Abilitazione all'attività di verificazione periodica dei misuratori fiscali (registratori di cassa) ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 - decentramento
Abilitazione all'attività di verificazione periodica dei misuratori fiscali (registratori di cassa) ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 - decentramento
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
Circolare del 23/11/2006 n. 35
Oggetto:
abilitazione all'attivita' di verificazione periodica dei misuratori fiscali
(registratori di cassa) ai sensi del provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 - decentramento
Testo:
INDICE
1. LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI FISCALI
1.1 Premessa
1.2 I soggetti abilitati all'attivita' di verificazione periodica
2. UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
2.1 L'attuale situazione
2.2 Il decentramento
3. ITER DI ABILITAZIONE
3.1 Requisiti per ottenere l'abilitazione
3.2 L'istanza di abilitazione
3.2.1. La prenotazione del sigillo identificativo
3.2.2. Contenuto della domanda
3.2.2.1. I tecnici incaricati della verificazione
3.2.2.2. L'assicurazione r.c.
3.2.2.3. Il S.G.Q. conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000
3.3. Il provvedimento di abilitazione
3.3.1. La durata del provvedimento
3.3.2. La sospensione e la revoca del provvedimento
4. IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO
4.1. Il contenuto dell'istanza di rinnovo
4.2. Il provvedimento di rinnovo
5. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET
6. IL PERIODO TRANSITORIO
1. LA VERIFICAZIONE PERIODICA DEI MISURATORI FISCALI
1.1 Premessa
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28
luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2003 (nel prosieguo, per comodita', Provvedimento), al fine di ovviare alle
censure mosse dalla Comunita' Europea sotto il profilo dell'ostacolo alla
libera circolazione dei beni, ha introdotto delle modifiche al decreto
ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni,
concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26
gennaio 1983, n. 18.
Nello specifico, e' stata introdotta la verificazione periodica degli
apparecchi misuratori fiscali, al fine di procedere alla valutazione della
conformita' fiscale del misuratore ai requisiti prescritti dalla normativa
fiscale in vigore, da eseguirsi secondo definita periodicita'. Tale
adempimento deve essere effettuato su richiesta ed a spese dell'utente che
ha comunicato la messa in servizio del misuratore ai sensi dell'art. 8 del
D.M. del 23 marzo 1983.
1.2 I soggetti abilitati all'attivita' di verificazione periodica
L'attivita' di verificazione periodica sui misuratori fiscali deve
essere svolta da un cd. laboratorio di verificazione periodica abilitato
dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, il punto 3.3 del Provvedimento, prescrive che tale
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attivita' puo' essere svolta dai seguenti soggetti:
a) da un laboratorio abilitato
b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di
approvazione del relativo modello di apparecchio misuratore fiscale
c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del
provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il
laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel
provvedimento di abilitazione del fabbricante.
I soggetti di cui alla lettera a) sono i cd. laboratori autonomi,
ossia quei laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate nel rispetto dei
requisiti previsti dal provvedimento (punto 6 ed allegato 4).
Particolarita' che contraddistingue questa tipologia di soggetti e'
quella di poter effettuare la verificazione periodica su tutti gli
apparecchi misuratori fiscali, da qualsiasi azienda prodotti, fabbricati e/o
importati, gia' sottoposti ai prescritti controlli di conformita' e muniti
della targhetta delle iscrizioni regolamentari di cui al punto 1.1.5.1 del
D.M. 23 marzo 1983.
I soggetti di cui alla lettera b) sono i produttori di apparecchi
misuratori fiscali i quali sono abilitati, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23
marzo 1983, ad effettuare direttamente, anteriormente alla
commercializzazione, i controlli di conformita' dell'apparecchio alle
prescrizioni stabilite nel provvedimento di approvazione. Tali soggetti, i
quali dispongono di un apposito punzone autorizzato dall'Agenzia delle
entrate per effettuare i controlli di cui sopra, sono anche autorizzati ad
effettuare la verificazione periodica sui misuratori fiscali da essa
prodotti.
