Decreto Ministeriale
Contributi
Decreto Ministeriale 453/1989
Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalita' di utilizzazione della quota del quindici per cento del Fondo nazionale per l'artigianato.
Riferimento normativo
DECRETO 28 novembre 1989, n. 453
Testo normativo
DECRETO n. 453/1989
# DECRETO 28 novembre 1989, n. 453
## Regolamento recante i criteri, le procedure e le modalita' di
utilizzazione della quota del quindici per cento del Fondo nazionale
per l'artigianato.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399 , che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di determinare i criteri, procedure e modalità di erogazione di parte del Fondo nazionale per l'artigianato; Sentito il parere del Consiglio nazionale dell'artigianato; Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 ottobre 1989; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota dell'8 novembre 1989, a norma dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Definizione delle iniziative 1. La quota del Fondo nazionale per l'artigianato di cui in premessa, a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per le seguenti finalità: a) promuovere le esportazioni dei prodotti artigiani con iniziative dirette allo studio dei mercati, alla diffusione dell'immagine del prodotto artigiano, alla pubblicizzazione dei prodotti, alla presentazione di essi mediante manifestazioni in Italia ed all'estero; b) favorire lo sviluppo tecnologico, organizzativo e gestionale delle imprese artigiane; promuovere la ricerca e la diffusione di tecnologie applicabili alle produzioni artigiane, anche con riferimento ai problemi della tutela ambientale ed al risparmio energetico; c) organizzare convegni a carattere nazionale promossi direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed effettuare studi per l'esame dei problemi dell'impresa artigiana e del suo ruolo nell'economia; attuare iniziative dirette a sensibilizzare le imprese artigiane ai problemi dell'evoluzione del sistema economico anche in relazione alla creazione del mercato europeo. Hanno carattere prioritario gli studi capaci di esercitare in modo diretto un effetto sullo sviluppo dell'artigianato; d) promuovere la qualità del prodotto artigiano. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 318/1987 è il seguente: "Art. 3. - 1. Per il funzionamento dei programmi di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 , il 'Fondo nazionale per l'artigianatò. 2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato di cui all' art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione (così modificato dall' art. 15, comma 27, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ). 3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionale all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative. 4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2. 5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commerciò". - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
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