Quali sono le modalità di versamento mediante delega ai concessionari secondo il Decreto Legislativo 37/1999 e quali obblighi derivano dalla convenzione?
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Il Decreto Legislativo 37/1999 introduce la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari (previsti dal capo III del D.Lgs. 241/1997) attraverso una delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati con lo Stato. Questa norma rappresenta una semplificazione degli adempimenti tributari, permettendo ai contribuenti di delegare direttamente i soggetti autorizzati al versamento delle somme dovute. La convenzione tra il Ministero delle finanze e i concessionari stabilisce le modalità operative, i dati da trasmettere, le penalità per inadempimenti e il compenso per il servizio, determinato considerando i costi di gestione, il numero di moduli presentati, la tipologia di adempimenti e l'ammontare complessivo gestito. La convenzione ha durata triennale e si applicano, per quanto compatibili, le norme che regolano i versamenti presso le banche. Un aspetto rilevante è che le penalità per ritardato invio dei flussi informativi e ritardato versamento delle somme riscosse sono state successivamente ridotte al 10% dell'importo calcolato secondo i criteri convenzionali (modifica introdotta dal D.L. 269/2003).
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1999, n. 37
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 37/1999
# DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1999, n. 37
## Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) , della legge 28 settembre
1998, n. 337.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337 , recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed in particolare le lettere a), nella parte in cui prevede che i versamenti diretti possano essere effettuati anche mediante delega ai concessionari, e c), che prevede l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Versamenti mediante delega al concessionario 1. I versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2. 2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonchè le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale. ((1)) 3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche. --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , ha disposto (con l'art. 34, comma 6-bis) che "Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell' articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e dell' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 , per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni."
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Il D.Lgs. 37/1999 disciplina i versamenti mediante delega ai concessionari della riscossione, rappresentando un'importante innovazione nella semplificazione degli adempimenti tributari. Commercialisti e aziende lo consultano per comprendere le modalità di versamento unitario, le convenzioni con i concessionari e le relative penalità per inadempimenti. La norma si collega strettamente al D.Lgs. 241/1997 sulla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alle successive modifiche in materia di riscossione.
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