Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico
Direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico
EN: Commission Directive (EU) 2019/1833 of 24 October 2019 amending Annexes I, III, V and VI to Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council as regards purely technical adjustments
Testo normativo
31.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 279/54
DIRETTIVA (UE) 2019/1833 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2019
che modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro
(
1
)
, in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1)
Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali
(
2
)
, proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabilisce che i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato del lavoro comporta la protezione dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.
(2)
L’attuazione delle direttive relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, tra cui la direttiva 2000/54/CE, è stata oggetto di una valutazione ex post, denominata valutazione REFIT. La valutazione ha esaminato la pertinenza delle direttive, le ricerche e le nuove conoscenze scientifiche nei vari settori interessati. La valutazione REFIT, alla quale fa riferimento il documento di lavoro dei servizi della Commissione
(
3
)
, conclude tra l’altro che è necessario modificare l’elenco degli agenti biologici dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE in funzione del progresso scientifico e tecnico e che è opportuno migliorare la coerenza con altre direttive pertinenti.
(3)
Nella comunicazione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro»
(
4
)
la Commissione ha ribadito che la valutazione REFIT dell’acquis dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, benché abbia confermato che la normativa in questo settore è in linea generale efficace e idonea allo scopo, ha anche evidenziato che è possibile aggiornare norme obsolete e garantire una migliore e maggiore protezione, conformità e applicazione delle norme. La Commissione sottolinea la particolare necessità di aggiornare l’elenco degli agenti biologici dell’allegato III della direttiva 2000/54/CE.
(4)
La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro, ivi comprese norme per la prevenzione di tali rischi. Detta direttiva si applica alle attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa della loro attività lavorativa e stabilisce, per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti biologici, le misure da adottare al fine di determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori agli agenti biologici.
(5)
Dato che i risultati di una valutazione del rischio possono evidenziare un’esposizione involontaria ad agenti biologici, potrebbe essere necessario prendere in considerazione anche altre attività lavorative non incluse nell’allegato I della direttiva 2000/54/CE. L’elenco indicativo delle attività figurante nell’allegato I della direttiva 2000/54/CE dovrebbe quindi essere modificato inserendo una frase introduttiva per indicare il carattere non esaustivo dell’elenco.
(6)
L’allegato III della direttiva 2000/54/CE stabilisce l’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono provocare malattie infettive nei soggetti umani, classificati secondo il livello di rischio di infezione. In linea con la nota introduttiva 6 di tale allegato, l’elenco dovrebbe essere modificato per tener conto dello stato delle conoscenze più recente per quanto riguarda gli sviluppi scientifici che hanno comportato cambiamenti significativi dall’ultimo aggiornamento dell’elenco, in particolare per quanto concerne la tassonomia, la nomenclatura, la classificazione e le caratteristiche degli agenti biologici nonché l’esistenza di nuovi agenti biologici.
(7)
Gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE stabiliscono le misure e i livelli di contenimento per i laboratori, i servizi veterinari e l’industria. È opportuno modificare e ristrutturare tali allegati al fine di tenere conto delle misure di contenimento e delle altre misure di protezione comprese nella direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
e di allinearli ad esse.
(8)
Nell’elaborazione dell’attuale aggiornamento degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE è stata presa in considerazione la necessità di mantenere i livelli di protezione esistenti per i lavoratori che sono o possono essere esposti ad agenti biologici a causa del proprio lavoro e di garantire che le modifiche tengano conto soltanto degli sviluppi scientifici del settore che richiedono adattamenti di ordine strettamente tecnico sul luogo di lavoro.
(9)
Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è stato consultato in merito alle misure derivanti dall’adozione della comunicazione della Commissione «Lavoro più sicuro e più sano per tutti - Aggiornamento della normativa e delle politiche dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro» che sono richieste per mantenere efficace e idonea allo scopo la normativa dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
(10)
Nel suo parere relativo alla modernizzazione delle sei direttive sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro volta a garantire un luogo di lavoro più sano e sicuro per tutti (
Opinion on the Modernisation of Six OSH Directives to Ensure Healthier and Safer Work for All
(
6
)
) adottato il 6 dicembre 2017, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di modificare la direttiva 2000/54/CE al fine di migliorarne la pertinenza e l’efficacia.
(11)
In un successivo parere relativo agli aggiornamenti tecnici degli allegati della direttiva sugli agenti biologici [
Opinion on technical updates to the annexes of the Biological Agents Directive (2000/54/EC)
(
7
)
] adottato il 31 maggio 2018, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro raccomanda di effettuare specifici aggiornamenti degli allegati I, III, V e VI al fine di rispecchiare gli sviluppi tecnologici e scientifici più recenti del settore.
(12)
Nell’elaborazione dell’attuale aggiornamento degli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE la Commissione è stata assistita da esperti, rappresentanti degli Stati membri, che hanno fornito un sostegno tecnico e scientifico.
