Decreto Ministeriale Contributi

Decreto Ministeriale 206/1990

Regolamento recante i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.

Pubblicato: 31/07/1990 In vigore dal: 16/02/1990 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 16 febbraio 1990, n. 206

Testo normativo

DECRETO n. 206/1990 # DECRETO 16 febbraio 1990, n. 206 ## Regolamento recante i criteri per l'erogazione dei contributi in conto interesse sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808 , che prevede la concessione di benefici alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici; Visto, in particolare, l' art. 4, comma 9, lettere a) e b), della legge n. 808/1985 , secondo cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dal precedente art. 3, determina la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonchè i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria per documentare l'attuazione del programma; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1986, n. 400 ; Vista la delibera con cui il CIPI il 15 aprile 1986, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge n. 808/1985 , ha stabilito le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui all'art. 3 della stessa legge, indicato le priorità e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria; Visto il decreto 18 giugno 1986 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della citata legge n. 808/1985 , ha stabilito le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e relativa documentazione ai fini dell'ottenimento dei benefici di cui all'art. 3 della stessa legge; Ravvisata l'opportunità di stabilire criteri generali relativamente alla misura, tempi e modi di erogazione dei contributi di cui all' art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 808/1985 , nonchè alle modalità e procedure per la presentazione della documentazione sull'attuazione dei programmi; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 ; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'emanare ai sensi dell' art. 4, comma 9, della legge n. 808/1985 i decreti relativi ai benefici di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della stessa legge, si attiene - per determinare la misura, i tempi e i modi di erogazione dei contributi in conto interesse - ai criteri generali stabiliti negli articoli successivi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 3 e dell' art. 4, commi primo , sesto e nono, della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) è il seguente: "Art. 3. - Per le finalità di cui all'articolo 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi di collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi: a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime; b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 , sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento; c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza". "Art. 4, comma primo. - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie". "Art. 4, comma sesto. - Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione". "Art. 4, comma nono. - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce: a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonchè le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione; b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni; c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La delibera del CIPI del 15 aprile 1986, recante direttive per interventi nel settore aeronautico, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1986. - Il decreto ministeriale 18 giugno 1986, recante determinazione delle modalità e procedure per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici previsti dall' art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 , recante interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 20 novembre 1986. Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 3 e del nono comma dell' art. 4 della legge n. 808/1985 si veda nelle note alle premesse.

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