Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 277/1983

Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

Pubblicato: 09/06/1983 In vigore dal: 31/03/1983 Documento ufficiale

Quali sono le aliquote contributive e i massimali di contribuzione stabiliti dal DPR 277/1983 per gli agenti e rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 277/1983 modifica le aliquote contributive e i massimali annui di contribuzione per l'ENASARCO (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio), l'ente che gestisce il trattamento pensionistico integrativo di questa categoria. Le nuove aliquote sono fissate al 5% a carico del preponente (datore di lavoro) e al 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio, per un totale del 10%. I massimali annui di contribuzione variano a seconda della situazione lavorativa: se l'agente lavora per un solo preponente il massimale è di 24 milioni di lire, mentre se lavora per più preponenti il massimale è di 10 milioni di lire per ciascuno di essi. Queste variazioni entrano in vigore dal primo giorno del trimestre solare successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La norma si applica concretamente nel calcolo dei contributi dovuti all'ENASARCO, influenzando sia i versamenti dei datori di lavoro che le trattenute sugli stipendi degli agenti e rappresentanti di commercio, con rilevanza per la gestione amministrativa e contabile delle aziende che impiegano questa categoria di lavoratori.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 277

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 277/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 277 ## Variazioni all'aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12 , concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dello ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'ente e alle risultanze di gestione; Sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio; Considerato che in relazione al fabbisogno dell'ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva e del massimale annuo di contribuzione di cui al primo comma del predetto art. 6; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 , a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono così variati: a) aliquota contributiva: 5% a carico del proponente e 5% a carico dell'agente o rappresentante di commercio; b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1983 PERTINI SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1983 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 197

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