Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. (16G00047)
Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 39/2016 in materia di classificazione e etichettatura delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 39/2016 recepisce la direttiva europea 2014/27/UE e allinea la normativa italiana al Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging - Regolamento CE 1272/2008). La norma si applica a tutti i datori di lavoro, fornitori di agenti chimici e lavoratori esposti a sostanze e miscele pericolose nei luoghi di lavoro. Le modifiche principali riguardano la sostituzione della terminologia "preparati pericolosi" con "miscele pericolose" e l'aggiornamento dei criteri di classificazione dei pericoli chimici secondo le categorie del Regolamento CLP (tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni). La norma introduce nuovi obblighi per i fornitori di comunicare informazioni sulla salute e sicurezza tramite schede di dati di sicurezza (SDS) secondo il Regolamento REACH (CE 1907/2006), e prevede che i recipienti contenenti sostanze o miscele pericolose siano etichettati con pittogrammi di pericolo conformi al CLP. Per le aziende, ciò significa aggiornare le procedure di valutazione del rischio chimico, revisionare l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati e garantire che i lavoratori ricevano formazione adeguata sui nuovi simboli e classificazioni di pericolo.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 39/2016
# DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39
## Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al
regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
(16G00047)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , che modifica le direttive 92/58/CEE , 92/85/CEE , 94/33/CE , 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione , nonchè la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE , 93/67/CEE , 93/105/CE e 2000/21/CE ; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ; Visto il regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); Visto il regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione del 28 maggio 2015 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato II; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 , recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 , recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 , recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , contenente il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ; Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 , recante disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 17 dicembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1 . Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sono apportate le seguenti modificazioni: ((agli articoli 20, 36, 37, 50 e agli allegati XV, XXIV le parole)) : «preparati pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle seguenti: «miscele chimiche», agli articoli 223, 236, comma 4, lettera f), e all'allegato XLII la parola: «preparati» è sostituita dalla seguente: «miscele» e all'articolo 236, comma 4, lettere a) e b), le parole: «preparati cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «miscele cancerogene o mutagene»; b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è ((sostituita dalla seguente: "miscela";)) c) all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio , indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;"; 2) il numero 2) è soppresso; 3) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;"; d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ;"; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008 , il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio."; e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore."; 2) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 ."; f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole "come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio , e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2."; g) all'articolo 234, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) agente cancerogeno: 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonchè sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 ."; h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è soppresso; 2) è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»; i) all'allegato XXVI: 1) la sezione 1 è sostituita dalla seguente: "1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonchè i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento. Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata nè a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. L'etichettatura di cui al primo comma può essere: - sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 ; - completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi; - completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose."; 2) la sezione 5 è sostituita dalla seguente: "5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio . I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 39/2016 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Legislativo 39/2016 è il riferimento normativo per l'applicazione del Regolamento CLP nei luoghi di lavoro italiano, disciplinando la classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose. Datori di lavoro, RSPP, consulenti della sicurezza e fornitori di agenti chimici lo consultano per comprendere obblighi di comunicazione tramite SDS, criteri di classificazione secondo categorie di pericolo (tossici acuti, cancerogeni, mutageni), pittogrammi di pericolo, e conformità al Regolamento REACH e alle direttive sulla tutela della maternità e del lavoro minorile.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.