I soggetti di cui alla lett. c) sono quei laboratori inseriti nella
struttura tecnico - organizzativa dei fabbricanti abilitati di cui alla
lett. b), menzionati espressamente nel provvedimento abilitativo del
fabbricante stesso. Tali soggetti sono autorizzati ad effettuare la
verificazione periodica sui misuratori fiscali relativamente ai soli
apparecchi prodotti dal fabbricante della cui struttura fanno parte. Si
precisa che, ai sensi del provvedimento, nonche' alla luce del generale
principio di uguaglianza ed uniformita' dell'azione amministrativa, anche i
soggetti di cui alla lett. c) in questione, devono possedere tutti i
requisiti giuridico - amministrativi e tecnico - operativi di cui al punto 6
ed all'Allegato IV al provvedimento, cosi' come specificati anche nel
prosieguo della presente.
2. UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
2.1 L'attuale situazione
Attualmente l'attivita' amministrativa necessaria ai fini
dell'abilitazione all'attivita' di verificazione periodica risulta essere di
competenza dell'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Amministrazione,
ai sensi dei punti 6 e 7 del provvedimento.
Tale attivita' ha raggiunto, ormai, un ottimo livello di
standardizzazione. Sulla scorta di cio', anche la Commissione per
l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 5 del
D.M. 23 marzo 1983, si e' espressa con un "parere favorevole di massima"
all'abilitazione ed al successivo rinnovo, motivandolo proprio sulla base
della uniformita' e della standardizzazione dell'azione amministrativa da
svolgere.
2.2 Il decentramento
Sulla scorta delle considerazioni espresse al precedente punto 2.1, la
Scrivente ritiene che un rapido passaggio di competenze dagli Uffici
centrali alle Direzioni Regionali e, quindi, agli Uffici locali dell'Agenzia
sia rispondente ai principi di efficienza ed economicita' che devono guidare
l'attivita' amministrativa.
Tale indirizzo sarebbe avvalorato anche da una serie di vantaggi che
si ripercuoterebbero sia sui soggetti interessati all'abilitazione sia
sull'Amministrazione finanziaria stessa. In particolare il soggetto
interessato avrebbe come interlocutore il proprio ufficio di competenza,
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razionalizzando, in tal modo, l'attivita' necessaria ai fini
dell'ottenimento e del mantenimento dell'abilitazione in questione.
Di contro l'amministrazione finanziaria avrebbe maggiori possibilita'
di verificare con facilita' e senza aggravio di spese il possesso dei
requisiti richiesti per l'abilitazione, nonche' avrebbe facilmente
l'opportunita' di effettuare anche controlli in loco.
3. ABILITAZIONE
3.1 Requisiti per ottenere l'abilitazione
Il laboratorio istante ed il relativo personale incaricato della
verificazione periodica devono possedere i requisiti giuridico -
amministrativi e tecnico - operativi di cui all'Allegato IV al
provvedimento, ovvero:
a) Il personale incaricato della verificazione periodica rispetta il
vincolo del segreto professionale.
b) Il laboratorio e tutto il relativo personale sono indipendenti da
rapporti societari con gli utenti di misuratori fiscali.
c) Se il laboratorio fa parte di un'organizzazione piu' ampia avente
un interesse diretto o indiretto nella fabbricazione, importazione
commercializzazione o vendita di misuratori fiscali, il direttore
responsabile del laboratorio e' dotato di completa indipendenza
operativa e dipende direttamente ed esclusivamente dal vertice
dell'azienda.
d) Il laboratorio e' coperto da assicurazione di responsabilita'
civile per danni causati nell'esercizio dell'attivita' di
verificazione.
e) Il laboratorio opera, per la parte inerente all'esecuzione della
verificazione periodica dei misuratori, in conformita' ad un autonomo
sistema di garanzia della qualita' e con riferimento alle norme
tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova, in
quanto applicabili. A tal fine, il laboratorio e' accreditato da un
organismo aderente all'European Cooperation for Accreditation (EA),
che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi
secondo la norma UNI CEI EN 45003. In alternativa, il sistema di
qualita' del laboratorio deve essere certificato da un organismo
accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI
CEI EN 45012 o a quella corrispondente di altro Paese membro
dell'Unione Europea.
f) Il laboratorio e' dotato del personale, degli strumenti e delle
apparecchiature necessari.
g) Il personale assicura integrita' professionale.
h) Le prove da effettuare in sede di verificazione sono adeguatamente
pianificate in idonee liste di controllo, elaborate tenendo conto di
eventuali prove specifiche prescritte nei provvedimenti di
approvazione di determinati modelli.
