Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 202/1995

Regolamento recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Pubblicato: 29/05/1995 In vigore dal: 28/03/1995 Documento ufficiale

Quali imprese possono accedere al Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto e quali sono i requisiti richiesti?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 202/1995 disciplina l'accesso al Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, istituito dalla legge 257/1992. Possono accedervi le imprese industriali che utilizzano fibre di amianto come materia prima e intendono riconvertire la loro attività produttiva, sia mantenendosi nello stesso settore merceologico con materiali sostitutivi, sia trasferendosi in altri settori previa cessazione dell'attività precedente e ricollocamento della manodopera. Un requisito fondamentale è che l'impresa risulti in attività alla data del 31 dicembre 1992 e non sia sottoposta a procedure concorsuali in quella stessa data. Sono invece escluse dal beneficio le imprese che hanno già iscritto gli investimenti di riconversione nei cespiti prima dell'entrata in vigore della legge 257/1992, nonché quelle che utilizzano prodotti a base di amianto e hanno come unico onere la semplice sostituzione di tali prodotti, poiché non rappresentano una vera riconversione produttiva. Il decreto fissa quindi criteri selettivi per garantire che i contributi vadano a imprese genuinamente impegnate in programmi di trasformazione strutturale della loro produzione.

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Riferimento normativo

DECRETO 28 marzo 1995, n. 202

Testo normativo

DECRETO n. 202/1995 # DECRETO 28 marzo 1995, n. 202 ## Regolamento recante modalita' e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 , concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visto l' art. 14, comma 3, della legge n. 257/1992 , che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto; Visto l' art. 14, comma 4, della legge n. 257/1992 , che demanda al CIPI l'individuazione delle condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3, e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento; Vista in particolare la delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1994; Visto l' art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 , che attribuisce al CIPE l'emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 257 ; Visto l' art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992 , che stabilisce che il Ministero dell'industria, con proprio regolamento, fissa le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi; Visto l' art. 6, comma 7, della legge n. 257/1992 , che stabilisce che le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto, che alla data di entrata in vigore della citata legge risultano omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità; Visto l' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 162530 del 23 dicembre 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Possono accedere al "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto" di cui all' art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 , le imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, sono impegnate in programmi di riconversione della loro attività produttiva: a) nello stesso settore merceologico utilizzando materiali sostitutivi ovvero alternativi dell'amianto; b) in altri settori merceologici, previa cessazione della precedente attività lavorativa e reimpiego della manodopera. 2. Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in attività e non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali. 3. Sono escluse dai benefici del Fondo: - quelle imprese i cui programmi di riconversione hanno determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti degli investimenti effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992 ; - quelle imprese che, utilizzando nella loro attività prodotti a base di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di tali prodotti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 27 marzo 1992, n. 257 , reca "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 257/1992 : "3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".

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Il DM 202/1995 è il riferimento normativo per l'accesso al Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, disciplinando requisiti di ammissibilità, priorità di accesso ai contributi e modalità di presentazione delle domande di finanziamento. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per valutare l'eleggibilità di imprese che operano nella cessazione dell'impiego dell'amianto, riconversione produttiva, sostituzione di materiali e reindustrializzazione settoriale.

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