Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 70/2005

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati.

Pubblicato: 29/04/2005 In vigore dal: 21/03/2005 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 70

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 70/2005 # DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 70 ## Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 , recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 , relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 , concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonchè recante modifica della direttiva 2001/18/CE ; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 , recante attuazione della direttiva 2001/18/CE , concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e finalità 1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 , relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito denominato: «regolamento». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L' art. 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 , reca: «Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie.». - Il regolamento (CE) n. 1829/2003 è pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003. - Il regolamento (CE) n. 1830/2003 è pubblicato in GUCE n. L. 268 del 18 ottobre 2003. - La direttiva 2001/18/CE è pubblicata in GUCE n. L. 106 del 17 aprile 2001. - Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 , reca: «Attuazione della direttiva 2001/18/CE , concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati». Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 1829/2003 , vedi note alle premesse.

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