Decreto Ministeriale Internazionale

Decreto Ministeriale 236/1987

Norme di applicazione della legge 6 marzo 1987, n. 78, concernente l'estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti all'esportazione.

Pubblicato: 22/06/1987 In vigore dal: 12/06/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 12 giugno 1987, n. 236

Testo normativo

DECRETO n. 236/1987 # DECRETO 12 giugno 1987, n. 236 ## Norme di applicazione della legge 6 marzo 1987, n. 78, concernente l'estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, in materia di assicurazione e finanziamento di crediti all'esportazione. IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti gli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni; Vista la legge 6 marzo 1987, n. 78 , concernente l'estensione alle filiali all'estero di banche italiane dei benefici previsti dagli articoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 2, della su richiamata legge 6 marzo 1987, n. 78 , in cui si dispone che la fissazione delle condizioni, modalità e limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento sono da stabilire con apposito decreto da emanarsi dal Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1 Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni sono ammesse ai benefici previsti dall' art. 16, primo comma , e dall' art. 24 della legge 25 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero. NOTE Note alle premesse: - Per il testo del primo comma dell'art. 16 e dell' art. 24 della legge n. 227/1977 , nel testo vigente, si veda nelle note all'art. 1. - L' art. 1, comma 2, della legge n. 78/1987 prevede che: "Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall' art. 16, primo comma , e dall' art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , modificato dall' art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 , e dall' art. 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 , a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero". Note all'art. 1: - Il R.D.L. n. 375/1936 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia) e le successive modificazioni costituiscono la cosiddetta "Legge bancaria". - Si riporta qui di seguito il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 227/1977 , recante: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale", con l'avvertenza che il termine "sezione", in esso contenuto, designa la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), la cui istituzione e stata prevista dall'art. 2 della citata legge. Si riporta, altresì, il testo dell'art. 14 della stessa legge, limitatamente alla parte che interessa, in quanto richiamata da detto art. 16: "In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g) la sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'art. 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purchè detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali". "Art. 14. - Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali: 1) mancata riscossione derivante da: a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia; b) evento catastrofico quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia; c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice; e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto; 2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato; (omissis); 4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente; (omissis); 9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero". - Il testo vigente dell' art. 24 della legge n. 227/1977 , soprarichiamata, come sostituito dall' art. 3 della legge n. 393/1978 poi modificato dall' art. 25 del D.L. n. 251/1981 , è il seguente: "Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall' art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 , e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalità previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge. Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere: a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge; b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi; c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonchè l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati".

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