Decreto Ministeriale
Contributi
Decreto Ministeriale 307/1987
Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.
Riferimento normativo
DECRETO 20 maggio 1987, n. 307
Testo normativo
DECRETO n. 307/1987
# DECRETO 20 maggio 1987, n. 307
## Determinazione del numero delle imprese soggette al controllo
sistematico delle operazioni di finanziamento del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, nonche' dei criteri per il
coordinamento e l'espletamento del controllo stesso.
IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DEL TESORO E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Vista la direttiva n. 77/435 del Consiglio delle Comunità europee in data 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (FEOGA); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , con il quale e stata recepita nell'ordinamento la direttiva predetta; Considerato che l' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , dispone che il numero delle imprese soggette al controllo sistematico delle operazioni di finanziamento nonchè i criteri per il coordinamento e l'espletamento del controllo stesso debbano essere annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie; Considerato che lo stesso art. 3 fissa al secondo comma i principi per la determinazione del numero delle imprese da assoggettare a controlli sistematici; Considerato che ai sensi dello stesso art. 3, terzo comma, le imprese assoggettabili a controllo devono essere scelte secondo criteri che garantiscano la rappresentatività nel sistema di finanziamento FEOGA; Considerato che occorre indicare, ai fini del più efficace controllo, i servizi competenti a soddisfare le richieste di informazioni di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 447/82 ; Considerata l'esigenza di ripartire i controlli nell'ambito delle amministrazioni interessate e di individuare i funzionari addetti al controllo secondo i rispettivi settori di competenza; Considerato che con regolamento CEE n. 652/79 del Consiglio del 29 marzo 1979 , gli importi fissati in U.C. per l'applicazione della politica agricola sono espressi in ECU mediante il coefficiente di 1,208953 e che, pertanto, occorre determinare il controvalore di cui all' art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435 ; applicabile al 31 dicembre 1986, secondo le modalità stabilite dal regolamento CEE n. 706/79 della commissione del 9 aprile 1979 ; Considerato che, data l'estensione dei controlli a tutto il territorio nazionale, gli organi della polizia tributaria chiamati a collaborare agli accertamenti non possono essere individuati in anticipo e dovranno essere quindi designati, in base alle particolari esigenze, dai nuclei di polizia tributaria competenti per territorio; Decreta: Art. 1 Le imprese da assoggettare al controllo sistematico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447 , giusta rilevazione fatta per l'anno 1986 dal Ministero delle finanze e da quello dell'agricoltura e delle foreste, sono complessivamente millecinquecentottantatrè. Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica, durante l'anno 1987, il controllo è svolto nei confronti di settecentonovantadue imprese. Ai fini del controllo, si considerano imprese le persone i cui introiti o debiti o la loro somma nel sistema FEOGA, sezione garanzia, sono stati, durante l'anno 1986 ed in base alla conversione in moneta nazionale dell'importo espresso in ECU fissato dall' art. 2, paragrafo 2, della direttiva n. 77/435/CEE , superiori a L. 186.058.000 per il settore dei cereali e superiori a L. 187.871.000 per gli altri settori agricoli interessati. NOTE Nota all'art. 1, secondo comma: Il testo dell'art. 3, 2° comma, del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 447 , è il seguente: "I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA - - sezione garanzia - sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU".
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