Decreto Legislativo Contributi

Decreto Legislativo 42/2006

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Pubblicato: 16/02/2006 In vigore dal: 02/02/2006 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di totalizzazione dei periodi assicurativi secondo il Decreto Legislativo 42/2006?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 42/2006 disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi, un meccanismo che consente ai lavoratori iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria (INPS, forme sostitutive, gestioni speciali, gestione separata e fondi previdenziali) di cumulare i periodi non coincidenti per ottenere un'unica pensione. Questa facoltà si applica a chi non sia già titolare di un trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni interessate. Il diritto può essere esercitato solo se ricorrono specifiche condizioni: il richiedente deve aver compiuto 65 anni di età con almeno 20 anni di contributi, oppure aver accumulato 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età. Inoltre, devono sussistere gli altri requisiti previsti dai singoli ordinamenti per accedere alla pensione di vecchiaia. Un aspetto rilevante è che la totalizzazione deve riguardare tutti i periodi assicurativi nel loro complesso e per intero: qualora il lavoratore richieda la restituzione dei contributi dopo l'entrata in vigore del decreto, perde definitivamente il diritto di esercitare la facoltà di totalizzazione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 42/2006 # DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42 ## Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243 ; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ; Visto l' articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57 ; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonchè alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 , che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. (3) ((4)) 2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che: a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. 3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione. ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 24, comma 19) che la modifica ha effetto dal 1° gennaio 2012. ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 , dopo le parole: « decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ,» sono inserite le seguenti: «e al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali,»".

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Legislativo 42/2006 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La totalizzazione dei periodi assicurativi è uno strumento fondamentale nel diritto previdenziale italiano per chi ha versamenti in INPS, gestioni speciali, forme sostitutive ed esonerative, e fondi pensionistici obbligatori. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza la utilizzano per ottimizzare il calcolo della pensione di vecchiaia e anzianità, considerando anche i vincoli sulla ricongiunzione e sulla restituzione dei contributi.

Normative correlate

Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  …

Altre normative del 2006

Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Art. 1, commi da 280 a 284 del… Circolare 296 Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovut… Risoluzione AdE 296 Istanza d'interpello - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano - Risoluzione de… Risoluzione AdE 19/E Istituzione di un codice tributo per il versamento mediante modello F24 di penali per rit… Risoluzione AdE 22503 Ridenominazione del codice tributo "5152" istituito con Risoluzione n. 149/E del 28 dicem… Risoluzione AdE 149/E