(13)
In conformità alla dichiarazione politica comune sui documenti esplicativi
(
8
)
adottata dagli Stati membri e dalla Commissione il 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscono il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(14)
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio
(
9
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 novembre 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21
.
(
2
)
Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it.
(
3
)
SWD(2017) 10 final.
(
4
)
COM(2017) 12 final.
(
5
)
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (
GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75
).
(
6
)
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 1718/2017.
(
7
)
Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, doc. 434/18.
(
8
)
GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14
.
(
9
)
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (
GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1
).
ALLEGATO
1)
L’allegato I della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:
«
ALLEGATO I
ELENCO INDICATIVO DEI TIPI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI
(Articolo 4, paragrafo 2)
Nota preliminare
Se il risultato della valutazione del rischio, effettuata in conformità all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva, rivela un’esposizione involontaria ad agenti biologici, possono esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che dovrebbero essere prese in considerazione.
1.
Attività in industrie alimentari.
2.
Attività nell’agricoltura.
3.
Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale.
4.
Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e
post mortem
.
5.
Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6.
Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti.
7.
Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.
»
2)
L’allegato III della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO III
CLASSIFICAZIONE COMUNITARIA
(Articolo 2, secondo comma, e articolo 18)
NOTE INTRODUTTIVE
1.
Conformemente al campo d’applicazione della direttiva, nella classificazione sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.
Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti.
Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull’uomo.
Nella compilazione del presente elenco di agenti biologici classificati non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati.
2.
La classificazione degli agenti biologici è basata sull’effetto esercitato da tali agenti su lavoratori sani.
Non è stato specificamente tenuto conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento.
La valutazione del rischio prescritta dalla direttiva dovrebbe prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori.
In alcuni processi industriali, alcuni lavori di laboratorio o alcune attività a contatto con animali che comportano o possono comportare un’esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare l’articolo 16 della direttiva.
3.
Gli agenti biologici che non sono stati classificati nei gruppi 2, 3 e 4 dell’elenco non sono implicitamente classificati nel gruppo 1.
Per i generi comprendenti più di una specie notoriamente patogena per l’uomo, l’elenco include le specie più frequentemente responsabili delle malattie e un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute.
Se nella classificazione degli agenti biologici viene menzionato un intero genere, è implicito che sono esclusi specie e ceppi notoriamente non patogeni.
4.
Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, non deve necessariamente essere applicato il contenimento del suo ceppo parentale richiesto dalla classificazione, purché sia valutato adeguatamente il rischio sul luogo di lavoro.
Ciò avviene ad esempio quando tale ceppo deve essere utilizzato come prodotto o componente di un prodotto per scopi profilattici o terapeutici.
5.
La nomenclatura degli agenti classificati utilizzata per il presente elenco riflette ed è conforme agli accordi internazionali più recenti sulla tassonomia e sulla nomenclatura degli agenti in vigore al momento della sua elaborazione.
6.
L’elenco di agenti biologici classificati riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito.
Sarà aggiornato non appena non rifletterà più lo stato delle conoscenze.
7.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e non sono stati valutati e classificati nel presente allegato siano classificati come minimo nel gruppo 2, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano la prova che è improbabile che causino malattie nell’uomo.
8.
Alcuni agenti biologici classificati nel gruppo 3 e indicati con un doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono presentare un rischio d’infezione limitato per i lavoratori dato che normalmente l’infezione non è trasmessa per via aerea.
Gli Stati membri valutano le misure di contenimento da applicare a tali agenti biologici tenendo conto della natura delle specifiche attività in questione e della quantità dell’agente biologico interessato, per determinare se, in particolari circostanze, è possibile fare a meno di alcune di queste misure.
9.
Le prescrizioni in materia di contenimento derivanti dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo vitale del parassita in cui questo può essere infettivo per l’uomo sul luogo di lavoro.
10.
Il presente elenco contiene anche indicazioni separate per i casi in cui gli agenti biologici possono causare reazioni allergiche o tossiche, i casi in cui è disponibile un vaccino efficace o i casi in cui è opportuno conservare per più di dieci anni un elenco dei lavoratori esposti.
Tali indicazioni sono sistematizzate in note così formulate:
A:
Possibili effetti allergici.
D:
L’elenco dei lavoratori esposti a questo agente biologico deve essere conservato per più di dieci anni dalla fine dell’ultima esposizione nota.
T:
Produzione di tossine.
V:
Vaccino efficace disponibile e registrato nell’UE.
Le vaccinazioni preventive devono essere effettuate tenendo conto del codice di condotta figurante nell’allegato VII.
BATTERI
e organismi simili
NB:
Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.
Agente biologico
Classificazione
Note
Actinomadura madurae
2
Actinomadura pelletieri
2
Actinomyces gerencseriae
2
Actinomyces israelii
2
Actinomyces
spp.
2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)
2
Anaplasma
spp.
