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Decreto Legislativo 46/1996

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di devoluzione di quote del gettito IRPEF.

Pubblicato: 06/02/1996 In vigore dal: 11/01/1996 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di corresponsione alla Sardegna delle quote di gettito IRPEF per il periodo 1983-1993?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 46/1996 disciplina l'attuazione dello Statuto speciale della Sardegna in materia di devoluzione di entrate tributarie. In particolare, regola la determinazione e il versamento delle quote di gettito IRPEF e delle ritenute alla fonte spettanti alla regione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e il 31 marzo 1993, un arco temporale per il quale non era stata ancora effettuata la liquidazione definitiva. La norma prevede che l'ammontare sia determinato d'intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale, utilizzando come riferimento il gettito dell'anno 1994. Questo meccanismo consente di calcolare retroattivamente le entrate dovute sulla base di dati più recenti e affidabili. Il versamento della somma complessiva così determinata avviene in tre rate uguali negli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998, a carico del Ministero del Tesoro. La norma rappresenta un importante strumento di regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato centrale e la regione a statuto speciale, garantendo il riconoscimento delle competenze tributarie regionali previste dallo Statuto del 1948.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1996, n. 46

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 46/1996 # DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1996, n. 46 ## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di devoluzione di quote del gettito IRPEF. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , che approva lo statuto speciale per la Sardegna, ed in particolare l'art. 8, così come modificato dall' art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122 , che indica le entrate della regione; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 56, primo comma, del menzionato statuto della regione Sardegna; Visto il parere del consiglio regionale della regione Sardegna, espresso ai sensi del secondo comma dell'art. 56 dello statuto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. La determinazione dell'ammontare dell'entrata prevista dall'art. 8, primo comma, lettere a) e d), dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , come modificato dall' art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122 , spettante alla regione per il periodo 1 gennaio 1983-31 marzo 1993, è effettuata, d'intesa tra il Governo e il presidente della giunta regionale, prendendo a riferimento il gettito spettante per l'anno 1994. 2. La somma così determinata verrà corrisposta dal Ministero del tesoro negli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998 in ragione di un terzo per ciascun anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: DINI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 8 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 , come sostituito dall' art. 1 della legge n. 122/1983 , è così formulato: "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite: a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione; c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonchè di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato; e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati al sensi dell' articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione; h) dai canoni per le concessioni idroelettriche; i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria". - Il testo dell'art. 56 del medesimo statuto è il seguente: "Art. 56. - Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonchè le norme di attuazione del presente statuto. Tali norme saranno sottoposte al parere della consulta o del consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 8 dello statuto speciale della regione Sardegna si veda in nota alle premesse.

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