Decreto Ministeriale
Decreto Ministeriale 237/2007
Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Riferimento normativo
DECRETO 12 ottobre 2007, n. 237
Testo normativo
DECRETO n. 237/2007
# DECRETO 12 ottobre 2007, n. 237
## Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei concorsi per
la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell' articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 "; Visto in particolare l'articolo 16 recante disposizioni per la promozione alla qualifica di capo reparto; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b); Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da conferire con decorrenza fino al 1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta; Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato articolo 16, comma 1, lettera b), l'avvenuto superamento di almeno due corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva; Considerato altresì che, a norma del comma 7 del medesimo articolo 16, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso; Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si è convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale; Visto il verbale sottoscritto dalle OO.SS. in data 2 aprile 2007; Udito i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 17 settembre 2007; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 48201/3401/9.5 del 28 settembre 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modalità di accesso 1. Il concorso interno di cui all' articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 , avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale. 2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista ((...)) . 3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di capo squadra esperto. 4. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 . 6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.
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