2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)
2
Arcobacter butzleri
2
Bacillus anthracis
3
T
Bacteroides fragilis
2
Bacteroides
spp.
2
Bartonella bacilliformis
2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)
2
Bartonella (Rochalimaea)
spp.
2
Bordetella bronchiseptica
2
Bordetella parapertussis
2
Bordetella pertussis
2
T, V
Bordetella
spp.
2
Borrelia burgdorferi
2
Borrelia duttonii
2
Borrelia recurrentis
2
Borrelia
spp.
2
Brachyspira
spp.
2
Brucella abortus
3
Brucella canis
3
Brucella inopinata
3
Brucella melitensis
3
Brucella suis
3
Burkholderia cepacia
2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)
3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)
3
D
Campylobacter fetus
subsp.
fetus
2
Campylobacter fetus
subsp.
venerealis
2
Campylobacter jejuni
subsp.
doylei
2
Campylobacter jejuni
subsp.
jejuni
2
Campylobacter
spp.
2
Cardiobacterium hominis
2
Cardiobacterium valvarum
2
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)
2
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)
2
Chlamydia felis (Chlamydophila felis)
2
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)
2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)
(ceppi aviari)
3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)
(altri ceppi)
2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)
2
Clostridium botulinum
2
T
Clostridium difficile
2
T
Clostridium perfringens
2
T
Clostridium tetani
2
T, V
Clostridium
spp.
2
Corynebacterium diphtheriae
2
T, V
Corynebacterium minutissimum
2
Corynebacterium pseudotuberculosis
2
T
Corynebacterium ulcerans
2
T
Corynebacterium
spp.
2
Coxiella burnetii
3
Edwardsiella tarda
2
Ehrlichia
spp.
2
Eikenella corrodens
2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)
2
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)
2
Enterobacter cloacae
subsp.
cloacae (Enterobacter cloacae)
2
Enterobacter
spp.
2
Enterococcus
spp.
2
Erysipelothrix rhusiopathiae
2
Escherichia coli
(eccetto i ceppi non patogeni)
2
Escherichia coli,
ceppi verocitotossigenici (per esempio O157:H7 oppure O103)
3
(
*1
)
T
Fluoribacter bozemanae (Legionella)
2
Francisella hispaniensis
2
Francisella tularensis
subsp.
holarctica
2
Francisella tularensis
subsp.
mediasiatica
2
Francisella tularensis
subsp.
novicida
2
Francisella tularensis
subsp.
tularensis
3
Fusobacterium necrophorum
subsp.
funduliforme
2
Fusobacterium necrophorum
subsp.
necrophorum
2
Gardnerella vaginalis
2
Haemophilus ducreyi
2
Haemophilus influenzae
2
V
Haemophilus
spp.
2
Helicobacter pylori
2
Helicobacter
spp.
2
Klebsiella oxytoca
2
Klebsiella pneumoniae
subsp.
ozaenae
2
Klebsiella pneumoniae
subsp.
pneumoniae
2
Klebsiella pneumoniae
subsp.
rhinoscleromatis
2
Klebsiella
spp.
2
Legionella pneumophila
subsp.
fraseri
2
Legionella pneumophila
subsp.
pascullei
2
Legionella pneumophila
subsp.
pneumophila
2
Legionella
spp.
2
Leptospira interrogans
(tutti i sierotipi)
2
Leptospira interrogans
spp.
2
Listeria monocytogenes
2
Listeria ivanovii
subsp.
ivanovii
2
Listeria invanovii
subsp.
londoniensis
2
Morganella morganii
subsp.
morganii (Proteus morganii)
2
Morganella morganii
subsp.
sibonii
2
Mycobacterium abscessus
subsp.
abscessus
2
Mycobacterium africanum
3
V
Mycobacterium avium
subsp.
avium (Mycobacterium avium)
2
Mycobacterium avium
subsp.
paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)
2
Mycobacterium avium
subsp.
silvaticum
2
Mycobacterium bovis
3
V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis
subsp.
caprae)
3
Mycobacterium chelonae
2
Mycobacterium chimaera
2
Mycobacterium fortuitum
2
Mycobacterium intracellulare
2
Mycobacterium kansasii
2
Mycobacterium leprae
3
Mycobacterium malmoense
2
Mycobacterium marinum
2
Mycobacterium microti
3
(
*1
)
Mycobacterium pinnipedii
3
Mycobacterium scrofulaceum
2
Mycobacterium simiae
2
Mycobacterium szulgai
2
Mycobacterium tuberculosis
3
V
Mycobacterium ulcerans
3
(
*1
)
Mycobacterium xenopi
2
Mycoplasma hominis
2
Mycoplasma pneumoniae
2
Mycoplasma
spp.
2
Neisseria gonorrhoeae
2
Neisseria meningitidis
2
V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)
2
Nocardia asteroides
2
Nocardia brasiliensis
2
Nocardia farcinica
2
Nocardia nova
2
Nocardia otitidiscaviarum
2
Nocardia
spp.