i) I tecnici dipendenti incaricati della verificazione sono in
possesso di diploma di scuola superiore e si impegnano a frequentare
uno dei corsi di formazione tecnico-fiscale sui misuratori fiscali
organizzati allo scopo dall'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale
amministrazione. Essi possiedono un'adeguata formazione tecnica e
professionale e una buona conoscenza della normativa in materia di
misuratori, con particolare riferimento ai requisiti tecnici,
funzionali e fiscali, nonche' alle prescrizioni relative alle prove di
cui alla lettera h).
j) I requisiti di cui alla lettera i) non sono richiesti ai tecnici
che alla data del 28 febbraio 2003 sono inseriti nei relativi elenchi
depositati presso l'Agenzia delle entrate in qualita' di tecnici
autorizzati ad eseguire, a termini del decreto, operazioni di
assistenza e manutenzione.
3.2 L'istanza di abilitazione
I laboratori interessati ad ottenere l'abilitazione ad operare quali
laboratori di verificazione periodica dovranno presentare, a decorrere dalla
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data del 1 gennaio 2007, domanda, corredata di marche da bollo come per le
legge, all'Ufficio locale di competenza del laboratorio stesso.
3.2.1. La prenotazione del sigillo identificativo
Preliminarmente alla presentazione dell'istanza di abilitazione,
ciascun laboratorio interessato dovra' scegliere il sigillo identificativo
che intendera' attribuire a ciascun tecnico incaricato di operazioni di
verificazione periodica. L'impronta del sigillo identificativo deve essere
disposta su due righe ed e' costituita da una sigla o dal logotipo del
laboratorio (esclusivamente caratteri letterali senza segni di
punteggiatura) e dal numero identificativo dell'incaricato stesso
(esclusivamente caratteri numerici); esso deve avere dimensioni identiche a
quelle fissate per il bollo fiscale dall'allegato C, paragrafo 1, del D.M.
del 23 marzo 1983 (ovale di dimensioni mm 8x6).
Tale scelta andra' comunicata all'Ufficio locale dell'Agenzia delle
entrate competente. Quest'ultimo (rectius il dipendente ovvero i dipendenti
dell'ufficio locale autorizzati), costatata l'univocita' del sigillo
proposto sull'intero territorio nazionale utilizzando l'applicazione
software Mo.Mi. (monitoraggio misuratori fiscali) disponibile nell'area
applicazioni del sito intranet dell'Agenzia, provvedera' a "bloccare",
sempre mediante l'applicazione di cui sopra, il chiesto sigillo a nome del
laboratorio istante. Da quel momento in poi, nessun soggetto abilitato
sull'intero territorio potra' piu' prenotare un sigillo uguale a quello
appena "bloccato".
Nel caso in cui, invece, si constatasse un caso di identicita' del
sigillo identificativo, l'ufficio locale provvedera' a darne comunicazione
al soggetto istante, il quale dovra' procedere ad una nuova scelta del
sigillo identificativo.
3.2.2. Contenuto della domanda
La domanda di abilitazione ad operare in qualita' di laboratorio di
verificazione periodica, sottoscritta dal rappresentante, legale o
negoziale, deve contenere:
a) La denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la sede legale
e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi
distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale.
b) L'indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali (registratori
di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con stampante) ed
eventualmente dei particolari modelli, per i quali si chiede
l'abilitazione.
c) L'indicazione delle apparecchiature e degli strumenti posseduti e
ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione periodica.
d) La planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di
verificazione in cui risulti indicata la disposizione delle principali
attrezzature, nonche' copia dell'atto, in regola con l'imposta di
registro ovvero IVA, comprovante la disponibilita' dei locali
(compravendita, locazione commerciale, comodato d'uso, etc.).
e) L'elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica,
completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli,
qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi.
L'elenco deve contenere anche la separata ed espressa indicazione del
responsabile del laboratorio, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo
coincida con uno dei tecnici incaricati.
f) La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'allegato IV.
g) L'impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV.
h) L'impegno a comunicare alla Direzione Centrale Amministrazione,
secondo le modalita' stabilite dalla stessa nel provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005 e successive
modificazioni, i dati identificativi delle operazioni di verificazione
periodica effettuate con i relativi esiti.
i) L'impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di
richiesta avanzata dagli organi accertatori.
