Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 129/1999
Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entita', a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Quali crediti tributari non vengono iscritti a ruolo e quali sono i limiti di importo previsti dal DPR 129/1999?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 129/1999 stabilisce un meccanismo di abbandono amministrativo dei crediti tributari di modesta entità per ragioni di economicità dell'azione amministrativa. La norma si applica a tutti i tributi erariali, regionali e locali di ogni specie non accertati o non pagati entro il 31 dicembre 1997, e riguarda sia le amministrazioni finanziarie che i contribuenti interessati. In pratica, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione quando l'importo del credito, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non supera le 32.000 lire per ciascun periodo d'imposta. Se il credito supera questo limite, invece, si procede all'accertamento e alla riscossione per l'intero ammontare, senza possibilità di sconto parziale. Un aspetto rilevante è che questa disposizione non si applica quando il credito derivi da violazioni ripetute per almeno un biennio degli obblighi di versamento dello stesso tributo, garantendo così che i contribuenti seriali non possano beneficiare dell'abbandono.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1999, n. 129
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 129/1999
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1999, n. 129
## Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di
modesta entita', a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8
maggio 1998, n. 146.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146 , il quale dispone che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti gli importi dei crediti comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione; Considerato che per i tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, non ancora accertati o non pagati sino al 31 dicembre 1997, si ritiene opportuno abbandonare, per economicità dell'azione amministrativa, gli importi fino a lire ventimila, concernenti il solo tributo; Visto che il citato articolo 16, comma 2, della legge n. 146 del 1998 dispone, altresì, che gli importi dei crediti da abbandonare possano comprendere anche le sanzioni amministrative e gli interessi; Considerato che per abbandonare i crediti di tributo fino a lire ventimila non ancora accertati dall'Amministrazione occorre abbandonare crediti per sanzioni ed interessi moratori mediamente pari a lire dodicimila per un totale complessivo di lire trentaduemila e che nei limiti di tale importo, per economicità dell'azione amministrativa, è opportuno abbandonare i crediti comunque non accertati o non corrisposti fino al 31 dicembre 1997; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 gennaio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila. 2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma l, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 15 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonchè disposizioni varie di carattere tributario), è il seguente: "2. Con regolamento da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
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Il DPR 129/1999 è il riferimento normativo per l'abbandono dei crediti tributari di modesta entità, iscrizione a ruolo, sanzioni amministrative e interessi moratori. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere i limiti di riscossione, l'accertamento tributario e le eccezioni relative alle violazioni ripetute degli obblighi di versamento.
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