2
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)
3
Pasteurella multocida
subsp.
gallicida (Pasteurella gallicida)
2
Pasteurella multocida
subsp.
multocida
2
Pasteurella multocida
subsp.
septica
2
Pasteurella
spp.
2
Peptostreptococcus anaerobius
2
Plesiomonas shigelloides
2
Porphyromonas
spp.
2
Prevotella
spp.
2
Proteus mirabilis
2
Proteus penneri
2
Proteus vulgaris
2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)
2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)
2
Providencia
spp.
2
Pseudomonas aeruginosa
2
T
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)
2
Rickettsia africae
3
Rickettsia akari
3
(
*1
)
Rickettsia australis
3
Rickettsia canadensis
2
Rickettsia conorii
3
Rickettsia heilongjiangensis
3
(
*1
)
Rickettsia japonica
3
Rickettsia montanensis
2
Rickettsia typhi
3
Rickettsia prowazekii
3
Rickettsia rickettsii
3
Rickettsia sibirica
3
Rickettsia
spp.
2
Salmonella enterica (choleraesuis)
subsp.
arizonae
2
Salmonella Enteritidis
2
Salmonella Paratyphi A, B, C
2
V
Salmonella Typhi
3
(
*1
)
V
Salmonella Typhimurium
2
Salmonella
(altri sierotipi)
2
Shigella boydii
2
Shigella dysenteriae
(tipo 1)
3
(
*1
)
T
Shigella dysenteriae,
diversa dal tipo 1
2
Shigella flexneri
2
Shigella sonnei
2
Staphylococcus aureus
2
T
Streptobacillus moniliformis
2
Streptococcus agalactiae
2
Streptococcus dysgalactiae
subsp.
equisimilis
2
Streptococcus pneumoniae
2
T, V
Streptococcus pyogenes
2
T
Streptococcus suis
2
Streptococcus
spp.
2
Treponema carateum
2
Treponema pallidum
2
Treponema pertenue
2
Treponema
spp.
2
Trueperella pyogenes
2
Ureaplasma parvum
2
Ureaplasma urealyticum
2
Vibrio cholerae
(compreso El Tor)
2
T, V
Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)
2
Vibrio
spp.
2
Yersinia enterocolitica
subsp.
enterolitica
2
Yersinia enterocolitica
subsp.
palearctica
2
Yersinia pestis
3
Yersinia pseudotuberculosis
2
Yersinia
spp.
2
VIRUS (*)
* Cfr. note introduttive, punto 7.
NB:
I virus sono elencati secondo il loro ordine (O), la famiglia (F) e il genere (G).
Agente biologico
(specie di virus oppure ordine tassonomico indicato)
Classificazione
Note
Bunyavirales (O)
Hantaviridae
(F)
Orthohantavirus (G)
Orthohantavirus Andes (specie hantavirus che causa la sindrome polmonare da hantavirus [HPS])
3
Orthohantavirus Bayou
3
Orthohantavirus Black Creek Canal
3
Orthohantavirus Cano Delgadito
3
Orthohantavirus Choclo
3
Orthohantavirus Belgrado-Dobrava (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS])
3
Orthohantavirus El Moro Canyon
3
Orthohantavirus Hantaan (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS])
3
Orthohantavirus Laguna Negra
3
Orthohantavirus Prospect Hill
2
Orthohantavirus Puumala (specie hantavirus che causa la nefropatia epidemica [NE])
2
Orthohantavirus Seoul (specie hantavirus che causa la febbre emorragica con sindrome renale [HFRS])
3
Orthohantavirus Sin Nombre (specie hantavirus che causa la sindrome polmonare da hantavirus [HPS])
3
Altri hantavirus notoriamente patogeni
2
Nairoviridae (F)
Orthonairovirus (G)
Orthonairovirus della febbre emorragica Crimea-Congo
4
Orthonairovirus Dugbe
2
Orthonairovirus Hazara
2
Orthonairovirus della malattia ovina di Nairobi
2
Altri nairovirus notoriamente patogeni
2
Peribunyaviridae
(F)
Orthobunyavirus (G)
Orthobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)
2
Orthobunyavirus encefalite della California
2
Orthobunyavirus Oropouche
3
Altri orthobunyavirus notoriamente patogeni
2
Phenuiviridae (F)
Phlebovirus (G)
Phlebovirus Bhanja
2
Phlebovirus Punta Toro
2
Phl
e
bovirus della febbre della valle del Rift
3
Phlebovirus della febbre da flebotomi di Napoli (virus Toscana)
2
Phlebovirus SFTS (virus della febbre alta con sindrome trombocitopenia)
3
Altri phlebovirus notoriamente patogeni
2
Herpesvirales (O)
Herpesviridae
