Direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, del 21 marzo 2019, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
EN: Commission Implementing Directive (EU) 2019/523 of 21 March 2019 amending Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Testo normativo
28.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 86/41
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/523 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2019
che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
(
1
)
, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e in seguito alle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente ai rischi fitosanitari esistenti aggiungere gli organismi nocivi
Aromia bungii
(Faldermann),
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) e
Oemona hirta
(Fabricius) all'allegato I, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
(2)
In seguito alla classificazione del rischio fitosanitario effettuata e recentemente pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), gli ospiti e le vie di ingresso nell'Unione dell'organismo nocivo
Enarmonia packardi
(Zeller) sono più ampi di quelli attualmente disciplinati dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. In seguito a una revisione della rispettiva denominazione scientifica, l'organismo nocivo è stato ridenominato
Grapholita packardi
(Zeller). Risulta pertanto giustificato dal punto di vista scientifico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente espungere la voce
Enarmonia packardi
(Zeller) dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e inserirla nell'allegato I, parte A, sezione I, della medesima direttiva con la denominazione
Grapholita packardi
(Zeller).
(3)
Nella classificazione del rischio fitosanitario effettuata e recentemente pubblicata dall'Autorità, sono state ulteriormente definite le specie
Elsinoë
spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, agenti causali di malattia di
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus
Raf., e relativi ibridi, che attualmente figurano nell'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Inoltre, in base alla classificazione del rischio fitosanitario e alle recenti intercettazioni riguardanti i frutti, appare evidente che l'elenco delle merci attualmente regolamentate non mitiga tutti i rischi correlati a detti organismi nocivi. Risulta pertanto giustificato dal punto di vista scientifico e tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente espungere la voce
Elsinoë
spp. Bitanc. et Jenk. Mendes dall'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE e inserire nell'allegato I, parte A, sezione I, della medesima direttiva le specie
Elsinoë australis
Bitanc. & Jenk.,
Elsinoë citricola
X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous ed
Elsinoë fawcettii
Bitanc. & Jenk., agenti causali di malattia di
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus
Raf., e relativi ibridi.
(4)
Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e in seguito alle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Autorità e dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente ai rischi fitosanitari esistenti aggiungere gli organismi nocivi
Fusarium circinatum
Nirenberg & O'Donnell e
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e il relativo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman all'allegato I, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE. Tali organismi nocivi sono attualmente presenti nell'Unione europea e hanno una diffusione limitata.
(5)
In seguito alle valutazioni del rischio fitosanitario effettuate e recentemente pubblicate dall'Autorità, risulta giustificato dal punto di vista scientifico e tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente espungere la voce
Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr dall'allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE e inserirla nell'allegato I, parte A, sezione II, della medesima direttiva.
(6)
Al fine di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci, alla luce dell'aumento degli scambi internazionali e in seguito alla valutazione del rischio fitosanitario effettuata e pubblicata dall'Autorità riguardo alla terra e al terreno di coltura e alle pertinenti norme internazionali, risulta giustificato dal punto di vista scientifico e corrispondente ai rischi fitosanitari esistenti rafforzare le prescrizioni relative alla terra e al terreno di coltura mediante una revisione dei pertinenti requisiti di cui all'allegato III, all'allegato IV, parte A, sezione I, e all'allegato V della direttiva 2000/29/CE.
(7)
Al fine di proteggere la produzione e gli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, risulta giustificato dal punto di vista tecnico e corrispondente al rischio fitosanitario esistente aggiungere gli organismi nocivi
Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) e
Liriomyza trifolii
(Burgess) all'allegato I, parte B, di tale direttiva.
(8)
Da informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, rispettivamente, sono indenni da
Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) e
Liriomyza trifolii
(Burgess) e che l'Irlanda e l'Irlanda del Nord soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE per l'istituzione di una zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
(9)
È accettabile dal punto di vista tecnico, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche, prevedere requisiti particolari per l'introduzione e il movimento nell'Unione, ove applicabile, di determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci a causa della probabilità che essi ospitino gli organismi nocivi
Aromia bungii
(Faldermann) e
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) di cui al considerando 1,
Grapholita packardi
(Zeller) di cui al considerando 2 e
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e il relativo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman di cui al considerando 4. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci pertinenti dovrebbero pertanto essere elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Per quanto concerne l'organismo nocivo
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e il relativo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman, è opportuno prevedere requisiti particolari supplementari per il movimento interno nell'allegato IV, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE.
