Decreto Ministeriale
Internazionale
Decreto Ministeriale 329/1988
Linee di credito in favore dell'estero di durata superiore a diciotto mesi.
Riferimento normativo
DECRETO 26 luglio 1988, n. 329
Testo normativo
DECRETO n. 329/1988
# DECRETO 26 luglio 1988, n. 329
## Linee di credito in favore dell'estero di durata superiore
a diciotto mesi.
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987 , concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell' art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599 ; Visto l'art. 6, comma quinto, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 454 che prevede la possibilità di introdurre deroghe aventi carattere generale ai divieti e agli obblighi previsti in tema di monopolio e di gestione cambi da parte del Ministro del commercio con l'estero e del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia; Visto il decreto ministeriale 1› febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1988 recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 ; Vista la nota n. 43375 del 25 luglio 1988, riprodotta in allegato al presente decreto, con la quale vengono impartite direttive all'Ufficio italiano dei cambi relative alle istruzioni in tema di monopolio dei cambi alle banche abilitate; Sentita la Banca d'Italia; Decretano: Art. 1 Le banche abilitate ad effettuare operazioni valutarie ed in cambi possono, in deroga al divieto di cui all' art. 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454 , aprire linee di credito in valuta e in lire a favore dell'estero di durata superiore a 18 mesi, fatta eccezione per i crediti finanziari connessi ad accordi intergovernativi. Anche l'erogazione di fondi a valere sulle linee di credito di cui al primo comma deve essere effettuata nel rispetto dei vincoli di posizione previsti a carico delle banche abilitate. Deroga generale analoga a quella di cui al primo comma è accordata, nell'ambito dei rispettivi limiti operativi, agli istituti di credito speciale non aventi qualifica di banca abilitata.
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