(F)
Cytomegalovirus (G)
Herpesvirus beta umano 5 (cytomegalovirus)
2
Lymphocryptovirus (G)
Herpesvirus gamma umano 4 (virus di Epstein-Barr)
2
Rhadinoovirus (G)
Herpesvirus gamma umano 8
2
D
Roseolovirus (G)
Herpesvirus beta umano 6 A (virus umano B-linfotropico)
2
Herpesvirus beta umano 6B
2
Herpesvirus beta umano 7
2
Simplexvirus (G)
Herpesvirus alfa 1 Macacine (herpesvirus simiae, herpesvirus B)
3
Herpesvirus alfa umano 1 (herpesvirus umano 1, herpes simplex virus di tipo 1)
2
Herpesvirus alfa umano 2 (herpesvirus umano 2, herpes simplex virus di tipo 2)
2
Varicellovirus (G)
Herpesvirus alfa umano 3 (herpesvirus varicella-zoster)
2
V
Mononegavirales (O)
Filoviridae
(F)
Ebolavirus (G)
4
Marburgvirus (G)
Marburgvirus di Marburgo
4
Paramyxoviridae
(F)
Avulavirus (G)
Virus della malattia di Newcastle
2
Henipavirus (G)
Henipavirus di Hendra
4
Henipavirus di Nipah
4
Morbillivirus (G)
Virus del morbillo
2
V
Respirovirus (G)
Respirovirus umano 1 (virus parainfluenzale 1)
2
Respirovirus umano 3 (virus parainfluenzale 3)
2
Rubulavirus (G)
Rubulavirus parotite
2
V
Rubulavirus umano 2 (virus parainfluenzale 2)
2
Rubulavirus umano 4 (virus parainfluenzale 4)
2
Pneumoviridae
(F)
Metapneumovirus (G)
Orthopneumovirus (G)
Orthopneumovirus umano (virus respiratorio sinciziale)
2
Rhabdoviridae
(F)
Lyssavirus (G)
Lyssavirus del pipistrello australiano (ABLV)
3
(
*3
)
V
Lyssavirus Duvenhage (DUVV)
3
(
*3
)
V
Lyssavirus 1 del pipistrello europeo (EBLV-1)
3
(
*3
)
V
Lyssavirus 2 del pipistrello europeo (EBLV-1)
3
(
*3
)
V
Lagos bat lyssavirus (LBV)
3
(
*3
)
Mokola lyssavirus (MOKV)
3
Lyssavirus della rabbia
3
(
*3
)
V
Vesiculovirus (G)
Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus Alagoas
2
Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus Indiana
2
Virus della stomatite vescicolare, vesiculovirus New Jersey
2
Vesiculovirus Piry (Piry virus)
2
Nidovirales (O)
Coronaviridae
(F)
Betacoronavirus (G)
Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)
3
Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)
3
Altre
Coronaviridae
notoriamente patogene
2
Picornavirales (O)
Picornaviridae
(F)
Cardiovirus (G)
Virus Saffold
2
Cosavirus (G)
Cosavirus A
2
Enterovirus (G)
Enterovirus A
2
Enterovirus B
2
Enterovirus C
2
Enterovirus D, enterovirus umano tipo 70 (virus della congiuntivite acuta emorragica)
2
Rhinovirus
2
Poliovirus, tipo 1 e 3
2
V
Poliovirus, tipo 2
(
1
)
3
V
Hepatovirus (G)
Hepatovirus A (virus dell’epatite A, enterovirus umano tipo 72)
2
V
Kobuvirus (G)
Aichivirus A (virus Aichi 1)
2
Parechovirus (G)
Parechovirus A
2
Parechovirus B (virus Ljungan)
2
Altre
Picornaviridae
notoriamente patogene
2
Non assegnato (O)
Adenoviridae
(F)
2
Astroviridae
(F)
2
Arenaviridae
(F)
Mammarenavirus (G)
Mammarenavirus brasiliano
4
Mammarenavirus Chapare
4
Mammarenavirus Flexal
3
Mammarenavirus Guanarito
4
Mammarenavirus Junín
4
Mammarenavirus Lassa
4
Mammarenavirus Lujo
4
Mammarenavirus della coriomeningite linfocitaria, ceppi neurotropi
2
Mammarenavirus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)
2
Mammarenavirus Machupo
4
Mammarenavirus Mobala
2
Mammarenavirus Mopeia
2
Mammarenavirus Tacaribe
2
Mammarenavirus Whitewater Arroyo
3
Caliciviridae
(F)
Norovirus (G)
Norovirus (virus Norwalk)
2
Altre
Caliciviridae
notoriamente patogene
2
Hepadnaviridae
(F)
Orthohepadnavirus (G)
Virus dell’epatite B
3
(
*3
)
V, D
Hepeviridae
(F)
Orthohepevirus (G)
Orthohepevirus A (virus dell’epatite E)
2
Flaviviridae
(F)
Flavivirus (G)
Virus dengue
3
Virus dell’encefalite giapponese
3
V
Virus della malattia della foresta di Kyasanur
3
V
Virus Louping ill
3
(
*3
)
Virus dell’encefalite di Murray Valley (virus dell’encefalite australiana)
3
Virus della febbre emorragica di Omsk
3
Virus Powassan
3
Virus Rocio
3
