Decreto del Presidente del Consiglio Agevolazioni

Decreto del Presidente del Consiglio 12/2018

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES). (18G00033)

Pubblicato: 26/02/2018 In vigore dal: 25/01/2018 Documento ufficiale

Quali sono le caratteristiche principali delle Zone Economiche Speciali (ZES) e come vengono amministrate secondo il Decreto del Presidente del Consiglio 12/2018?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio 12/2018 istituisce il regolamento operativo per le Zone Economiche Speciali (ZES), aree geograficamente delimitate situate nelle regioni meno sviluppate e in transizione dell'Italia, che devono comprendere almeno un'area portuale con caratteristiche specifiche secondo la normativa europea. Le ZES si applicano alle imprese già operative e a quelle che intendono insediarsi in queste aree, consentendo loro di beneficiare di condizioni speciali in termini economici, finanziari e amministrativi per favorire lo sviluppo e gli investimenti incrementali. L'amministrazione di ciascuna ZES è affidata a un Comitato di indirizzo presieduto dal Presidente dell'Autorità portuale, con rappresentanti della regione (o regioni in caso di ZES interregionali), della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il Comitato si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per le funzioni amministrative e gestionali, garantendo l'insediamento delle aziende, la promozione dell'area verso investitori internazionali e l'accesso a servizi economici e tecnologici, il tutto senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2018, n. 12

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 12/2018 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2018, n. 12 ## Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES). (18G00033) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato; Considerato che l' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonchè i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 , nonchè il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 6 dicembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134 , espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. 1069 dell'11 dicembre 2017; Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «ZES»: la Zona economica speciale come identificata dall' articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017 ; b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall'articolo 4, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017 ; c) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 , sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (TEN T); d) «Regione»: la regione o le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall' articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ; e) «Comitato di indirizzo»: il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES identificato nel Comitato di indirizzo presieduto dal presidente dell'Autorità portuale in cui ricade l'Area portuale, da un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; f) « decreto-legge n. 91/2017 »: il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , che prevede l'istituzione delle ZES; g) «Piano di sviluppo strategico»: il Piano di cui all' articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 ; h) «presidente autorità portuale»: presidente dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169 , recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ; i) «Segretario generale»: Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169 , recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 : «Art. 4. (Istituzione di zone economiche speciali - ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonchè l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES». 2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purchè presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. 3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonchè i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'art. 5 nonchè il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall' art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea . 4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2. 5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare: a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonchè la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali; b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES; c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. 7-bis. Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari. 8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonchè delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.». - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013. - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014. - Si riporta il testo dell' art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea: «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell' art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 , che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato». 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all' art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 , e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , nonchè dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012 ; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell' art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 . 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'art. 46 della presente legge, nonchè al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonchè la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 . Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell' art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 . 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonchè al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.». - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis)». Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , si veda nelle note alle premesse. - Il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 , sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 348 del 20 dicembre 2013. - Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , in attuazione dell' art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente del Consiglio 12/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Le ZES sono disciplinate dal decreto-legge 91/2017 convertito in legge 123/2017 e rappresentano uno strumento di sviluppo economico territoriale per le regioni ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Commercialisti e consulenti aziendali devono conoscere i criteri di accesso alle ZES, le condizioni speciali per gli investimenti, il coordinamento con la normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamenti UE 1407/2013 e 651/2014), e gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare il rispetto dei massimali e dei divieti di cumulo.

Normative correlate

Risoluzione AdE 147/2015
Estensione del periodo agevolabile per i soggetti che applicano il regime speci…
Risoluzione AdE 38/2026
Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del cre…
Circolare 207/2024
Articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n.207 (legge di bil…
Legge 49/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n.…
Legge 42/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei m…
Legge 34/2026
Legge annuale sulle piccole e medie imprese. (26G00050)

Altre normative del 2018

Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiariment… Circolare 1806262 Determinazione dei valori in ingresso ex articolo 166-bis del Testo unico delle imposte s… Risoluzione AdE 917 Tassazione ai fini IVA delle prestazioni rese da un istituto scolastico, in relazione al … Interpello AdE 129 Trattamento fiscale applicabile all'indennità prevista dall'articolo 14 della delibera di… Interpello AdE 593 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594