Decreto Ministeriale
Contributi
Decreto Ministeriale 573/1988
Concessione di contributi alle imprese commerciali a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.
Riferimento normativo
DECRETO 3 febbraio 1988, n. 573
Testo normativo
DECRETO n. 573/1988
# DECRETO 3 febbraio 1988, n. 573
## Concessione di contributi alle imprese commerciali a carico del
Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l' art. 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito con la legge 27 marzo 1987, n. 121 , che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese commerciali ed affida al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire, con proprio decreto, i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei predetti contributi, compresa la verifica dell'attuazione dei progetti; Sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e precisamente: ANCD-Lega, Confesercenti, ANCC-Lega, Federconsumo, C.C.I., Federdettaglianti, Confcommercio nonchè l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Decreta: Art. 1 Beneficiari 1. I soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale previsti dal comma 2 dell'art. 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 , convertito con la legge 26 marzo marzo 1987, n. 121, sono: a) i centri e gli istituti di rilevanza nazionale o con competenza su tutto il territorio del Mezzogiorno, nei quali siano presenti anche enti pubblici, nonchè le strutture operative promosse da organismi nazionali rappresentativi dell'associazionismo economico e sinda cale delle imprese commerciali e della cooperazione, per i progetti di cui all'art. 2 del presente decreto e sempre che i progetti stessi siano finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle imprese commerciali singole o associate; b) le imprese esercenti attività commerciali al dettaglio ed all'ingrosso, le società cooperative di consumo e tra dettaglianti ed i loro consorzi, i centri operativi delle unioni volontarie, i gruppi di acquisto e le altre forme di commercio associato nonchè le società promotrici dei centri commerciali al dettaglio: aa) per i progetti di cui all'art. 2; bb) per l'acquisizione di progetti di assistenza tecnica e di innovazione tecnologica ed organizzativa, realizzati con il contributo dello Stato a norma del presente decreto. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse e all'art. 1: Il testo dei primi tre commi dell'art. 3-octies del D.L. n. 9/1987 (Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517 , sulla disciplina del credito agevolato al commercio), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente: "1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio. 2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonchè le imprese singole o associate. 3. I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio".
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