Virus dell’encefalite di St. Louis
3
Virus dell’encefalite da zecche
Virus Absettarov
3
Virus Hanzalova
3
Virus Hypr
3
Virus Kumlinge
3
Virus Negishi
3
Encefalite russa primaverile-estiva
(
1
)
3
V
Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo europeo centrale
3
(
*3
)
V
Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo estremo oriente
3
Virus dell’encefalite da zecche, sottotipo siberiano
3
V
Virus Wesselsbron
3
(
*3
)
Virus della febbre del Nilo occidentale
3
Virus della febbre gialla
3
V
Virus Zika
2
Altri flavivirus notoriamente patogeni
2
Hepacivirus (G)
Hepacivirus C (virus dell’epatite C)
3
(
*3
)
D
Orthomyxoviridae
(F)
Gammainfluenzavirus (G)
Virus dell’influenza C
2
V
(
3
)
Influenzavirus A (G)
Virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità HPAIV (H5), per esempio H5N1
3
Virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità HPAIV (H7), per esempio H7N7, H7N9
3
Virus dell’influenza A
2
V
(
3
)
Virus dell’influenza A, A/New York/1/18 (H1N1) (influenza spagnola 1918)
3
Virus dell’influenza A, A/Singapore/1/57 (H2N2)
3
Virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) H7N9
3
Influenzavirus B (G)
Virus dell’influenza B
2
V
(
3
)
Virus Thogoto (G)
Virus Dhori (
Orthomyxoviridae
da zecche: Dhori)
2
Virus Thogoto (
Orthomyxoviridae
da zecche: Thogoto)
2
Papillomaviridae
(F)
2
D
(
4
)
Parvoviridae
(F)
Erythroparvovirus (G)
Erythroparvovirus dei primati 1 (parvovirus umano, virus B19)
2
Polyomaviridae
(F)
Betapolyomavirus (G)
Poliomavirus umano 1 (virus BK)
2
D
(
4
)
Poliomavirus umano 2 (virus JC)
2
D
(
4
)
Poxviridae
(F)
Molluscipoxvirus (G)
Virus Molluscum contagiosum
2
Orthopoxvirus (G)
Virus del vaiolo bovino
2
Virus del vaiolo della scimmia
3
V
Virus del vaccino [incl. virus del vaiolo del bufalo
(
5
)
, virus del vaiolo dell’elefante
(
6
)
, virus del vaiolo del coniglio
(
7
)
]
2
Virus del vaiolo (Variola maior e minor)
4
V
Parapoxvirus (G)
Virus Orf
2
Virus dello pseudovaiolo bovino (virus del nodulo dei mungitori, parapoxvirus bovis)
2
Yatapoxvirus (G)
Virus Tanapox
2
Virus del tumore delle scimmie di Yaba
2
Reoviridae
(F)
Seadornavirus (G)
Virus Banna
2
Coltivirus (G)
2
Rotavirus (G)
2
Orbivirus (G)
2
Retroviridae
(F)
Deltaretrovirus (G)
Virus T-linfotropico dei primati di tipo 1 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 1)
3
(
*3
)
D
Virus T-linfotropico dei primati di tipo 2 (virus linfotropico umano delle cellule T di tipo 2)
3
(
*3
)
D
Lentivirus (G)
Virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1
3
(
*3
)
D
Virus dell’immunodeficienza umana di tipo 2
3
(
*3
)
D
Virus dell’immunodeficienza delle scimmie (SIV)
(
8
)
2
Togaviridae
(F)
Alphavirus (G)
Cabassouvirus
3
Virus dell’encefalomielite equina orientale
3
V
Virus Bebaru
2
Virus Chikungunya
3
(
*3
)
Virus Everglades
3
(
*3
)
Virus Mayaro
3
Virus Mucambo
3
(
*3
)
Virus Ndumu
3
(
*3
)
Virus O’nyong-nyong
2
Virus del fiume Ross
2
Virus della foresta di Semliki
2
Virus Sindbis
2
Virus Tonate
3
(
*3
)
Virus dell’encefalomielite equina venezuelana
3
V
Virus dell’encefalomielite equina occidentale
3
V
Altri alphavirus notoriamente patogeni
2
Rubivirus (G)
Virus della rosolia
2
V
Non assegnato
(F)
Deltavirus (G)
Virus dell’epatite Delta
(
2
)
2
V, D
AGENTI DI MALATTIE PRIONICHE
Agente biologico
Classificazione
Note
Agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob
3
(
*4
)
D
(
9
)
Variante dell’agente della malattia di Creutzfeldt-Jakob
3
(
*4
)
D
(
9
)
Agente dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e di altre encefalopatie spongiformi trasmissibili (TES) animali
3
(
*4
)
D
(
9
)
Agente della sindrome di Gerstmann-Sträussler-Scheinker
3
(
*4
)
D
(
9
)
Agente del kuru
3
(
*4
)
D
(
9
)
Agente della scrapie
2
PARASSITI
NB:
Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.
