Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 34/2007
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 34
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 34/2007
# DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 34
## Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Principi generali 1. La regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. 2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale. 3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa già spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facoltà attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , o con altri provvedimenti legislativi. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963 , è il seguente: «Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.». Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 3 marzo 1976 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 1987 . - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45, supplemento ordinario del 24 febbraio 2004).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 34/2007 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…
Altre normative del 2007
Interessi passivi – art. 96 del TUIR – terreni – diritto di superficie – acquisto – finan…
Interpello AdE 244
Nuova Classificazione Ateco 2007 aggiornamento 2022
Risoluzione AdE 4419706
Valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pe…
Interpello AdE 252
Spese di rifacimento del tetto condominiale e cessione del credito. Articolo 1, commi da …
Interpello AdE 212
Istanza di consulenza giuridica - Modalità di pagamento delle spese relative ad intervent…
Risoluzione AdE 41