Decreto del Presidente della Repubblica
Registro e Successioni
Decreto del Presidente della Repubblica 1375/1957
Autorizzazione ad accettare un legato e una quota ereditaria disposti a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes.
Quali sono gli effetti giuridici e patrimoniali dell'autorizzazione concessa dal Presidente della Repubblica per l'accettazione del legato e della quota ereditaria disposti dalla principessa Rosa Fici a favore dello?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1375/1957 autorizza il Ministro delle Finanze ad accettare un complesso patrimonio ereditario donato dallo Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, mediante testamento pubblico del 1952 e successivi codicilli. Il legato principale consiste in una villa napoletana sita in riviera di Chiaia con annesso parco, valutata circa 77 milioni di lire, corredata da una collezione artistica (bronzi, marmi, quadri, tappeti, argenteria) per circa 22 milioni di lire, oltre un capitale di 30 milioni di lire destinato alla manutenzione. Lo Stato assume l'obbligo di costituire un piccolo museo intestato al defunto marito della testatrice. Parallelamente, il decreto autorizza l'accettazione con beneficio di inventario della quota ereditaria disponibile, comprendente beni immobili in vari comuni siciliani e napoletani, diritti immobiliari, azioni, crediti e depositi bancari per un valore complessivo di circa 341 milioni di lire, che al netto delle passività si riduce a circa 97 milioni di lire. L'accettazione con beneficio di inventario rappresenta una cautela giuridica fondamentale, poiché consente allo Stato di non rispondere delle passività ereditarie oltre il valore dell'asse ereditario stesso, proteggendo il patrimonio pubblico da eventuali debiti del defunto.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n. 1375
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1375/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1957, n. 1375
## Autorizzazione ad accettare un legato e una quota ereditaria disposti
a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe
Diego Aragona Pignatelli Cortes.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta: Il Ministro proponente è autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dello Stato dalla principessa Rosa Fici, vedova del principe Diego Aragona Pignatelli Cortes, con testamento pubblico 10 settembre 1952, ricevuto dal notaio Luigi Maddalena di Napoli, e confermato con codicilli segreti 12 maggio e 28 ottobre 1954, l'uno e gli altri depositati e pubblicati con distinti verbali in data 4 gennaio 1955 a cura del predetto notaio. Detto legato è costituito: dalla quota indivisa di proprietà spettante alla defunta principessa sulla villa sita in Napoli, alla riviera di Chiaia n. 200 e alla via Santa Maria in Portico n. 1/M, con annesso parco e dipendenze, del valore di L. 77.792.000 (settantasettemilionisettecentonovantaduemila); dalla quota sul mobilio, bronzi, marmi, specchi, quadri, tappeti, libri ed argenteria artistica, esistente nella villa, del valore complessivo di L. 22.706.841 (ventiduemilionisettecentoseimilaottocentoquarantuno) - il tutto con obbligo, per il legatario, di formarne un piccolo museo da intestare al defunto suo marito, principe Diego Aragona Pignatelli Cortes - ed, altresì, dal capitale di lire trentamilioni, destinandone la rendita alla manutenzione della proprietà. È autorizzato, inoltre, ad accettare, con beneficio di inventario, la quota ereditaria disponibile del patrimonio relitto dalla medesima principessa Rosa Fici, attribuita allo Stato con testamento pubblico 8 dicembre 1954, raccolto e pubblicato dallo stesso notaio Maddalena. Tale quota è costituita: da beni immobili siti nei comuni di Napoli, Gela, Castelvetrano e Favara; da diritti immobiliari, canoni enfiteutici, azioni industriali, crediti vari, depositi bancari, denaro e mobilia, dell'importo complessivo di L. 341.667.845 (trecentoquarantunmilioniseicentosessantasettemilaottocentoquarantaci nque), che, al netto delle passività ereditarie e dei legati, compreso quello a favore dello Stato, si riduce a L. 97.405.420 (novantasettemilioniquattrocentocinquemilaquattrocentoventi) oltre L. 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila), ammontare di diritti litigiosi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 1957 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 28. - RELLEVA
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Il decreto riguarda l'accettazione di eredità e legati a favore dello Stato, istituti disciplinati dal diritto civile successorio e dalla legge 5 giugno 1850 n. 1037. La figura del beneficio di inventario è centrale per proteggere il patrimonio pubblico dalle passività ereditarie. Commercialisti e consulenti che operano in materia di successioni e patrimonio pubblico devono considerare gli effetti fiscali dell'acquisizione di beni immobili, collezioni artistiche e diritti immobiliari da parte dello Stato, nonché le implicazioni contabili della costituzione di musei e fondazioni.
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