Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1295/1972
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1295
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1295/1972
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1295
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "ematologia clinica e di laboratorio", in "medicina legale e delle assicurazioni", in "otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale". Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 1 Art. 125. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica. Alla scuola possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia. La durata del corso di specializzazione è di tre anni. Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di quindici. Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 Art. 126. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Genetica ematologica; 3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; 4) Fisiopatologia ematologica; 5) Biochimica ematologica; 6) Fisiopatologia del plasma; 7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 2° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Fisiopatologia ematologica; 3) Immunoematologia; 4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 5) Patologia speciale ematologica; 6) Clinica delle emopatie; 7) Anatomia ed istologia patologica della emopatia e fondamenti di oncologia. 3° Anno: 1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia; 3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; 4) Patologia speciale ematologica; 5) Clinica delle emopatie; 6) Terapia sistematica ematologica; 7) Terapia trasfusionale. È lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi. Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 127. - La scuola ha sede presso l'istituto di medicina legale della Università (ospedale maggiore). Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Durata: 3 anni. Numero massimo degli iscritti 5 per anno (totale 15 iscritti). Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 Art. 128. - Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: 1) Medicina legale generale; 2) Elementi di diritto pubblico e privato; 3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale; 4) Traumatologia medico-legale; 5) Semeiotica medico-legale. 2° Anno: 1) Medicina legale penalistica; 2) Deontologia medica; 3) Neuropsichiatria medico-legale; 4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; 5) Indagini di sopralluogo; 6) Identificazione personale. 3° Anno: 1) Medicina legale civilistica e canonistica; 2) Tossicologia medico-legale; 3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; 4) Ostetricia e ginecologia forensi; 5) Elementi di legislazione del lavoro; 6) Elementi di medicina del lavoro; 7) Medicina delle assicurazioni; 8) Medicina legale militare e pensionistica civile. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 129. - Alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che ha sede presso l'omonimo istituto, vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei perfezionandi è di (5) cinque per ogni anno di corso; se le domande superano i posti disponibili, l'ammissione sarà fatta per concorso interno con esame scritto su un argomento scelto dal direttore della scuola. Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio aver superato gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il diploma di specialista viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. La durata del corso di specializzazione è di anni 3. Internato per 3 anni in clinica otorinolaringoiatrica con servizio effettivo di assistente volontario. Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 Art. 130. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia; 2) Fisiologia; 3) Audiologia (1° anno); 4) Semeiotica otorinolaringoiatrica; 5) Tecnica di laboratorio; 6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1°anno); 7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: 1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria; 3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); 4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 6) Audiologia (2° anno); 7) Otoneurologia; 8) Foniatria. 3° Anno: 1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale; 2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; 3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Chirurgia plastica; 6) Tracheo-broncoscopia; 7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973 Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 12. - CARUSO
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