Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0283/2022

Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 13/12/2021 In vigore dal: 13/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Direttiva delegata (UE) 2022/283 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Directive (EU) 2022/283 of 13 December 2021 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in High Pressure Sodium (vapour) lamps with improved colour rendering index for general lighting purposes (Text with EEA relevance)

Testo normativo

24.2.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 43/54 DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/283 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva. (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa. (3) Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE. (4) Con decisione 2010/571/UE ( 2 ) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un’esenzione per l’uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino a un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60 (di seguito «l’esenzione»), attualmente elencata come esenzione 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva. (5) Il mercurio è utilizzato nelle lampade a vapore di sodio ad alta pressione per il colore chiaro e le proprietà di resa dei colori. (6) Nel gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione per le applicazioni indicate alle voci 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III (di seguito «la domanda di rinnovo»). A gennaio 2020 lo stesso richiedente ha presentato una domanda di rinnovo aggiornata riguardante unicamente la voce 4 b)-I. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo. (7) La valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità dei sostituti e dell’impatto socioeconomico della sostituzione, ha concluso che la sostituzione o l’eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate era scientificamente e tecnicamente praticabile per quanto riguarda una parte della voce 4 b)-I, oltre che delle voci 4 b)-II e 4 b)-III, dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Tuttavia la valutazione ha concluso che l’esenzione dovrebbe essere rinnovata per la parte della voce 4 b)-I che riguarda le lampade con una resa cromatica superiore a 80, uguali o inferiori a 105 W e che, sebbene l’uso del mercurio rimanga necessario, può essere ulteriormente diminuito. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web. (8) Risulta pertanto opportuno rinnovare parte dell’esenzione 4 b)-I e rinominarla come voce di esenzione 4 b), per un periodo massimo di cinque anni conformemente all’articolo 5, paragrafo due, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Tale esenzione rinnovata deve presentare una formulazione corretta che stabilisca l’ambito di applicazione ulteriormente limitato dell’esenzione. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia un impatto negativo sull’innovazione. (9) L’esenzione rinnovata è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta. (10) Poiché le condizioni per il rinnovo dell’esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE non sono più soddisfatte per le applicazioni elencate nel resto della voce 4 b)-I, oltre che nelle voci 4 b)-II e 4 b)-III, dell’allegato III della stessa direttiva, l’esenzione per tali applicazioni dovrebbe essere revocata. La data di scadenza per tali esenzioni dovrebbe essere stabilita conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. Articolo 2 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o ottobre 2022. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88 . ( 2 ) Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato ( GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 ). ALLEGATO Nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II e 4 b)-III sono sostituite dalle seguenti: Esenzione Ambito e date di applicazione «4 b) Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 80: P ≤ 105 W: possono essere utilizzati 16 mg per tubo di scarica Scade il 24 febbraio 2027 4 b)-I Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P ≤ 155 W: possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica Scade il 24 febbraio 2023 4 b)-II Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: 155 W < P ≤ 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica Scade il 24 febbraio 2023 4 b)-III Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica), in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60: P > 405 W: possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica Scade il 24 febbraio 2023».

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