Valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007 - Art. 11, comma 8, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007 - Art. 11, comma 8, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 193/2022
OGGETTO: Valutazione della spettanza del credito per il reintegro delle anticipazioni
del fondo pensione maturate prima del 1° gennaio 2007 - Art. 11, comma
8, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante (unitamente al coniuge) riferisce di aver fruito, nel 2019, di una
anticipazione a valere sulle rispettive posizioni aperte presso i fondi pensione di
appartenenza. Come indicato nei relativi modelli "certificazione unica 2020", rilasciati
dall'ente erogatore, le anticipazioni risultano essere interamente costituite da importi
già maturati sulle posizioni individuali al 31 dicembre 2000.
I contribuenti intendono procedere, in futuro, al reintegro delle somme anticipate
dal fondo pensione, per la ricostituzione delle rispettive posizioni.
A tale riguardo, richiamato l'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005,
che riconosce l'attribuzione di un credito d'imposta per le somme versate al fine di
reintegrare le anticipazioni ricevute, l'Istante evidenzia che:
- la circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, al punto 4.3, specifica che "la
disciplina appena esposta in riferimento al reintegro è riferita alle sole anticipazioni
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erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data";
- la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, pur richiamando la circolare n. 70/E
sopra citata, specifica invece, con riferimento alle istruzioni per la compilazione del
rigo G3 del modello 730/2021, che "Il credito d'imposta spetta (...) solo per il
reintegro delle anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007, relative ai montanti
maturati alla predetta data"".
L'Istante osserva che:
- in base ai chiarimenti resi con la citata circolare n. 70/E del 2007 per il
reintegro delle anticipazioni erogate dal fondo, costituite da somme maturate al 31
dicembre 2000 (e dunque in data antecedente al 1° gennaio 2007), non spetterebbe il
credito d'imposta di cui al citato articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005;
- in base alla successiva circolare n. 7/E del 2021 sembrerebbero, invece,
realizzate tutte le condizioni per la fruizione del credito di imposta in esame.
Stante la difformità dei due documenti di prassi, l'Istante chiede se quanto
indicato nella citata circolare 7/E del 2021 sia dovuto ad una diversa successiva
interpretazione della disposizione di cui al decreto legislativo 252 del 2005 ovvero si
tratti di mero errore di trascrizione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante, in base a quanto riportato nell'ultima circolare emanata sull'argomento
(n. 7/E del 25 giugno 2021), ritiene di poter fruire del credito di imposta previsto dal
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche per il reintegro delle anticipazioni
riferite ad un capitale versato prima dell'anno 2000.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede
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che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per
determinate esigenze e a determinate condizioni, un'anticipazione della posizione
individuale maturata.
Il successivo comma 8 stabilisce che «Le somme percepite a titolo di
anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale
dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per
tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal
primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere
reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni
annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite,
corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito
d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione,
proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato».
La circolare 18 dicembre 2017, n. 70/E ha chiarito che la norma in esame fa
riferimento alle sole anticipazioni erogate a partire dal 1° gennaio 2007 ed ai montanti
maturati a decorrere dalla predetta data, al fine di agevolare coloro che decidono di
reintegrare, in un'unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche, la propria
posizione presso il fondo pensione di appartenenza.
In caso di contribuzioni eccedenti il massimale di deducibilità (5.164,57 euro) è,
inoltre, necessaria un'espressa dichiarazione da rendere al fondo da parte dell'aderente,
con la quale lo stesso disponga se e per quale somma la contribuzione debba intendersi
come reintegro. Questo in quanto il versamento contributivo in parola ha lo scopo di
ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell'anticipazione e, poiché la
posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non
dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro dovranno essere
imputate pro quota alle diverse componenti, come determinate in sede di erogazione
della anticipazione.
Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della
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dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro stesso.
La medesima circolare 70/E specifica, altresì, che il credito d'imposta in esame è
riconosciuto solo sulle somme qualificate come reintegri e può essere utilizzato in
compensazione, tramite modello F24, o in diminuzione dell'Irpef risultante dalla
dichiarazione dei redditi, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del
modello Redditi Persone fisiche.
Nel caso in esame, trattandosi di anticipazioni costituite interamente da somme
già maturate alla data del 31 dicembre 2000, si conferma che per gli eventuali
versamenti a titolo di reintegro delle predette anticipazioni non spetta il credito
d'imposta previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005.
La locuzione "montanti maturati alla predetta data" riportata nella circolare del
25 giugno 2021, n. 7/E è da considerarsi, pertanto, un mero refuso.
Si fa presente, peraltro, che anche nelle istruzioni alla compilazione del modello
730/2022, relativamente al Rigo G3, e del modello Redditi PF 2021, relativamente al
Rigo CR12, è precisato che "L'aderente deve rendere un'espressa dichiarazione al
fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi
come reintegro. Tale comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il
credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro
nel senso sopra descritto. Per approfondimenti si vedano il D. Lgs. n. 252/2005 e la
circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle entrate".
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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