j) La descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo,
scelto ai sensi della procedura indicata al punto 3.2.1, da attribuire a
ciascun tecnico incaricato di operazioni di verificazione periodica. Si
ricorda che l'impronta del sigillo identificativo deve essere disposta
su due righe ed e' costituita da una sigla o dal logotipo del
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laboratorio (esclusivamente caratteri letterali senza segni di
punteggiatura) e dal numero identificativo dell'incaricato stesso
(esclusivamente caratteri numerici); esso deve avere dimensioni
identiche a quelle fissate per il bollo fiscale dall'allegato C,
paragrafo 1, del D.M. del 23 marzo 1983 (ovale di dimensioni mm 8x6).
k) Una lastrina di ottone o di altro metallo tenero recante due impronte
per ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli
incaricati della verificazione.
l) Il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di
esito positivo ovvero di esito negativo della verificazione periodica
previste, rispettivamente ai punti 4.3 2 4.4 del provvedimento. Tali
targhette, del tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, devono
essere conformi rispettivamente a quelle previste dagli allegati 2 e 3
del provvedimento. Si precisa che ciascuna targhetta deve essere
prestampata in ogni sua parte, eccezion fatta per il numero di matricola
del misuratore fiscale oggetto di verificazione e per l'ultima cifra
dell'anno di scadenza. Tali informazioni, insieme all'indicazione del
mese di scadenza, devono essere riportate con strumenti indelebili
all'atto della verificazione.
m) La descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione della
verificazione periodica.
Ogni variazione dei dati sopra indicati deve essere comunicata entro
30 giorni dal suo verificarsi al competente Ufficio locale, nonche' deve
essere comunicata ai sensi del punto 6.4 del provvedimento in via
telematica, ai sensi del provvedimento del 16 maggio 2005.
Resta inteso che le variazioni che comportano un mutamento
significativo degli elementi sopra riportati devono essere adeguatamente
giustificate (ad. esempio, nel caso di variazione di una delle sedi, andra'
presentata la nuova planimetria, il nuovo atto comprovante la disponibilita'
dei locali, l certificato della qualita' aggiornato con la nuova sede).
3.2.2.1. I tecnici incaricati della verificazione
Affinche' un soggetto possa essere abilitato all'attivita' di
verificazione periodica, e' necessario che possieda i seguenti requisiti:
- Rispetto del vincolo del segreto professionale.
- Indipendenza da rapporti societari con gli utenti di misuratori fiscali.
- Integrita' professionale.
- Diploma di scuola superiore; impegno a frequentare uno dei corsi di
formazione tecnico-fiscale su misuratori fiscali organizzati
dall'Agenzia; adeguata formazione tecnica e professionale e buona
conoscenza della normativa in materia di misuratori (tali requisiti non
sono richiesti per i tecnici che alla data del 28 febbraio 2003 erano
gia' inseriti negli elenchi depositati presso l'Agenzia delle entrate in
qualita' di tecnici autorizzati ad eseguire operazioni di assistenza e
manutenzione ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni
ed integrazioni).
- Regolarita' contributiva ed assicurativa.
- Regolare rapporto di lavoro con il laboratorio istante.
A dimostrazione di cio', il laboratorio dovra' allegare alla propria
domanda di abilitazione la seguente documentazione:
- L'impegno al rispetto dei requisiti del segreto, dell'indipendenza e
dell'integrita' professionale, nonche' l'impegno a far frequentare ai
propri tecnici uno dei corsi di formazione organizzati dall'Agenzia.
- Organigramma aziendale cosi' come risultante dal manuale della qualita'.
- Curriculum vitae di ciascun tecnico, comprensivo del diploma di scuola
superiore.
- Certificazione rilasciata dall'INPS attestante la regolarita'
contributiva, ovvero autocertificazione sostitutiva rilasciata ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del
laboratorio istante con riferimento a ciascun tecnico.