Agente biologico
Classificazione
Note
Acanthamoeba castellani
2
Ancylostoma duodenale
2
Angiostrongylus cantonensis
2
Angiostrongylus costaricensis
2
Anisakis simplex
2
A
Ascaris lumbricoides
2
A
Ascaris suum
2
A
Babesia divergens
2
Babesia microti
2
Balamuthia mandrillaris
3
Balantidium coli
2
Brugia malayi
2
Brugia pahangi
2
Brugia timori
2
Capillaria philippinensis
2
Capillaria
spp.
2
Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)
2
Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)
2
Cryptosporidium hominis
2
Cryptosporidium parvum
2
Cyclospora cayetanensis
2
Dicrocoelium dentriticum
2
Dipetalonema streptocerca
2
Diphyllobothrium latum
2
Dracunculus medinensis
2
Echinococcus granulosus
3
(
*5
)
Echinococcus multilocularis
3
(
*5
)
Echinococcus oligarthrus
3
(
*5
)
Echinococcus vogeli
3
(
*5
)
Entamoeba histolytica
2
Enterobius vermicularis
2
Enterocytozoon bieneusi
2
Fasciola gigantica
2
Fasciola hepatica
2
Fasciolopsis buski
2
Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)
2
Heterophyes
spp.
2
Hymenolepis diminuta
2
Hymenolepis nana
2
Leishmania aethiopica
2
Leishmania braziliensis
3
(
*5
)
Leishmania donovani
3
(
*5
)
Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)
3
(
*5
)
Leishmania infantum (Leishmania chagasi)
3
(
*5
)
Leishmania major
2
Leishmania mexicana
2
Leishmania panamensis (Viannia panamensis)
3
(
*5
)
Leishmania peruviana
2
Leishmania tropica
2
Leishmania
spp.
2
Loa loa
2
Mansonella ozzardi
2
Mansonella perstans
2
Mansonella streptocerca
2
Metagonimus
spp.
2
Naegleria fowleri
3
Necator americanus
2
Onchocerca volvulus
2
Opisthorchis felineus
2
Opisthorchis
spp.
2
Paragonimus westermani
2
Paragonimus
spp.
2
Plasmodium falciparum
3
(
*5
)
Plasmodium knowlesi
3
(
*5
)
Plasmodium
spp. (umano e scimmiesco)
2
Sarcocystis suihominis
2
Schistosoma haematobium
2
Schistosoma intercalatum
2
Schistosoma japonicum
2
Schistosoma mansoni
2
Schistosoma mekongi
2
Strongyloides stercoralis
2
Strongyloides
spp.
2
Taenia saginata
2
Taenia solium
3
(
*5
)
Toxocara canis
2
Toxocara cati
2
Toxoplasma gondii
2
Trichinella nativa
2
Trichinella nelsoni
2
Trichinella pseudospiralis
2
Trichinella spiralis
2
Trichomonas vaginalis
2
Trichostrongylus orientalis
2
Trichostrongylus
spp.
2
Trichuris trichiura
2
Trypanosoma brucei brucei
2
Trypanosoma brucei gambiense
2
Trypanosoma brucei rhodesiense
3
(
*5
)
Trypanosoma cruzi
3
(
*5
)
Wuchereria bancrofti
2
FUNGHI
NB:
Per gli agenti biologici figuranti nel presente elenco, la menzione dell’intero genere seguita da «spp.» si riferisce ad altre specie appartenenti a tale genere non specificamente incluse nell’elenco, ma notoriamente patogene per l’uomo. Per ulteriori dettagli si veda la nota introduttiva 3.
Agente biologico
Classificazione
Note
Aspergillus flavus
2
A
Aspergillus fumigatus
2
A
Aspergillus
spp.
2
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)
3
Blastomyces gilchristii
3
Candida albicans
2
A
Candida dubliniensis
2
Candida glabrata
2
Candida parapsilosis
2
Candida tropicalis
2
Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum,
trichoides)
3
Cladophialophora modesta
3
Cladophialophora
spp.
2
Coccidioides immitis
3
A
Coccidioides posadasii
3
A
Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)
2
A
Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)
2
A
Emmonsia parva
var.
parva
2
Emmonsia parva
var.
crescens
2
Epidermophyton floccosum
2
A
Epidermophyton
spp.
2
Fonsecaea pedrosoi
2
Histoplasma capsulatum
3
Histoplasma capsulatum var. farciminosum
3
Histoplasma duboisii
3
Madurella grisea
2
Madurella mycetomatis
2
Microsporum
spp.
2
A
Nannizzia
spp.
2
Neotestudina rosatii
2
Paracoccidioides brasiliensis
3
A
Paracoccidioides lutzii
3
Paraphyton
spp.
