emessi da societa' residenti
in Paesi o territori a fiscalita' privilegiata sia qualificate, sia non
qualificate, ma i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati,
concorrono alla formazione del reddito nel loro intero ammontare e sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze computate anch'esse in
misura integrale.
In sostanza, le modifiche apportate alla disciplina dei redditi
diversi di natura finanziaria comportano la creazione di un nuovo comparto
delle plusvalenze e minusvalenze che si affianca a quello gia' previsto
delle "qualificate" e "non qualificate".
Resta ferma la possibilita' per il percettore di acquisire un
interpello positivo al momento del realizzo che dimostri il rispetto dei
requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR.
In tal caso si applichera' la ordinaria disciplina prevista per le
plusvalenze qualificate e non qualificate.
La tassazione integrale della plusvalenza, coerentemente con quanto
stabilito all'articolo 67, comma 1, lettera c), numero 2), del TUIR si
applica anche alle cessioni di contratti di associazione in partecipazione
con associanti non residenti, in assenza delle condizioni indicate
nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. Medesima tassazione
si applica, altresi', ai suddetti contratti stipulati con societa' residenti
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in un Paese a fiscalita' privilegiata, a prescindere dalla circostanza che i
titoli della controparte non residente siano o meno negoziati in mercati
regolamentati.
3.3 Plusvalenze assimilate a quelle realizzate mediante cessione di
partecipazioni qualificate
A norma dell'articolo 67, comma 1, lettera c), ultimo periodo, nn. 1)
e 2), del TUIR, sono assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di:
1) strumenti finanziari di cui alla lettera a), comma 2, dell'articolo 44
quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui
alla lettera f), comma 1, dell'articolo 44 qualora il valore
dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto
secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
3) contratti di cui alla medesima lettera f), comma 1, dell'articolo 44
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento della
somma delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nel caso in cui
l'associante determini il reddito in base alle disposizioni di cui
all'articolo 66 del TUIR (imprese minori).
Con specifico riferimento ai contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza, l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
Decreto correttivo attua un coordinamento con quanto gia' previsto nel comma
1 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, in relazione
all'individuazione del patrimonio netto per valutare il superamento o meno
delle percentuali ivi previste al fine di configurare il contratto di
associazione in partecipazione qualificato o non qualificato. In tal senso,
e' stato scelto il criterio secondo il quale il superamento o meno delle
percentuali deve avvenire con riferimento al patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto di associazione in partecipazione.
Infine, la lettera c) della medesima disposizione del Decreto
correttivo, attuando un mero coordinamento normativo, estende l'applicazione
del criterio LIFO indicato nell'articolo 67, comma 1-bis, del TUIR alle
cessioni di strumenti finanziari e di contratti di associazione in
partecipazione e cointeressenza.
Tali disposizioni si rendono applicabili per i periodi di imposta che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Sulla base della nuova formulazione dell'articolo 67, comma 1, lettera
c), n. 2), del TUIR, e' ora previsto che le plusvalenze derivanti dalla
cessione di contratti di associazione in partecipazione con associante non
residente sono assimilate - a prescindere dal valore dell'apporto
dell'associato - a quelle relative alla cessione di partecipazioni
qualificate, laddove non sussista la condizione di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, del TUIR.
Pertanto, laddove la remunerazione dei contratti stipulati con
societa' estere sia deducibile dal reddito dell'associante ovvero laddove
non sia dimostrabile l'indeducibilita' della stessa, la cessione del
contratto da' sempre origine ad una plusvalenza qualificata,
indipendentemente dalla circostanza che il valore dell'apporto di capitale
abbia o meno superato le previste percentuali.
Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 12,50%
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|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli e strumenti finanziari1, contratti di associazione in |
|partecipazione e cointeressenza2, non qualificati, emessi o stipulati con |
|soggetti residenti. |
------------------------------------------------------------------------------
|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli e strumenti finanziari, contratti di associazione in |
|partecipazione e cointeressenza3, non qualificati, emessi o stipulati con |
|soggetti non residenti non black list. |
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|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli e strumenti finanziari, non qualificati, emessi da |
|societa' estere black list i cui titoli sono quotati |
------------------------------------------------------------------------------
|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli e strumenti finanziari, non qualificati, emessi da |
|societa' estere black list i cui titoli non sono quotati, con interpello |
|favorevole. |
------------------------------------------------------------------------------
|Plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in |
|partecipazione e cointeressenza3, non qualificati, stipulati con societa' |
|estere black list con interpello favorevole. |
------------------------------------------------------------------------------
1 Gli strumenti finanziari qualora siano rappresentativi di quote di
patrimonio devono considerarsi al pari delle partecipazioni qualificate o
non qualificate a seconda dell'entita' della quota patrimoniale
rappresentata:
- sono assimilati alle partecipazioni qualificate gli strumenti che
rappresentano complessivamente una partecipazione al patrimonio superiore
al 5 o al 25 per cento, rispettivamente, secondo che si tratti o meno di
societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati;
- sono assimilati alle partecipazioni non qualificate gli strumenti
finanziari che rappresentano una partecipazione al patrimonio non
superiore alle predette percentuali.
Per presunzione legislativa sono, invece, sempre assimilabili alle
partecipazioni qualificate gli strumenti finanziari che non rappresentano
una partecipazione al patrimonio.
