Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 141/2021

Regolamento recante deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458. (21G00152)

Pubblicato: 11/10/2021 In vigore dal: 17/09/2021 Documento ufficiale

Qual è la deroga introdotta dal DPR 141/2021 rispetto al limite delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana"?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 141/2021 introduce una deroga temporanea al sistema di conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" limitatamente all'anno 2021. Normalmente, secondo il DPR 458/1952, le onorificenze conferite con forme particolari non potevano superare un quindicesimo del numero complessivo annuale delle nomine. Con questo decreto, il Presidente della Repubblica ha modificato tale limite portandolo a un decimo, consentendo quindi un numero maggiore di onorificenze per l'anno 2021. La modifica si applica esclusivamente alle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2021, come precedentemente determinate con decreto del 29 marzo 2021. Questa deroga rappresenta un'eccezione al regime ordinario ed è stata adottata previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, seguendo le procedure previste dalla legge 400/1988 per l'emanazione di regolamenti presidenziali.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2021, n. 141

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 141/2021 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2021, n. 141 ## Regolamento recante deroga all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458. (21G00152) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178 , e in particolare gli articoli 3 e 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 , e in particolare l'articolo 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2021, recante «Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Deroga all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 1 . In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 , limitatamente all'anno 2021, il numero delle onorificenze di cui al predetto articolo non può superare il decimo del numero complessivo delle nomine determinato ai sensi dell' articolo 3, comma terzo, della legge 3 marzo 1951, n. 178 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 settembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2523 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L' art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)». - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178 , recante «Istituzione dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze»: «Art. 3. L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone. Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio dell'ordine.»; «Art. 4. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine. Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6. Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.». - Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 , recante «Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178 , concernente la istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e la disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze»: «Art. 2. Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178 , non possono superare nell'anno il quindicesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2021, recante «Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2021», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 2021 . Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458 , si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell' art. 3 della legge 3 marzo 1951, n. 178 , si veda nelle note alle premesse.

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Il DPR 141/2021 modifica il regime delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" disciplinato dalla legge 178/1951 e dal DPR 458/1952, aumentando il limite da un quindicesimo a un decimo del numero complessivo delle nomine. Amministratori pubblici, enti e professionisti che seguono le procedure di conferimento delle onorificenze devono considerare questa deroga temporanea per l'anno 2021, che incide sulla determinazione numerica delle cinque classi (cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri).

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