- Documentazione attestante la regolarita' del rapporto di lavoro
instaurato tra tecnico e laboratorio. A tal proposito, e' superfluo
precisare che per svolgere attivita' di verificazione periodica e'
necessario rispettare le regole generali in vigore in ambito di diritto
del lavoro, di diritto societario e di diritto previdenziale. Ne
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consegue che l'amministratore di una societa' di capitali, per svolgere
l'attivita' di verificazione periodica, deve dare dimostrazione di
essere iscritto sia alla gestione separata degli amministratori sia alla
gestione ordinaria per l'attivita' lavorativa. L'attivita' di
verificazione periodica dell'amministratore, inoltre, deve essere
esplicitamente prevista e regolata (es. delibera assembleare, contratto
a progetto). Va ricordato, inoltre, che i soci di societa' di capitali
di regola apportano alla societa' esclusivamente capitale; per poter
svolgere attivita' lavorativa per la societa' devono avere o un vincolo
contrattuale con la societa', ovvero deve risultare dall'atto
costitutivo della societa' la propria qualita' di "socio lavoratore" il
quale, cioe', apporta alla societa' la propria attivita' lavorativa in
luogo del capitale (a tal proposito, si tenga anche presente, tuttavia,
che l'iscrizione della societa' alla sezione speciale artigiani o
commercianti necessita che l'attivita' lavorativa venga prestata
prevalentemente dai soci). Anche alla luce di quanto precisato e
ricordato, andranno allegati alla domanda di abilitazione: l'estratto
del libro matricola per i tecnici dipendenti; il contratto di lavoro
inerente l'attivita' di verificazione periodica sui misuratori fiscali;
la doppia iscrizione INPS per quanto riguarda gli amministratori di
s.r.l.; l'atto costitutivo della societa' laddove venisse chiesta
l'abilitazione come tecnico di un collaboratore familiare (impresa
familiare), di un socio (nel caso di s.n.c. e di s.c. a r.l.), di un
socio accomandatario (nel caso di s.a.s. e di s.a.p.a.), di un socio
lavoratore (nel caso di s.r.l. e di s.p.a.); l'iscrizione della societa'
alla sezione speciale artigiani o commercianti.
Nel caso in cui il laboratorio volesse incrementare il numero dei
propri tecnici incaricati della verificazione periodica successivamente
all'abilitazione, dovra' presentare all'Ufficio locale competente apposita
domanda di inserimento tecnico, corredata della documentazione sopra
riportata, nonche' dell'elenco tecnici aggiornato e della documentazione di
cui ai punti k) ed l) del precedente paragrafo (lastrina recante le impronte
del nuovo sigillo che si intende attribuire al tecnico e il disegno, insieme
a due esemplari, di ognuna delle targhette di esito positivo ovvero di esito
negativo della verificazione periodica da attribuire al tecnico stesso).
L'Ufficio locale, constatati il possesso dei requisiti richiesti,
provvedera' ad abilitare il nuovo tecnico con apposito provvedimento.
3.2.2.2. L'assicurazione r.c.
Il laboratorio richiedente deve essere coperto da assicurazione per la
responsabilita' civile per danni causati nell'esercizio dell'attivita' di
verificazione periodica. A tal fine, dovra' essere allegata all'istanza di
abilitazione copia della polizza assicurativa sottoscritta dal
rappresentante legale del laboratorio. Tale polizza deve comprendere
espressamente, nell'ambito del rischio assicurato, l'attivita' di
verificazione periodica sui misuratori fiscali. Per tale attivita', inoltre,
a maggior tutela degli utenti di misuratori fiscali, deve essere
specificato chiaramente che la copertura assicurativa e' prestata senza
applicazione di alcuna franchigia.
3.2.2.3. Il S.G.Q. conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000
Il laboratorio istante deve operare, per la parte inerente
all'esecuzione della verificazione periodica dei misuratori, con un autonomo
sistema di garanzia della qualita' (S.G.Q.) conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2000. Tale S.G.Q. deve essere certificato e sorvegliato da un Organismo
di Certificazione accreditato da un Organismo di accreditamento aderente
all'European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un
accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003.
In alternativa, il S.G.Q. del laboratorio deve essere certificato da un
organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma
UNI CEI EN 45012 o a quella corrispondente di altro Paese membro dell'Unione
Europea.
A dimostrazione di cio', il laboratorio istante dovra' allegare alla
domanda di abilitazione una copia del certificato della qualita',
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comprensivo di tutte le visite ispettive di sorveglianza (cd. audit),
rilasciato dall'Organismo di Certificazione. Qualora quest'ultimo sia stato
accreditato da un organismo straniero, sara' cura del laboratorio istante
allegare anche la dichiarazione dell'Organismo di Certificazione attestante
la validita' della propria adesione agli accordi di mutuo riconoscimento
sottoscritti in ambito EA MLA, per il settore EA 35.