(10)
Per quanto riguarda l'organismo nocivo
Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr di cui al considerando 5, l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e la recente pubblicazione della valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità rendono necessario modificare i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezioni I e II, della direttiva 2000/29/CE.
(11)
In base alla valutazione del rischio sanitario di varie specie di
Tephritidae
effettuata dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, alle pertinenti norme internazionali, alle informazioni tecniche e alla quantità di intercettazioni di specie (non europee) di
Tephritidae
su merci importate, è opportuno modificare i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
(12)
In base ai dati delle intercettazioni riguardanti merci importate, è opportuno prevedere requisiti particolari supplementari per gli organismi nocivi
Bactericera cockerelli
(Sulc.) e
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
(13)
In base alle classificazioni del rischio fitosanitario recentemente effettuate dall'Autorità, alle pertinenti norme internazionali e alle informazioni tecniche e alla luce dell'aumento degli scambi internazionali, i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE dovrebbero essere stabiliti per i frutti di
Malus
Mill. in relazione agli organismi nocivi
Enarmonia prunivora
Walsh,
Grapholita inopinata
Heinrich e
Rhagoletis pomonella
(Walsh) e per i frutti di
Malus
Mill. e
Pyrus
L. in relazione agli organismi nocivi
Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto e
Tachypterellus quadrigibbus
Say.
(14)
Lo scopo delle modifiche dei requisiti di cui ai considerando da 9 a 13 è ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario provocato dall'introduzione e, ove pertinente, dal movimento nell'Unione dei vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci in questione.
(15)
In conformità al regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione
(
2
)
, alcune zone sono state riconosciute come zone protette nei confronti di vari organismi nocivi. Tale regolamento è stato di recente modificato per tenere conto dei più recenti sviluppi per quanto riguarda le zone protette all'interno dell'Unione e, tra gli altri, i seguenti organismi nocivi:
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee),
Candidatus
Phytoplasma ulmi,
Ceratocystis platani
(J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza virus (ceppi europei),
Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl.
et al
.,
Globodera pallida
(Stone) Behrens,
Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens,
Gremmeniella abietina
(Lag.) Morelet,
Liriomyza huidobrensis
(Blanchard),
Liriomyza trifolii
(Burgess),
Paysandisia archon
(Burmeister),
Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier),
Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller,
Thaumetopoea processionea
L., Tomato spotted wilt virus e
Xanthomonas arboricola
pv
. pruni
(Smith) Vauterin
et al.
Al fine di garantire coerenza fra le prescrizioni concernenti le zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi, è opportuno aggiornare i requisiti pertinenti negli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE.
(16)
Inoltre, diverse zone all'interno dell'Unione che sono state riconosciute come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi non soddisfano più i requisiti, perché tali organismi nocivi vi si sono ormai insediati oppure perché gli Stati membri interessati hanno richiesto che venisse revocato lo status di zona protetta. Si tratta delle zone seguenti: il territorio della Finlandia per quanto riguarda l'organismo nocivo
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee); le unità regionali dell'Arta e della Lakonia in Grecia per quanto riguarda l'organismo nocivo Citrus tristeza virus (ceppi europei); l'intero territorio dell'Emilia-Romagna, i comuni di Scarnafigi e Villafalletto nella provincia di Cuneo in Piemonte e i comuni di Cesarò (provincia di Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia di Catania) e Centuripe, Regalbuto e Troina (provincia di Enna) in Sicilia, in Italia, l'intero territorio dell'Irlanda del Nord, nel Regno Unito, e l'intero territorio della contea di Dunajská Streda in Slovacchia per quanto riguarda l'organismo nocivo
Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl.
et al.
