Decreto Ministeriale

Decreto Ministeriale 199/2005

Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

Pubblicato: 24/09/2005 In vigore dal: 09/08/2005 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 9 agosto 2005, n. 199

Testo normativo

DECRETO n. 199/2005 # DECRETO 9 agosto 2005, n. 199 ## Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 , concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE , n. 94/35/CE , n. 94/36/CE , n. 95/2/CE e n. 95/31/CE , modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004 ; Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 , in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE ; Vista la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari; Sentito il Consiglio Superiore di Sanità che si è espresso nella seduta del 13 ottobre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata in data 4 maggio 2005; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004 , è modificato come segue: a) all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: «c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»; b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: «c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"»; c) l'allegato VIII concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego è modificato come segue: 1) la dizione «preparati dietetici completi contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o anche solo un pasto» è sostituita dalla seguente: «alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519»; 2) la dizione «preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico» è sostituita dalla seguente «alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57 »; 3) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi» è sostituita dalla seguente «complementi alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 »; 4) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 »; 5) la dizione «complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare» è sostituita dalla seguente «integratori alimentari solidi a base di vitamine e/o elementi minerali e sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 »; 6) la tabella relativa alla voce «E 951 aspartame» è completata come segue: Essoblaten 1000 mg/kg 7) la tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» è sostituita dall'allegato I del presente decreto; 8) è aggiunta, in fine, la tabella di cui all'allegato II del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Nota al titolo: - La direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari è stata pubblicata nella GUUE serie L n. 24 del 29 gennaio 2004 . Note alle premesse: - Il testo dell' art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), è il seguente: «Art. 5 - È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, e comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: a) - f) (Omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.». - Il testo dell' art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , è il seguente: «Art. 22. - Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.». - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Il testo vigente dell' art. 12 del decreto ministeriale n. 209/1996 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE , n. 94/35/CE , n. 94/36/CE , n. 95/2/CE e n. 95/31/CE) , come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «Art. 12 (Etichettatura). - 1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l'indicazione "edulcorante da tavola a base di ..." seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti. 2. L'etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze: a) polioli: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi"; b) aspartarne: "contiene una fonte di fenilalanina"; c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina". 3. L'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze: a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: "un consumo eccessivo può avere effetti lassativi"; b) prodotti alimentari contenenti aspartame: "contiene una fonte di fenilalanina"; c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina".». - L'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco degli «edulcoranti autorizzati e relative condizioni di impiego». - La tabella relativa alla voce «E 952 acido ciclamico e i suoi sali di sodio e di calcio» riportata nell'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/l996 è sostituita dall'allegato I del decreto qui pubblicato. - All'allegato VIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 è aggiunta in fine la tabella relativa alle voci «E 955 sucralosio» ed «E 962 sale di aspartame-acesulfame» riportata nell'allegato II del decreto qui pubblicato.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto Ministeriale 199/2005 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2005

Tassa Etica – articolo 1, comma 466, della legge n. 266 del 2005 – soggetti in regime for… Interpello AdE 266 Regime di tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir affer… Interpello AdE 252 Modifica autorizzazione del 9 ottobre 1993 all’esercizio dell’attività di assistenza fisc… Provvedimento AdE 9251042 Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota… Risoluzione AdE 252 Soppressione dei codici tributo “6787” e “6788” per l’utilizzo in compensazione da parte … Risoluzione AdE 143