Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 277/1983

Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

Pubblicato: 09/06/1983 In vigore dal: 31/03/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 277

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 277/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 277 ## Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12 , concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dello ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'ente e alle risultanze di gestione; Sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio; Considerato che in relazione al fabbisogno dell'ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva e del massimale annuo di contribuzione di cui al primo comma del predetto art. 6; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono così variati: a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio; b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1983 PERTINI SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 197

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