Direttiva UE In vigore

Direttiva UE 0990/2019

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 17/06/2019 In vigore dal: 17/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/990 della Commissione, del 17 giugno 2019, che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Directive (EU) 2019/990 of 17 June 2019 amending the list of genera and species in Article 2(1)(b) of Council Directive 2002/55/EC, in Annex II to Council Directive 2008/72/EC and in the Annex to Commission Directive 93/61/EEC (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

18.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160/14 DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2019/990 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2019 che modifica l'elenco dei generi e delle specie nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, nell'allegato II della direttiva 2008/72/CE del Consiglio e nell'allegato della direttiva 93/61/CEE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ( 1 ) , in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ( 2 ) , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 22, vista la direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio ( 3 ) , in particolare l'articolo 1, considerando quanto segue: (1) Nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE le specie che rientrano nel loro campo di applicazione sono elencate in una tabella a due colonne, una delle quali indica il nome scientifico delle specie mentre l'altra contiene una o più denominazioni comuni per ciascuna specie. (2) Alcune varietà di specie di ortaggi appartengono alle specie indicate con i loro nomi scientifici, ma non ai tipi di varietà descritti dalle denominazioni comuni. È pertanto necessario specificare se una varietà rientra o no nel campo di applicazione delle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. (3) Tale specificazione dovrebbe tener conto del fatto che, mentre alcune varietà di diverse specie di ortaggi sono ampiamente commercializzate nell'Unione, altre sono limitate ai mercati nazionali o regionali. Di conseguenza non sarebbe appropriato includere tutte le varietà di tali specie di ortaggi. È pertanto opportuno specificare che per alcune specie devono essere incluse tutte le varietà, mentre per altre specie dovrebbero essere incluse solo determinate varietà. (4) Il Codice internazionale per la nomenclatura delle piante coltivate (ICNCP) ha introdotto la categoria formale «gruppo» per classificare le varietà delle specie coltivate. La categoria «gruppo» è uno strumento adeguato per definire le varietà appartenenti a una determinata specie che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. (5) Al fine di specificare se sono incluse tutte le varietà di una specie di ortaggi o solo alcuni gruppi, si dovrebbero modificare le tabelle delle specie riportate nelle direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE. I rispettivi nomi botanici delle specie di ortaggi e i nomi dei gruppi che vi appartengono dovrebbero essere indicati in ordine gerarchico per evitare eventuali ambiguità per quanto riguarda la gamma delle varietà delle specie interessate. (6) L'utilizzo dell'ibridazione interspecifica e intraspecifica delle varietà può determinare varietà di specie di ortaggi che non sono comprese in alcuna specie o alcun gruppo definito. Affinché tali tipi di varietà siano inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE, l'elenco delle specie dovrebbe comprendere gli ibridi tra le specie e i gruppi indicati nell'elenco riportato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva. (7) I gruppi indicati nell'elenco dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE dovrebbero essere riportati anche, ove opportuno, negli elenchi dell'allegato II, punto 3, lettera a), e dell'allegato III, punto 2, di tale direttiva. (8) Le direttive 2002/55/CE, 2008/72/CE e 93/61/CEE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. (9) Inoltre la direttiva 93/61/CEE attua l'articolo 4 della direttiva 92/33/CE del Consiglio ( 4 ) , abrogato e sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2008/72/CE. L'allegato della direttiva 93/61/CEE contiene una scheda relativa ai requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione