Decreto Ministeriale Redditi Persone

Decreto Ministeriale 546/1999

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Pubblicato: 01/03/2000 In vigore dal: 16/12/1999 Documento ufficiale

Quali sono le modalità per beneficiare della ritenuta del 15% sui proventi da quote e azioni secondo il Decreto Ministeriale 546/1999?

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Il Decreto Ministeriale 546/1999 disciplina le condizioni operative per applicare la ritenuta agevolata del 15% sui redditi di capitale derivanti da quote o azioni. La norma si applica ai soggetti residenti in specifici Stati esteri individuati dal Ministero delle Finanze, secondo le liste pubblicate con decreti ministeriali. Per beneficiare di questa agevolazione, è necessario che il contribuente abbia posseduto i titoli (quote o azioni) per l'intero periodo di maturazione dei proventi e che i titoli stessi siano depositati presso una banca con sede in Italia, quale garanzia della continuità del possesso. I soggetti non residenti devono presentare al momento del deposito un'attestazione dell'autorità fiscale del loro Stato di residenza, documento che rimane valido per dodici mesi dalla presentazione. Questa disciplina rappresenta un'importante agevolazione per gli investitori esteri che mantengono stabili posizioni azionarie in Italia, riducendo il carico fiscale rispetto alle aliquote ordinarie sui redditi di capitale.

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Riferimento normativo

DECRETO 16 dicembre 1999, n. 546

Testo normativo

DECRETO n. 546/1999 # DECRETO 16 dicembre 1999, n. 546 ## Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi. IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, modificato dal decreto legislativo 16 giugno 1998, n. 201 ; Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , il quale prevede che con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo 9; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della menzionata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-15017 del 4 ottobre 1999); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il pagamento della somma del 15 per cento previsto dall' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 , è riconosciuto sui proventi relativi a quote o azioni, possedute per tutto il periodo nel quale i proventi sono maturati, conseguiti dai soggetti residenti negli Stati indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all' articolo 11, comma 4, lettera c) , e comma 5 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239 . Il possesso delle quote o azioni è attestato dal deposito dei titoli presso una banca avente sede in Italia. 2. All'atto del deposito dei titoli, i soggetti non residenti presentano una attestazione dell'Autorità fiscale competente dello Stato ove i soggetti risiedono, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo. 3. La predetta attestazione produce effetti per il periodo di un anno dalla data di presentazione.

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