2 I contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza sono
qualificati o meno a seconda che il valore dell'apporto di capitale sia
superiore o meno al 5 o al 25% del patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto,
secondo che si tratti di societa' i cui titoli siano negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni.
3 Deve trattarsi di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e contratti le cui remunerazioni sono indeducibili dal
reddito del soggetto emittente. Per i contratti di associazione in
partecipazione con societa' estere - black list e non black list - che non
soddisfino la condizione dell'indeducibilita' in capo all'associante si
applica la tassazione integrale indipendentemente dalla circostanza che i
titoli della societa' estera siano o meno negoziati.
Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo
nella misura del 40%
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|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli e strumenti finanziari e contratti, qualificati, |
|emessi o stipulati con societa' residenti. |
------------------------------------------------------------------------------
|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti1, qualificati, |
|emessi o stipulati con societa' estere non black list. |
------------------------------------------------------------------------------
|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti1, qualificate, |
|emessi o stipulati con societa' estere black list, con interpello |
|favorevole |
------------------------------------------------------------------------------
1 Deve trattarsi di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o
strumenti finanziari e contratti le cui remunerazioni sono indeducibili dal
reddito del soggetto emittente.
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Plusvalenze che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella
misura del 100%
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|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli o strumenti finanziari e contratti di associazione in |
|partecipazione e cointeressenza, emessi o stipulati con societa' estere |
|black list, qualificati, senza interpello favorevole. |
------------------------------------------------------------------------------
|Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al |
|patrimonio, titoli o strumenti finanziari, non qualificati, emessi da |
|societa' estere black list i cui titoli non siano quotati, senza |
|interpello favorevole. |
------------------------------------------------------------------------------
|Plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di associazione in |
|partecipazione e cointeressenza, qualificati e non qualificati, stipulati |
|con societa' estere, black list e non black list, le cui remunerazioni |
|sono deducibili dal reddito dell'associante. |
------------------------------------------------------------------------------
4
MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTE SOSTITUTIVE SULLE PLUSVALENZE
Le modifiche apportate dal Decreto hanno reso necessario anche un
intervento normativo nel citato D.Lgs. n. 461 del 1997 relativamente alle
disposizioni che riguardano le modalita' di applicazione dell'imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.
Come noto, le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non
qualificate sono indicate separatamente nella dichiarazione dei redditi e
sulle stesse si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per
cento. Tale imposta deve essere versata con le modalita' previste per il
versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla
dichiarazione dei redditi (cosiddetto "regime dichiarativo" disciplinato
dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997).
In proposito, l'articolo 15, comma 1, lettera a), del Decreto -
aggiungendo un periodo al comma 2 del citato articolo 5 del D.Lgs. n. 461
del 1997 - ha precisato che l'imposta sostitutiva non si applica alle
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al
patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, che nonostante
siano non qualificati, siano emessi o stipulati da societa' residenti in
Paesi o territori a regime fiscale privilegiato. Rimane ferma la
dimostrazione, a seguito dell'esercizio del diritto di interpello, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 del TUIR.
Allo stesso modo, analoghe modifiche sono state apportate alla
disciplina dei regimi opzionali a quello dichiarativo.
Come noto, infatti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni non qualificate, nonche' per gli altri redditi diversi di
natura finanziaria di cui alle lettere da c-ter) a c-quinquies) del comma 1
dell'articolo 67, in alternativa al regime dichiarativo, e' prevista la
possibilita' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50
per cento tramite intermediari abilitati, evitando in tal modo al
contribuente la redazione della dichiarazione relativamente a tali redditi.
In particolare, i regimi alternativi rispetto a quello ordinario della
dichiarazione dei redditi sono: il regime del risparmio amministrato,
disciplinato dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 e il regime del
risparmio gestito, di cui al successivo articolo 7 del medesimo decreto.
Si ricorda che entrambi i regimi, amministrato e gestito, non
prevedono la possibilita' di includere le plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni qualificate, le quali rimangono soggette in via
esclusiva al regime della dichiarazione dei redditi con imputazione delle
stesse alla formazione del reddito complessivo.
Pertanto, l'opzione per tali regimi non puo' essere esercitata e, se
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esercitata, perde effetto, qualora siano superate le percentuali previste
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR, tenendo conto di
tutte le partecipazioni, titoli e diritti complessivamente posseduti dal
contribuente, comprese quelle detenute nell'ambito di rapporti di risparmio
amministrato e di risparmio gestito. In tal caso, l'opzione non ha effetto
limitatamente alle partecipazioni per le quali si e' verificato il suddetto
superamento.
Cio' posto, l'articolo 16 del Decreto ha stabilito che, a decorrere
dal 1 gennaio 2006, l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio
gestito non produce effetto laddove vengano conferite partecipazioni non
qualificate in societa' residenti in Paesi o territori a fiscalita'
privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati,
salva la dimostrazione - al momento del conferimento dei titoli - di un
interpello positivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria che accerti il
rispetto dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo
87 del TUIR.
Per le partecipazioni gia' conferite in gestione alla data di entrata
in vigore del Decreto e aventi le caratteristiche predette, il gestore
dovra' necessariamente procedere alla esclusione delle stesse con effetto
dal 1 gennaio 2006.
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