di ortaggi in cui sono elencati le specie e gli organismi nocivi in grado di incidere sulla loro qualità. (10) Le denominazioni botaniche di alcune specie elencate nella direttiva 93/61/CEE dovrebbero essere aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, nell'ambito dell'aggiornamento della rispettiva scheda. (11) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Modifiche della direttiva 2002/55/CE La direttiva 2002/55/CE è modificata conformemente all'allegato, parte A, della presente direttiva. Articolo 2 Modifiche della direttiva 2008/72/CE L'allegato II della direttiva 2008/72/CE è sostituito dal testo figurante nell'allegato, parte B, della presente direttiva. Articolo 3 Modifiche della direttiva 93/61/CEE L'allegato della direttiva 93/61/CEE è modificato conformemente all'allegato, parte C, della presente direttiva. Articolo 4 Recepimento Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o luglio 2020. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 5 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 6 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33 . ( 2 ) GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28 . ( 3 ) GU L 250 del 7.10.1993, pag. 19 . ( 4 ) Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ( GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1 ). ALLEGATO PARTE A La direttiva 2002/55/CE è così modificata: 1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « Allium cepa L. — gruppo cepa [cipolla, anche di tipo lungo (echalion)] — gruppo aggregatum (scalogno) Allium fistulosum L. (cipolletta) — tutte le varietà Allium porrum L. (porro) — tutte le varietà Allium sativum L. (aglio) — tutte le varietà Allium schoenoprasum L. (erba cipollina) — tutte le varietà Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfoglio) — tutte le varietà Apium graveolens L. — gruppo sedano — gruppo sedano rapa Asparagus officinalis L. (asparago) — tutte le varietà Beta vulgaris L. — gruppo barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) — gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa) Brassica oleracea L. — gruppo cavolo laciniato — gruppo cavolfiore — gruppo capitata (cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco) — gruppo cavoletto di Bruxelles — gruppo cavolo rapa — gruppo cavolo verza — gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti) — gruppo cavolo palmizio — gruppo tronchuda (cavolo portoghese) Brassica rapa L. — gruppo cavolo cinese — gruppo rapa Capsicum annuum L. (peperoncino rosso o peperone) — tutte le varietà Cichorium endivia L. (indivia) — tutte le varietà Cichorium intybus L. — gruppo cicoria di tipo Witloof — gruppo cicoria da foglia (cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano) — gruppo cicoria industriale (radici) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (cocomero) — tutte le varietà Cucumis melo L. (melone) — tutte le varietà Cucumis sativus L. — gruppo cetriolo — gruppo cetriolino Cucurbita maxima Duchesne (zucca) — tutte le varietà Cucurbita pepo L. (zucca, comprese la zucca comune e la zucchina pâtisson mature, o zucchina, compresa la zucchina pâtisson immatura) — tutte le varietà Cynara cardunculus L. — gruppo carciofo — gruppo cardo Daucus carota L. (carota e carota da foraggio) — tutte le varietà Foeniculum vulgare Mill. (finocchio) — gruppo azoricum Lactuca sativa L. (lattuga) — tutte le varietà Solanum lycopersicum L. (pomodoro) — tutte le varietà Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill — gruppo prezzemolo riccio — gruppo prezzemolo da radici Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna) — tutte le varietà Phaseolus vulgaris L. — gruppo fagiolo nano — gruppo fagiolo rampicante Pisum sativum L. — gruppo pisello rotondo — gruppo pisello rugoso — gruppo pisello dolce Raphanus sativus L. — gruppo ravanello — gruppo ramolaccio Rheum rhabarbarum L. (rabarbaro) — tutte le varietà Scorzonera hispanica L. (scorzonera) — tutte le varietà Solanum melongena L. (melanzana) — tutte le varietà Spinacia oleracea L. (spinacio) — tutte le varietà Valerianella locusta (L.) Laterr. (valerianella o lattughella) — tutte le varietà Vicia faba L. (fava) — tutte le varietà Zea mays L. — gruppo mais dolce — gruppo mais da popcorn Tutti gli ibridi delle