Va precisato che il certificato deve, comunque, riportare i seguenti
elementi: a) la personalita' giuridica dell'organizzazione oggetto della
certificazione (Ragione sociale, che deve essere unica, comprensiva di sede
legale), possibilmente con l'indicazione anche della partita IVA del
laboratorio certificato; b) la norma di riferimento (ISO 9001:2000); c) il
cd. scopo della certificazione, che nel caso in questione deve essere
"l'attivita' di verificazione periodica sui misuratori fiscali"; d) le
unita' operative (siti) nelle quali vengono svolte le attivita' oggetto di
certificazione (comprensive di indirizzo completo); e) il settore di
riferimento; f) eventuali specificazioni e precisazioni necessarie od utili
per la migliore definizione degli elementi e dei dati sopra indicati; g) i
riferimenti attinenti alla validita' della certificazione in termini di:
data di emissione del certificato, data di emissione corrente e data di
scadenza. Quest'ultima puo' essere sostituita dalla dicitura:"La validita'
del presente certificato e' subordinata a sorveglianza periodica (indicare
se 6 mesi o 1 anno) e al riesame completo del sistema di gestione aziendale
con periodicita' triennale".
3.3. Il provvedimento di abilitazione
Una volta constatati il possesso dei requisiti richiesti, la
regolarita' e la completezza dell'istanza di abilitazione, l'Ufficio locale
provvedera' a rilasciare al laboratorio il chiesto provvedimento di
abilitazione ad effettuare l'attivita' di verificazione periodica sui
misuratori fiscali.
Tale provvedimento, valido su tutto il territorio nazionale, deve
riportare i dati identificativi del laboratorio (denominazione del
laboratorio, ragione sociale, sede legale e, se diversa, sede operativa
principale, eventuali sedi distaccate, partita IVA e/o codice fiscale), le
categorie dei misuratori per il quale l'abilitazione opera (registratori di
cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con stampante), le
condizioni alle quali l'abilitazione medesima viene rilasciata, la durata di
quest'ultima, l'elenco dei tecnici incaricati ad effettuare la verificazione
periodica, i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici e il disegno
delle targhette di verificazione periodica o di rifiuto.
Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione e' adottato con
provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio entro 60 giorni
dalla sua notifica puo' presentare ricorso al TAR competente.
3.3.1. La durata del provvedimento
Il provvedimento di abilitazione rilasciato dall'Ufficio locale avra'
una durata massima di tre anni. Cio' in quanto la validita'
dell'abilitazione dovra' essere commisurata alla validita' della
certificazione ISO 9001:2000, certificazione che, come specificato al punto
3.2.2.2., ha validita' triennale.
La validita' del provvedimento sara', comunque, subordinata al
mantenimento in capo al laboratorio abilitato dei requisiti posseduti al
momento dell'abilitazione. Di tale mantenimento, il laboratorio dovra' darne
prova con cadenza annuale, mediante presentazione all'Ufficio locale della
seguente documentazione:
- Autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti posseduti
al momento dell'abilitazione;
- Visita ispettiva di mantenimento (cd. audit) del S.G.Q. rilasciata
dall'organismo di Certificazione;
- Documentazione attestante il rinnovo del contratto di assicurazione,
dell'eventuale contratto di locazione, dei contratti di lavoro.
3.3.2. La sospensione e la revoca del provvedimento
Nel caso in cui il laboratorio non fornisca la prova del mantenimento
dei requisiti necessari per l'abilitazione, nonche' negli altri casi
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previsti dal punto 8 del provvedimento, l'Ufficio locale sospende ovvero
revoca il provvedimento di abilitazione ai sensi del punto 8 citato.
4. IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO
Prima della data di scadenza del provvedimento, il laboratorio
abilitato deve inoltrare al proprio Ufficio locale competente l'istanza di
rinnovo.
4.1. Il contenuto dell'istanza di rinnovo
All'istanza di rinnovo, corredata di marche da bollo come per legge,
deve essere allegata la seguente documentazione:
- Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante
la permanenza dei requisiti posseduti al momento dell'abilitazione.
- L'elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica,
completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli,
qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri
identificativi. L'elenco deve contenere anche la separata ed espressa
indicazione del responsabile del laboratorio, anche nell'ipotesi in
cui quest'ultimo coincida con uno dei tecnici incaricati.
- La descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo.
- Il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di
esito positivo ovvero di esito negativo della verificazione periodica.
