Decreto Ministeriale
Contributi
Decreto Ministeriale 485/1987
Suddivisione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dello stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine.
Riferimento normativo
DECRETO 20 novembre 1987, n. 485
Testo normativo
DECRETO n. 485/1987
# DECRETO 20 novembre 1987, n. 485
## Suddivisione tra le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano dello stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi
della delibera CIPE del 23 aprile 1987, all'innovazione, allo
sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle
macchine.
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il programma quadro del piano agricolo nazionale, approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare - CIPAA, il 1 agosto 1985; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752 , per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c), che ammette, tra l'altro, al finanziamento azioni dirette all'innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, anche mediante incentivi per la sperimentazione e contributi per la sostituzione di macchine agricole; Visto il proprio decreto ministeriale del 3 marzo 1987 con il quale sono state disciplinate le iniziative da intraprendere per incentivare l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola; Vista la delibera CIPE del 23 aprile 1987 ed in particolare l'allegato C/1, lettera c) che destina, per lo stesso anno 1987, lo stanziamento complessivo di lire 103 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, per la sostituzione delle macchine e per la sperimentazione di nuove macchine; Considerato che in armonia con le linee del suddetto programma quadro del piano agricolo nazionale è opportuno procedere ulteriormente all'adeguamento tecnologico del macchinario agricolo ed alla riduzione dei costi di produzione dell'agricoltura perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico, della polivalenza di impiego, della eliminazione dei mezzi insicuri, della diminuzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, nonchè del miglioramento del comfort e dell'ergonomia; Considerato che l'art. 8 del citato decreto ministeriale del 3 marzo 1987 ha previsto la costituzione di un comitato tecnico che deve identificare le macchine, le attrezzature e l'impiantistica costituenti novità tecnica o di nuova introduzione a livello di territorio con il compito di fornire periodicamente l'elenco all'amministrazione; Considerata la circolare ministeriale del 7 ottobre 1987 che reca una prima dettagliata elencazione delle varie categorie di macchine, attrezzature ed impiantistica riconosciute innovative; Considerato che in sede di attuazione della normativa prevista dal citato decreto ministeriale del 3 marzo 1987 si sono manifestate talune difficoltà applicative che, come segnalato dalle regioni e dagli organismi specializzati, interessano soprattutto l'entità del beneficio ammesso ed il meccanismo della rottamazione; Ritenuto che per le sopra esposte considerazioni si rende necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni alla normativa recata dal suddetto decreto ministeriale del 3 marzo 1987, al fine di rendere l'articolazione delle misure ivi contenute più idonea alle esigenze di intervento; Ritenuto altresì di procedere alla ripartizione della somma di lire 100 miliardi, stanziata ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto infine di provvedere alla sostituzione del decreto ministeriale del 3 marzo 1987 con un nuovo decreto ministeriale; Decreta: Art. 1 Al fine di realizzare le azioni di cui all' art. 4, comma 2, lettera c), della legge 8 novembre 1986, n. 752 , lo stanziamento di lire 100 miliardi destinato, ai sensi della delibera CIPE del 23 aprile 1987, all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione agricola ed alla sostituzione delle macchine, è ripartito fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la tabella allegata al presente decreto, di cui è parte integrante. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE Note alle premesse: - La delibera CIPAA 1 agosto 1985 è stata pubblicata nel suppl. straord. alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 5 dicembre 1985 . - Il D.M. 3 marzo 1987, n. 96 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1987. - La delibera CIPE 23 aprile 1987 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1987. La predetta delibera destina, per l'anno 1987, lo stanziamento complessivo di lire 103 miliardi per l'innovazione e lo sviluppo della meccanizzazione agricola, per la sostituzione delle macchine e per la sperimentazione di nuove macchine. Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni: 1) incentivi allo sviluppo della meccanizzazione innovativa, con particolare riguardo alle macchine operatrici destinate alla raccolta meccanica di produzioni tipiche del nostro Paese; 2) finanziamento della sperimentazione, a cura di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico, incluso il finanziamento di prototipi; 3) programma di rinnovamento del parco esistente di macchine agricole. Saranno accordati contributi a fondo perduto, secondo meccanismi e priorità disciplinate con determinazione ministeriale, per l'acquisto di nuove macchine a fronte della certificata rottamazione di quelle caratterizzate da obsolescenza tecnica ed economica. Note all'art. 1: - Per il contenuto dell' art. 4, comma 2, lettera c), della legge n. 752/1986 si veda nelle premesse. - Per la delibera CIPE 23 aprile 1987 si veda nelle note alle premesse.
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