specie e dei gruppi sopraindicati.»; 2) nell'allegato II, punto 3, lettera a), nella prima colonna della tabella, le voci tra « Asparagus officinalis » e « Cichorium endivia » sono sostituite dalle seguenti: « Beta vulgaris (gruppo barbabietola rossa) Beta vulgaris (eccetto gruppo barbabietola rossa) Brassica oleracea (gruppo cavolfiore) Brassica oleracea (eccetto gruppo cavolfiore) Brassica rapa (gruppo cavolo cinese) Brassica rapa (gruppo rapa) Capsicum annuum Cichorium intybus (gruppo cicoria di tipo Witloof, gruppo cicoria da foglia) Cichorium intybus [gruppo cicoria industriale (radice)]»; 3) nell'allegato III, punto 2, nella prima colonna della tabella, le voci tra « Capsicum annuum » e « Cichorium endivia » sono sostituite dalle seguenti: « Cichorium intybus (gruppo cicoria di tipo Witloof, gruppo cicoria da foglia) Cichorium intybus [gruppo cicoria industriale (radice)]». PARTE B «ALLEGATO II Elenco dei generi e delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2 Allium cepa L. gruppo cepa [cipolla, anche di tipo lungo (echalion)] gruppo aggregatum (scalogno) Allium fistulosum L. (cipolletta) tutte le varietà Allium porrum L. (porro) tutte le varietà Allium sativum L. (aglio) tutte le varietà Allium schoenoprasum L. (erba cipollina) tutte le varietà Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfoglio) tutte le varietà Apium graveolens L. gruppo sedano gruppo sedano rapa Asparagus officinalis L. (asparago) tutte le varietà Beta vulgaris L. gruppo barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet) gruppo bietola da foglia (bietola bianca o bietola da costa) Brassica oleracea L. gruppo cavolo laciniato gruppo cavolfiore gruppo capitata (cavolo cappuccio rosso e cavolo cappuccio bianco) gruppo cavoletto di Bruxelles gruppo cavolo rapa gruppo cavolo verza gruppo broccolo (tipo calabrese e tipo a getti) gruppo cavolo palmizio gruppo tronchuda (cavolo portoghese) Brassica rapa L. gruppo cavolo cinese gruppo rapa Capsicum annuum L. (peperoncino rosso o peperone) tutte le varietà Cichorium endivia L. (indivia) tutte le varietà Cichorium intybus L. gruppo cicoria di tipo Witloof gruppo cicoria da foglia (cicoria a foglia larga o cicoria di tipo italiano) gruppo cicoria industriale (radici) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (cocomero) tutte le varietà Cucumis melo L. (melone) tutte le varietà Cucumis sativus L. gruppo cetriolo gruppo cetriolino Cucurbita maxima Duchesne (zucca) tutte le varietà Cucurbita pepo L. (zucca, comprese la zucca comune e la zucchina pâtisson mature, o zucchina, compresa la zucchina pâtisson immatura) tutte le varietà Cynara cardunculus L. gruppo carciofo gruppo cardo Daucus carota L. (carota e carota da foraggio) tutte le varietà Foeniculum vulgare Mill. (finocchio) gruppo azoricum Lactuca sativa L. (lattuga) tutte le varietà Solanum lycopersicum L. (pomodoro) tutte le varietà Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill gruppo prezzemolo riccio gruppo prezzemolo da radici Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna) tutte le varietà Phaseolus vulgaris L. gruppo fagiolo nano gruppo fagiolo rampicante Pisum sativum L. gruppo pisello rotondo gruppo pisello rugoso gruppo pisello dolce Raphanus sativus L. gruppo ravanello gruppo ramolaccio Rheum rhabarbarum L. (rabarbaro) tutte le varietà Scorzonera hispanica L. (scorzonera) tutte le varietà Solanum melongena L. (melanzana) tutte le varietà Spinacia oleracea L. (spinacio) tutte le varietà Valerianella locusta (L.) Laterr. (valerianella o lattughella) tutte le varietà Vicia faba L. (fava) tutte le varietà Zea mays L. gruppo mais dolce gruppo mais da popcorn. ». PARTE C Nell'allegato della direttiva 93/61/CEE la colonna «Genere o specie» è così modificata: a) i termini « Allium ascalonicum » sono sostituiti dai termini « Allium cepa – gruppo aggregatum»; b) i termini « Allium cepa » sono sostituiti dai termini « Allium cepa – gruppo cepa»; c) i termini « Brassica pekinensis » sono sostituiti dai termini « Brassica rapa – gruppo cavolo cinese»; d) i termini « Lycopersicon lycopersicum » sono sostituiti dai termini « Solanum lycopersicum ».

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Direttiva UE 0990/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124