; il territorio dell'Irlanda del Nord, nel Regno Unito, per quanto riguarda l'organismo nocivo
Gremmeniella abietina
(Lag.) Morelet, i territori comunali di Barking and Dagenham, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate and Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor and Maidenhead, Wokingham e Wycombe, nel Regno Unito, per quanto riguarda l'organismo nocivo
Thaumetopoea processionea
L. e il territorio della Svezia per quanto riguarda l'organismo nocivo Tomato spotted wilt virus. Tali informazioni dovrebbero riflettersi nella parte B degli allegati da I a IV, rispettivamente, della direttiva 2000/29/CE.
(17)
Il ripetuto rilevamento dell'organismo nocivo
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) su determinati vegetali e prodotti vegetali spostati all'interno dell'Unione in talune zone protette dimostra che gli attuali requisiti per il movimento all'interno dell'Unione in talune zone protette di vegetali, prodotti vegetali e altre voci per quanto riguarda l'organismo nocivo
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) sono inadeguati a ridurre a livelli accettabili il rischio fitosanitario in questione. È opportuno riformulare tali requisiti nell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
(18)
I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui ai considerando da 6 a 17 dovrebbero essere soggetti a ispezioni fitosanitarie prima di essere introdotti o spostati all'interno dell'Unione. Pertanto tali vegetali, prodotti vegetali e altre voci dovrebbero essere elencati nell'allegato V, parte A o B, della direttiva 2000/29/CE. Inoltre, al fine di aumentare la protezione fitosanitaria, i frutti di
Actinidia
Lindl.,
Carica papaya
L.,
Fragaria
L.,
Persea americana
Mill.,
Rubus
L. e
Vitis
L. sono elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, ed è stata ampliata la portata geografica per i frutti di
Annona
L.,
Cydonia
Mill.,
Diospyros
L.,
Malus
L.,
Mangifera
L.,
Passiflora
L.,
Prunus
L.,
Psidium
L.,
Pyrus
L.,
Ribes
L.,
Syzygium
Gaertn. e
Vaccinium
L., già elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
(19)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE.
(20)
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Entro il 31 agosto 2019 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1
o
settembre 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (
GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1
).
ALLEGATO
Gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:
1)
l'allegato I è così modificato:
a)
la parte A è così modificata:
i)
la sezione I è così modificata:
—
la lettera a) è così modificata:
—
dopo il punto 4.1 è inserito il seguente punto:
«4.2.
Aromia bungii
(Faldermann)»;
—
dopo il punto 10.5 è inserito il seguente punto:
«10.6.
Grapholita packardi
Zeller»;
—
dopo il punto 16.1 sono inseriti i seguenti punti:
«16.2.
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée)
16.3.
Oemona hirta
(Fabricius)»;
—
la lettera c) è così modificata:
—
dopo il punto 3 sono inseriti i seguenti punti:
«3.1.
Elsinoë australis
Bitanc. & Jenk.
3.2.
Elsinoë citricola
X.L. Fan, R.W. Barreto
&
Crous
3.3.
Elsinoë fawcettii
Bitanc. & Jenk.»;
ii)
la sezione II è così modificata:
—
la lettera a) è così modificata:
—
dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:
«7.1.
Pityophthorus juglandis
Blackman»;
—
alla lettera c), sono inseriti i seguenti punti prima del punto 1:
«0.1.
Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
0.2.
Fusarium circinatum
Nirenberg & O'Donnell
0.3.
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat»;
b)
la parte B è così modificata:
i)
la lettera a) è così modificata:
—
al punto 1, nella colonna di destra, «FI» è soppresso;
—
dopo il punto 4 sono inseriti i seguenti punti:
«4.1.
Liriomyza huidobrensis
(Blanchard)
IRL e UK (Irlanda del Nord)
4.2.
Liriomyza trifolii
(Burgess)
IRL e UK (Irlanda del Nord)»;
—
al punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Distretto di Elmbridge; Enfield; Epping Forest; Distretto di Epsom and Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Distretto di Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking; Wokingham e Wycombe)»;
ii)
alla lettera b), il punto 2 è soppresso.
2)
L'allegato II è così modificato:
a)
la parte A è così modificata:
i)
la sezione I è così modificata:
—
alla lettera a), il punto 11 è soppresso;
—
alla lettera c), il punto 9 è soppresso;
ii)
la sezione II è così modificata:
—
alla lettera c), il punto 1 è soppresso;
b)
la parte B è così modificata:
i)
la lettera a) è così modificata:
—
il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10.
Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller
Vegetali di
Cedrus
Trew e
Pinus
L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi
UK»;
ii)
alla lettera b), punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)»;
iii)
la lettera c) è così modificata:
—
il punto 0.1 è sostituito dal seguente:
«0.1.
Cryphonectria parasitica
(Murrill.) Barr.
Legname, escluso il legname privo di corteccia, corteccia separata dal tronco e vegetali destinati alla piantagione di
Castanea
Mill. e vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di
Quercus
L.
CZ, IRL, S, UK»;
—
al punto 2, nella terza colonna, la dicitura «UK (N-IRL)» è soppressa;
iv)
la lettera d) è così modificata:
—
al punto 1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
«EL (escluse le unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Lakonia), M, P (escluse Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo)».
3)
L'allegato III è così modificato:
a)
nella parte A, il punto 14 è sostituito dal seguente:
«14.
Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche,
e
terreno di coltura in quanto tale, costituito integralmente o parzialmente di sostanze solide organiche, ad eccezione di quello composto solo di torba o di fibra di
Cocos nucifera
L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli
Paesi terzi, esclusa la Svizzera»;
b)
la parte B è così modificata:
i)
al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)»;
ii)
al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)».
4)
L'allegato IV è così modificato:
a)
la parte A è così modificata:
i)
la sezione I è così modificata:
—
dopo il punto 1.7 sono inseriti i seguenti punti:
«1.8.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di
Juglans
L. e
Pterocarya
Kunth, ad eccezione del legname in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA
Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5, constatazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di una zona indenne da
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
b)
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname. Constatazione comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
c)
è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.
1.9.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, corteccia separata dal tronco e legname di
Juglans
L. e
Pterocarya
Kunth, in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali, originari degli USA
Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 1.8, 2.3, 2.4 e 2.5, constatazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco:
a)
sono originari di una zona indenne da
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
b)
sono stati sottoposti ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;
—
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di
Platanus
L., escluso il legname in forma di:
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e il legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da
Platanus
L.,
originario dell'Albania, dell'Armenia, della Svizzera, della Turchia e degli USA
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
b)
è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» oppure da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul suo imballaggio conformemente agli usi correnti.»;
—
il punto 7.1.2 è soppresso;
—
dopo il punto 7.5 sono inseriti i seguenti punti:
«7.6.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di
Prunus
L., ad eccezione del legname in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,
ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Mongolia, Giappone, Repubblica di Corea e Vietnam
Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 7.4 e 7.5, constatazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Aromia
bungii
(Falderman) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
b)
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
c)
è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).
7.7.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da
Prunus
L. originario di Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Mongolia, Giappone, Repubblica di Corea e Vietnam
Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 7.4, 7.5 e 7.6, constatazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Aromia bungii
(Faldermann) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
b)
è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,
oppure
c)
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii).»;
—
dopo il punto 11.4 è inserito il seguente punto:
«11.4.1.
Vegetali di
Juglans
L. e
Pterocarya
Kunth destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.4, constatazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione:
a)
sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona indenne da
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della presente direttiva alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
b)
sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l'esportazione, sintomi di
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e del suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman né la presenza del vettore; i vegetali destinati alla piantagione sono stati ispezionati immediatamente prima dell'esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,
oppure
c)
sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e i vegetali destinati alla piantagione sono stati ispezionati immediatamente prima dell'esportazione e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.»;
—
il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12.
Vegetali di
Platanus
L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dell'Albania, dell'Armenia, della Svizzera, della Turchia e degli USA
Constatazione ufficiale:
a)
che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
oppure
b)
che nessun sintomo di
Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.»;
—
dopo il punto 14.1 è inserito il seguente punto:
«14.2.
Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in coltura tissutale e delle sementi, di
Crataegus
L.,
Cydonia
Mill.,
Malus
Mill.,
Prunus
L.,
Pyrus
L. e
Vaccinium
L. originari di Canada, Messico e USA
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato III, parte B, punto 1, o all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che i vegetali:
a)
sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Grapholita packardi
Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne da
Grapholita packardi
Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:
i)
che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,
e
ii)
che è stato sottoposto a ispezioni annuali effettuate a intervalli opportuni per rilevare eventuali indizi della presenza di
Grapholita packardi
Zeller,
e
iii)
in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e in cui l'assenza di
Grapholita packardi
Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno a intervalli opportuni,
e
iv)
immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di
Grapholita packardi
Zeller,
oppure
c)
sono stati coltivati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di
Grapholita packardi
Zeller.»;
—
i punti 16.5 e 16.6 sono sostituiti dai seguenti:
«16.5.
Frutti di
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus
Raf., e relativi ibridi,
Mangifera
L. e
Prunus
L.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.6, constatazione ufficiale che:
a)
i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Tephritidae
(specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Tephritidae
(specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c)
nessun indizio della presenza di
Tephritidae
(specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detto organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d)
i frutti sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da
Tephritidae
(specie non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
16.6.
Frutti di
Capsicum
(L.),
Citrus
L., diversi da
Citrus limon
(L.) Osbeck. e
Citrus aurantiifolia
(Christm.) Swingle,
Prunus persica
(L.) Batsch e
Punica granatum
L., originari di paesi dell'Africa continentale, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:
a)
sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c)
sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità, e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick),
oppure
d)
sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per garantire che siano indenni da
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che siano indenni da
Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento e le prove documentali della sua efficacia siano stati comunicati alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.»;
—
dopo il punto 16.6 sono inseriti i seguenti punti:
«16.7.
Frutti di
Malus
Mill.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.8, 16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
a)
sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Enarmonia prunivora
Walsh,
Grapholita inopinata
Heinrich e
Rhagoletis pomonella
(Walsh) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Enarmonia prunivora
Walsh,
Grapholita inopinata
Heinrich e
Rhagoletis pomonella
(Walsh) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c)
sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di
Enarmonia prunivora
Walsh,
Grapholita inopinata
Heinrich e
Rhagoletis pomonella
(Walsh) sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tali organismi nocivi,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d)
sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da
Enarmonia prunivora
Walsh,
Grapholita inopinata
Heinrich e
Rhagoletis pomonella
(Walsh); i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
16.8.
Frutti di
Malus
Mill. e
Pyrus
L.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.7, 16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
a)
sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c)
sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di
Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d)
sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da
Guignardia piricola
(Nosa) Yamamoto; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
16.9.
Frutti di
Malus
Mill. e
Pyrus
L.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.7, 16.8 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
a)
sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Tachypterellus quadrigibbus
Say nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Tachypterellus quadrigibbus
Say nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c)
sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di
Tachypterellus quadrigibbus
Say sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d)
sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da
Tachypterellus quadrigibbus
Say; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
16.10.
Frutti di
Malus
Mill.,
Prunus
L.,
Pyrus
L. e
Vaccinium
L., originari di Canada, Messico e USA
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9, constatazione ufficiale che i frutti:
a)
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Grapholita packardi
Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di
Grapholita packardi
Zeller sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
c)
sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano indenni da
Grapholita packardi
Zeller; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.»;
—
dopo il punto 25.7.2 sono inseriti i seguenti punti:
«25.7.3.
Frutti di
Capsicum annuum
L.,
Solanum aethiopicum
L.,
Solanum lycopersicum
L. e
Solanum melongena
L.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:
a)
sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c)
sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati indenni da
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée),
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d)
sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.
25.7.4.
Frutti di
Solanaceae
originari dell'Australia, delle Americhe e della Nuova Zelanda
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 e 36.3, constatazione ufficiale che i frutti:
a)
sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Bactericera cockerelli
(Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b)
sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Bactericera cockerelli
(Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c)
sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue immediate vicinanze, in cui sono effettuate ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di
Bactericera cockerelli
(Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, e campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d)
sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Bactericera cockerelli
(Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità.»;
—
il punto 34 è sostituito dal seguente:
«34.
Terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, ad eccezione del mezzo sterile dei vegetali coltivati in vitro, originario di paesi terzi diversi dalla Svizzera
Constatazione ufficiale che:
a)
il terreno di coltura, al momento della piantagione dei vegetali associati:
i)
non conteneva terra e materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli,
oppure
ii)
era composto solo di torba o di fibra di
Cocos nucifera
L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli,
oppure
iii)
era stato sottoposto a un efficace trattamento per garantire che fosse indenne da organismi nocivi; i dati relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,
e
in tutti i casi di cui sopra era stato conservato in condizioni adeguate per mantenerlo esente da organismi nocivi,
e
b)
dopo la piantagione:
i)
sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, comprese almeno le misure seguenti:
—
isolamento fisico del terreno di coltura dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione,
—
misure igieniche,
—
uso di acqua esente da organismi nocivi,
oppure
ii)
nelle due settimane precedenti l'esportazione il terreno di coltura compresa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite lavaggio utilizzando acqua esente da organismi nocivi. Il reimpianto può essere eseguito in un terreno di coltura che corrisponde ai requisiti di cui alla lettera a). Sono mantenute condizioni adeguate per garantire che esso rimanga esente da organismi nocivi come indicato alla lettera b).»;
—
dopo il punto 34 sono inseriti i seguenti punti:
«34.1.
Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di
Solanum tuberosum
, originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera
Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 30, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.
34.2.
Tuberi di
Solanum tuberosum
originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera
Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4.1 e 25.4.2, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.
34.3.
Ortaggi da radice e tuberi originari di paesi terzi diversi dalla Svizzera
Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.
34.4.
Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali, importati da paesi terzi diversi dalla Svizzera
Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato IV, parte B, punto 30, constatazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e mondati da terra e frammenti di vegetali.»;
ii)
la sezione II è così modificata:
—
dopo il punto 2 sono inseriti i seguenti punti:
«2.1.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte A, legname di
Juglans
L. e
Pterocarya
Kunth, ad eccezione del legname in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali,
—
materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,
ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale
Constatazione ufficiale che il legname:
a)
è originario di una zona notoriamente indenne da
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b)
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname. Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti,
oppure
c)
è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.
2.2.
A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte A, corteccia separata dal tronco e legname di
Juglans
L. e
Pterocarya
Kunth, in forma di:
—
piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti vegetali
Constatazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco:
a)
è originario di una zona indenne da
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b)
è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname. Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
2.3.
Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione
Il materiale da imballaggio in legno deve:
a)
essere originario di una zona indenne da
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b)
—
essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali,
—
essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e
—
essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.»;
—
dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:
«7.1.
Vegetali di
Juglans
L. e
Pterocarya
Kunth destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Constatazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione:
a)
sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita, o dalla loro introduzione nell'Unione, in un luogo di produzione in una zona indenne da
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b)
sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo spostamento, sintomi di
Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e del suo vettore
Pityophthorus juglandis
Blackman né la presenza del vettore, e i vegetali destinati alla piantagione sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,
oppure
c)
sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico, e i vegetali destinati alla piantagione sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.»;
—
dopo il punto 30.1 è inserito il seguente punto:
«31.
Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali
Le macchine o i veicoli devono:
a)
essere spostati da una zona indenne da
Ceratocystis platani
(J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b)
essere puliti e mondati da terra e frammenti di vegetali prima dello spostamento dalla zona infestata da
Ceratocystis platani
(J. M. Walter).»;
b)
la parte B è così modificata:
i)
al punto 16, nella terza colonna, la dicitura «UK (N-IRL)» è soppressa;
ii)
al punto 16.1, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:
«16.1.
Vegetali di
Cedrus
Trew,
Pinus
L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi»;
iii)
dopo il punto 16.1 è inserito il seguente punto:
«16.2.
Vegetali di
Quercus
L., ad eccezione di
Quercus suber
L., con una circonferenza di almeno 8 cm misurata a un'altezza di 1,2 m dal colletto della radice, destinati alla piantagione, esclusi frutti e sementi
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 11.01, 11.1 e 11.2, e sezione II, punto 7, constatazione ufficiale:
a)
che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione di paesi notoriamente indenni da
Thaumetopoea processionea
L.,
oppure
b)
che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona protetta elencata nella terza colonna o in una zona indenne da
Thaumetopoea processionea
L., istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
c)
che i vegetali:
sono stati ottenuti dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da
Thaumetopoea processionea
L. in base a ispezioni ufficiali effettuate in una data quanto più vicina possibile al loro spostamento,
e
sono state effettuate indagini ufficiali nel vivaio e nelle sue vicinanze a intervalli opportuni dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo per rilevare l'eventuale presenza di larve e altri sintomi di
Thaumetopoea processionea
L.,
oppure
d)
che i vegetali sono coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un sito soggetto a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di
Thaumetopoea processionea
L. e sono stati sottoposti a ispezioni a intervalli opportuni risultando indenni da
Thaumetopoea processionea
L.