2
Rhinocladiella mackenziei
3
Scedosporium apiospermum
2
Scedosporium prolificans (inflatum)
2
Sporothrix schenckii
2
Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)
2
A
Trichophyton rubrum
2
A
Trichophyton tonsurans
2
A
Trichophyton
spp.
2
»
3)
L’allegato V della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO V
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
[Articolo 15, paragrafo 3, e articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b)]
Nota preliminare
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione.
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non indichino il contrario.
A. Misure di contenimento
B. Livelli di contenimento
2
3
4
Luogo di lavoro
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio
No
Raccomandato
Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione
No
Raccomandato
Sì
Impianti
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento
Se del caso
Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea
Sì
Attrezzature
4. L’aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA
1
o simile
No
Sì, per l’aria in entrata e in uscita
Sì, per l’aria in uscita
5. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica
No
Raccomandato
Sì
6. Superfici impermeabili all’acqua e facili da pulire
Sì, per bancone e pavimento
Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio
Sì, per bancone, pareti, pavimento e soffitto
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti
Raccomandato
Sì
Sì
Sistema di funzionamento
8. L’accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti
Raccomandato
Sì
Sì, attraverso una zona filtro (airlock)
2
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti
Raccomandato
Sì
Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione
Sì
Sì
Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell’agente biologico
Sì
Sì
Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area di contenimento
No
Raccomandato
Raccomandato
Rifiuti
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali
Raccomandato
Sì, sul sito o fuori sito
Sì, sul sito
Altre misure
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura
No
Raccomandato
Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti
Raccomandato
Raccomandato
Sì
»
4)
L’allegato VI della direttiva 2000/54/CE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO VI
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
[Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 16, paragrafo 2, lettera a)]
Nota preliminare
Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.
A. Misure di contenimento
B. Livelli di contenimento
2
3
4
Informazioni generali
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall’ambiente
Sì
Sì
Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:
minimizzare la dispersione
impedire la dispersione
impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l’aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:
minimizzare la dispersione
impedire la dispersione
impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:
minimizzare la dispersione
impedire la dispersione
impedire la dispersione
6. L’area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l’intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita
No
Raccomandato
Sì
7. L’area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione
No
Raccomandato
Sì
Impianti
8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio
Sì
Sì
Sì
Attrezzature
9. L’aria in entrata e in uscita dall’area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA
(
4
)
No
Raccomandato
Sì
10. L’area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica
No
Raccomandato
Sì
11. L’area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell’aria
Raccomandato
Raccomandato
Sì
Sistema di funzionamento
12. I sistemi chiusi
(
5
)
devono essere situati all’interno di un’area controllata
Raccomandato
Raccomandato
Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico
Raccomandato
Sì
Sì
14. L’accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto
Raccomandato
Sì
Sì, attraverso una zona filtro (airlock)
(
6
)
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall’area controllata
No
Raccomandato
Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi
Sì, indumenti da lavoro
Sì
Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico
No
Raccomandato
Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
»
(
*1
)
Cfr. note introduttive, punto 8.
(
*2
)
Cfr. note introduttive, punto 7.
(
1
)
Classificazione secondo il piano d’azione globale dell’OMS volto a ridurre al minimo il rischio di esposizione al poliovirus associato agli stabilimenti dopo l’eradicazione per tipo dei poliovirus selvaggi e la progressiva cessazione dell’utilizzo del vaccino antipoliomielitico orale (
WHO Global Action Plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use
).
(
*3
)
Cfr. note introduttive, punto 8.
(
1
)
Encefalite da zecche
(
2
)
Il virus dell’epatite D (Delta) è patogeno nell’uomo solo in caso di un’infezione simultanea o secondaria causata dal virus dell’epatite B. La vaccinazione contro il virus dell’epatite B protegge quindi i lavoratori non affetti dal virus dell’epatite B contro il virus dell’epatite D.
(
3
)
Solo per i tipi A e B.
(
4
)
Raccomandato per le attività che comportano un contatto diretto con questi agenti.
(
5
)
Sono stati identificati due virus: un virus del vaiolo del bufalo e una variante del virus del vaccino (virus vaccinia).
(
6
)
Variante del virus del vaiolo bovino.
(
7
)
Variante del virus vaccinia.
(
8
)
Finora non sono state riscontrate nell’uomo malattie causate da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per le attività che comportano un’esposizione a tali retrovirus.
(
*4
)
Cfr. note introduttive, punto 8.
(
9
)
Raccomandato per le attività che comportano un contatto diretto con questi agenti.
(
*5
)
Cfr. note introduttive, punto 8.
(
2
)
HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (
High Efficiency Particulate Air filter
)
(
3
)
Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.
(
4
)
HEPA:filtro antiparticolato ad alta efficienza (
High Efficiency Particulate Air filter
)
(
5
)
Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall’ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(
6
)
Airlock/zona filtro: l’accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.
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