Decreto del Presidente della Repubblica
Registro e Successioni
Decreto del Presidente della Repubblica 1603/1956
Autorizzazione ad accettare il legato disposto dall'avvocato Zilio Grandi Gaetano fu Agostino a favore dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Vicenza.
Qual è l'oggetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1603/1956 e chi ne è beneficiario?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto autorizza l'Ordine degli avvocati e procuratori di Vicenza ad accettare un legato testamentario disposto dall'avvocato Zilio Grandi Gaetano fu Agostino. Si tratta di un atto amministrativo che consente a un ente pubblico (l'Ordine professionale) di ricevere beni immobili mediante successione testamentaria. Il testamento olografo risale al 2 gennaio 1944 e il decreto è stato emanato il 21 dicembre 1956, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. L'autorizzazione era necessaria perché gli enti pubblici non possono accettare eredità e legati senza un provvedimento specifico del Presidente della Repubblica. Il Consiglio dell'Ordine, rappresentato dal suo presidente pro tempore, è stato legittimato a compiere l'accettazione formale dei beni immobili descritti nel decreto stesso.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1956, n. 1603
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1603/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1956, n. 1603
## Autorizzazione ad accettare il legato disposto dall'avvocato Zilio
Grandi Gaetano fu Agostino a favore dell'Ordine degli avvocati e
procuratori di Vicenza.
Art. 1 N. 1603. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Vicenza, in persona del suo presidente pro tempore è autorizzato ad accettare il legato di cui al testamento olografo in data 2 gennaio 1944, con il quale l'avv. Zilio Grandi Gaetano ha disposto a favore dell'Ordine suddetto della proprietà dei beni immobili descritti nelle premesse del decreto stesso. Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1957 Atti del Governo, registro n. 104, foglio n. 12. - CARLOMAGNO
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Il decreto riguarda l'accettazione di legati testamentari da parte di enti pubblici, in particolare ordini professionali, e rappresenta un'autorizzazione amministrativa necessaria per la successione ereditaria. Commercialisti e notai consultano questo tipo di provvedimenti per questioni relative a eredità, testamenti olografi, trasferimenti di proprietà immobiliare e capacità giuridica degli enti pubblici di ricevere donazioni mortis causa.
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