IE, UK (esclusi i territori comunali di Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Distretto di Elmbridge; Enfield; Epping Forest; Distretto di Epsom and Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Distretto di Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking; Wokingham e Wycombe)»;
iv)
al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)»;
v)
al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
«E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León, Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica)], SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)»;
vi)
il punto 24.1 è sostituito dal seguente:
«24.1.
Talee non radicate di
Euphorbia pulcherrima
Willd., destinate alla piantagione
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:
a)
che le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee),
oppure
b)
che nessun indizio della presenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, né sulle talee né sui vegetali da cui le talee sono state ottenute e detenuti o prodotti nel luogo di produzione, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni tre settimane nell'intero periodo di produzione di tali vegetali nel luogo di produzione,
oppure
c)
qualora sia stata osservata la presenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le talee e i vegetali da cui le talee sono state ottenute e detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento.
IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), S, UK»;
vii)
il punto 24.2 è sostituito dal seguente:
«24.2.
Vegetali di
Euphorbia pulcherrima
Willd., destinati alla piantagione, ad eccezione di:
—
sementi,
—
quelli precisati al punto 24.1
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:
a)
che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee),
oppure
b)
che nessun indizio della presenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sui vegetali, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,
oppure
c)
qualora sia stata osservata la presenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,
e
d)
che è dimostrato che i vegetali sono stati prodotti da talee:
da)
che sono originarie di una zona notoriamente indenne da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee),
oppure
db)
che sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato, nemmeno sui vegetali, alcun indizio della presenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee), nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione dei vegetali,
oppure
dc)
qualora sia stata osservata la presenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che sono state coltivate su vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione che hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,
oppure
e)
per i vegetali per i quali deve essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea) o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di vegetali, che tali vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale risultando indenni da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) prima del loro spostamento.
IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), S, UK»;
viii)
il punto 24.3 è sostituito dal seguente:
«24.3.
Vegetali di
Begonia
L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei tuberi e dei cormi, e vegetali di
Ajuga
L.,
Crossandra
Salisb.,
Dipladenia
A.DC.,
Ficus
L.,
Hibiscus
L.,
Mandevilla
Lindl. e
Nerium oleander
L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 45.1, ove opportuno, constatazione ufficiale:
a)
che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee),
oppure
b)
che nessun indizio della presenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sui vegetali, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione,
oppure
c)
qualora sia stata osservata la presenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che i vegetali detenuti o prodotti nel luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento,
oppure
d)
per i vegetali per i quali deve essere dimostrato, dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore o in qualsiasi altro modo, che sono destinati alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di vegetali, che tali vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale risultando indenni da
Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.
IRL, P (Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes), S, UK»;
ix)
il punto 31 è sostituito dal seguente:
«31.
Frutti di
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus
Raf., e relativi ibridi originari di BG, HR, SI, EL (unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Lakonia), P (Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo), E, F, CY e I
Fermo restando il requisito di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 30.1, che l'imballaggio deve recare un marchio di origine:
a)
i frutti sono privi di foglie e peduncoli,
oppure
b)
nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e recheranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.
EL (escluse le unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Lakonia), M, P (escluse Algarve, Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo)».
5)
L'allegato V è così modificato:
a)
la parte A è così modificata:
i)
la sezione I è così modificata:
—
al punto 1.7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
è stato ottenuto interamente o parzialmente da
Juglans
L.,
Platanus
L. e
Pterocarya
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,»;
—
il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
«2.1.
Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi
Abies
Mill.,
Apium graveolens
L.,
Argyranthemum
spp.,
Asparagus officinalis
L.,
Aster
spp.,
Brassica
spp.,
Castanea
Mill.,
Cucumis
spp.,
Dendranthema
(DC.) Des Moul.,
Dianthus
L. e ibridi,
Exacum
spp.,
Fragaria
L.,
Gerbera
Cass.,
Gypsophila
L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di
Impatiens
L.,
Juglans
L.,
Lactuca
spp.,
Larix
Mill.,
Leucanthemum
L.,
Lupinus
L.,
Pelargonium
l'Hérit. ex Ait.,
Picea
A. Dietr.,
Pinus
L.,
Platanus
L.,
Populus
L.,
Prunus laurocerasus
L.,
Prunus lusitanica
L.,
Pseudotsuga
Carr.,
Pterocarya
L.
, Quercus
L.,
Rubus
L.,
Spinacia
L.,
Tanacetum
L.,
Tsuga
Carr.,
Ulmus
L.,
Verbena
L. e altri vegetali di specie erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle
Gramineae
, destinati alla piantagione, e ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.»;
ii)
la sezione II è così modificata:
—
il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
«1.2.
Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di
Beta vulgaris
L.,
Cedrus
Trew,
Platanus
L.,
Populus
L.,
Prunus
L. e
Quercus
spp., esclusi
Quercus suber
L., e
Ulmus
L.»;
b)
la parte B è così modificata:
i)
la sezione I è così modificata:
—
il punto 2 è così modificato:
—
il nono trattino è sostituito dal seguente:
«—
rami di
Fraxinus
L.,
Juglans
L.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya
L., con o senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,»;
—
è aggiunto il seguente trattino:
«—
Convolvulus
L.,
Ipomoea
L. (ad eccezione dei tuberi),
Micromeria
Benth e
Solanaceae
, originari dell'Australia, delle Americhe e della Nuova Zelanda.»;
—
il punto 3 è così modificato:
—
il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Citrus
L.,
Fortunella
Swingle,
Poncirus
Raf.,
Microcitrus
Swingle,
Naringi
Adans.,
Swinglea
Merr. e relativi ibridi,
Momordica
L., e
Solanaceae
,»;
—
il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Actinidia
Lindl.,
Annona
L.,
Carica papaya
L.,
Cydonia
Mill.,
Diospyros
L.,
Fragaria
L.,
Malus
L.,
Mangifera
L.,
Passiflora
L.,
Persea americana
Mill.,
Prunus
L.,
Psidium
L.,
Pyrus
L.,
Ribes
L.,
Rubus
L.,
Syzygium
Gaertn.,
Vaccinium
L., e
Vitis
L.,»;
—
il terzo trattino è soppresso;
—
il punto 5 è così modificato:
—
il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Fraxinus
L.,
Juglans
L.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya
L., originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,»;
—
al punto 6, la lettera a) è così modificata:
—
il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Platanus
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario dell'Albania, dell'Armenia, della Svizzera, della Turchia o degli USA,»;
—
il sesto trattino è sostituito dal seguente:
«—
Fraxinus
L.,
Juglans
L.,
Ulmus davidiana
Planch. e
Pterocarya
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,»;
—
l'ottavo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Amelanchier
Medik.,
Aronia
Medik.,
Cotoneaster
Medik.,
Crataegus
L.,
Cydonia
Mill.,
Malus
Mill.,
Pyracantha
M. Roem.,
Pyrus
L. e
Sorbus
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli, originario di Canada o USA,»;
—
è aggiunto un nono trattino:
«—
Prunus
L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Mongolia, Giappone, Repubblica di Corea, USA o Vietnam,»;
—
il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originario di paesi terzi diversi dalla Svizzera.»;
—
dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:
«7.1.
Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali che corrispondono ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, importati da paesi terzi diversi dalla Svizzera:
Codice NC
Descrizione
ex 8432
Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi
ex 8433 53
Macchine per la raccolta di radici o tuberi
ex 8436 80 10
altre macchine ed apparecchi per la silvicoltura
ex 8701 20 90
Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709 ): Trattori stradali per semirimorchi, usati
ex 8701 91 10
Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, di potenza del motore inferiore o uguale a 18 kW».
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