Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133)
Quali sono i requisiti e le condizioni per utilizzare i grassi animali come combustibili negli impianti produttivi secondo il Decreto Ministeriale 123/2016?
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Il Decreto Ministeriale 123/2016 inserisce i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'elenco dei combustibili ammessi negli impianti produttivi e civili, disciplinati dalla parte quinta del decreto legislativo 152/2006. Questi materiali, qualificati come sottoprodotti di origine animale secondo i regolamenti europei 1069/2009 e 142/2011, possono essere utilizzati a fini energetici purché rispettino rigorosi standard merceologici e di sicurezza. La normativa stabilisce una tabella dettagliata di valori limite per proprietà fisico-chimiche come densità, viscosità, contenuto di acqua, ceneri, sedimenti, potere calorifico inferiore, punto di infiammabilità e stabilità all'ossidazione, ciascuno verificato secondo specifici metodi di prova internazionali (ISO, UNI, ASTM). È importante sottolineare che l'utilizzo di tali materiali è escluso negli impianti termici civili, limitandosi quindi agli impianti produttivi e industriali che rispettino i metodi di trasformazione e le condizioni di combustione prescritti dalla normativa europea.
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Riferimento normativo
DECRETO 19 maggio 2016, n. 123
Testo normativo
DECRETO n. 123/2016
# DECRETO 19 maggio 2016, n. 123
## Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati
costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale
nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l' articolo 117 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regolamento comunitario (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) che, agli articoli 15 e 27, rinvia a successive norme attuative per la disciplina dei metodi di trattamento dei materiali di origine animale e per la disciplina della relativa combustione; Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, come modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014 , che individua, nell'allegato IV, una serie di processi di trasformazione dei materiali di origine animale, inclusi i processi di combustione dei grassi animali; Visto l' articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo il cui scopo primario non sia la produzione di tale materiale può essere classificato come sottoprodotto, piuttosto che come rifiuto, se si rispettano una serie di requisiti, tra cui l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia legale, ossia il materiale soddisfi i pertinenti requisiti in materia di prodotti e di protezione della salute e dell'ambiente, e non porti ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana; Visto l' articolo 298, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , secondo cui le modifiche e le integrazioni dell'allegato X alla parte quinta di tale decreto sono effettuate con le modalità previste dall'articolo 281, comma 5, alla stregua del quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata; Visto l' articolo 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , che prevede che negli impianti produttivi e civili di cui alla parte quinta del decreto, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta del medesimo decreto e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e definisce le relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo; Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare ai grassi animali destinati alla combustione a fini energetici; Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 5 novembre 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00067/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota prot. 0001931 del 27 gennaio 2016; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , è inserita, nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la seguente lettera: «h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 , dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 , modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014 , e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, purchè: siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 , modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014 , e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 ; i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella: Proprietà Unità di misura Valori limite Metodo di prova Densità a 15 °C (kg/m³) 850-970 ISO 6883 Densità a 60 °C (kg/m³) 820-940 UNI EN ISO 3675 Viscosità a 50 °C (cST) Max. 100 UNI EN ISO 3104 Contenuto di acqua (%m/m) Max. 1 UNI EN ISO 12937 Ceneri (%m/m) Max. 0.05 ISO 6884 Sedimenti totali (mg/kg) Max. 1.500 ISO 10307-1 Potere Calorifico Inferiore (MJ/kg) Min. 33 ASTM-D 240 Punto di infiammabilità °C Min. 120 ISO 15267 Stabilità all'ossidazione 110°C (h) Min. 4 ISO 6886 Residuo carbonioso (%m/m) Max. 1,5 UNI EN ISO 10370 Acidità forte (SAN) (mgKOH/g) LR ASTM-D 664 Zolfo mg/kg Max. 200 UNI EN ISO 20884 Solventi organici clorurati mg/kg LR EN ISO 16035 Solventi idrocarburici (Esano) mg/kg Max. 300 UNI EN ISO 9832 LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilità specifico per il metodo di analisi indicato L'utilizzo di tali materiali come combustibili è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 maggio 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2081 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario. Note alle premesse: - L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - L' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , è il seguente: «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinchè specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161 , adottato in attuazione delle previsioni di cui all' art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 presente decreto.». Note all'art. 1: - Il testo dell'allegato X alla parte V del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 , modificato dal presente decreto, è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 .
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Il Decreto Ministeriale 123/2016 disciplina l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale e gliceridi animali come combustibili, facendo riferimento ai regolamenti comunitari 1069/2009 e 142/2011 sulla gestione dei sottoprodotti di origine animale. Le aziende che operano nel settore energetico e della combustione devono verificare il rispetto dei parametri merceologici, della classificazione come sottoprodotto anziché rifiuto secondo l'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, e delle condizioni di utilizzo legale per evitare impatti negativi su ambiente e salute umana.
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