- Certificato di conformita' del S.G.Q. alla norma UNI EN ISO
9001:2000 aggiornato con la nuova data di scadenza a seguito della
visita ispettiva di riesame completo del S.G.Q., rilasciato
dall'Organismo di Certificazione. Si ricorda che qualora quest'ultimo
sia stato accreditato da un organismo straniero, sara' cura del
laboratorio istante allegare anche la dichiarazione dell'Organismo di
Certificazione attestante la validita' della propria adesione agli
accordi di mutuo riconoscimento sottoscritti in ambito EA.
- Documentazione attestante il rinnovo del contratto di assicurazione,
dell'eventuale contratto di locazione, dei contratti di lavoro.
4.2. Il provvedimento di rinnovo
Il provvedimento di rinnovo ha le stesse caratteristiche e lo stesso
contenuto del provvedimento di abilitazione, con la sola aggiunta
dell'esplicito riferimento a quest'ultimo, in modo tale da assicurare e
valorizzare la continuita' e la storicita' dell'abilitazione.
5. LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO INTERNET
La Direzione Centrale, ai sensi del punto 10 del provvedimento, cura
la redazione di apposito elenco, consultabile sul sito internet
dell'Agenzia, contenente gli estremi identificativi e gli estremi
autorizzativi dei soggetti abilitati e dei rispettivi tecnici.
A tal proposito, ai fini dell'aggiornamento di tale elenco, sara' cura delle
Direzioni Regionali e Provinciali inviare, con cadenza quindicinale, al
seguente indirizzo di posta elettronica
dc.amm.misuratorifiscali@agenziaentrate.it, un file (formato excel)
contenente tutti i dati relativi alle abilitazioni, ai rinnovi ed alle
variazioni intervenute nel corso degli ultimi quindici giorni.
Piu' precisamente, per ogni laboratorio andranno indicati: a) la
ragione sociale; b) la partita iva; c) l'indirizzo completo delle sedi
(legale ed operativa); d) il sigillo identificativo; e) la data, il numero e
la scadenza dell'abilitazione; f) la data, il numero e la scadenza
dell'eventuale rinnovo; g) la data e il numero dell'eventuale sospensione o
revoca; h) la data dell'eventuale dismissione dell'attivita' di
verificazione periodica; i) in un foglio separato, i dati identificativi di
ciascun tecnico abilitato, ovvero: nome, cognome, codice fiscale, sigillo
identificativo, data di abilitazione del singolo tecnico, eventuale data di
dismissione del tecnico.
6. IL PERIODO TRANSITORIO
Le presenti disposizioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2007. Piu'
precisamente, tutte le istanze di abilitazione inviate prima di tale data
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Circolare del 23/11/2006 n. 35
verranno evase dalla Direzione Centrale amministrazione. Dopo tale data,
invece, le istanze dovranno essere spedite all'Ufficio locale competente, il
quale provvedera' ad emettere i chiesti provvedimenti.
Per quanto riguarda le istanze di rinnovo, anche in tal caso il
discrimine per individuare la competenza risulta essere la data del 1
gennaio 2007. A tal proposito, tuttavia, occorre precisare quanto segue.
Innanzitutto, come illustrato al punto 4.1, il laboratorio in sede di
rinnovo non e' tenuto a ripresentare l'intera documentazione attestante il
possesso dei requisiti, ma puo' legittimamente autocertificarne il possesso
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Attualmente il controllo
sull'autocertificazione e' facilmente effettuabile, dal momento che l'intera
documentazione risulta essere in possesso della Direzione Centrale. Nel
prosieguo, invece, ci potranno essere dei casi in cui la documentazione sia
suddivisa tra la Direzione Centrale e l'Ufficio locale. In tali casi,
pertanto, sara' cura di quest'ultimo effettuare i controlli che dovesse
ritenere necessari, eventualmente anche chiedendo conferma della completezza
della documentazione alla Direzione Centrale Amministrazione.
In secondo luogo, a differenza di quanto accade attualmente circa la
durata del rinnovo (circa un anno ancorato alla validita' della visita
ispettiva di mantenimento della qualita') l'Ufficio locale dovra' procedere
all'emissione di provvedimenti di rinnovo validi fino alla scadenza del
certificato della qualita' aziendale (si veda il punto 3.3.1., come
richiamato dal punto 4.2), subordinati alla dimostrazione annuale del
mantenimento dei requisiti.
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Si pregano le associazioni di categoria in indirizzo di curare la
massima diffusione presso i propri associati della presente circolare, la
quale verra' pubblicata anche sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
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