Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 161/2005
Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.
Riferimento normativo
DECRETO 28 aprile 2005, n. 161
Testo normativo
DECRETO n. 161/2005
# DECRETO 28 aprile 2005, n. 161
## Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in
materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
viaggiatori e merci.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 2, commi 1, 6, commi 3 e 4, 17, commi 2, 18, commi 2 e 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478, che prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale per la loro attuazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose», in particolare l'articolo 2 comma 2, lettera c) punto 3); Sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 gennaio 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del giugno 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Attuazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni 1. Le imprese di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come previsto dall'articolo 4, comma 1 del citato decreto legislativo n. 395 del 2000, dimostrando il solo requisito dell'onorabilita' di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo.
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