Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 3012/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Caramia Pasquale di Agilulfo in qualita' di amministratore giudiziario della eredita' giacente di D'Ayala Valva Pietro fu Giuseppe, in comune di Palagianello (Taranto).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3012
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 3012/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3012
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Caramia
Pasquale di Agilulfo in qualita' di amministratore giudiziario della
eredita' giacente di D'Ayala Valva Pietro fu Giuseppe, in comune di
Palagianello (Taranto).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 36 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Caramia Pasquale di Agilulfo, in qualità di amministratore giudiziario della eredità giacente di D'Ayala Valva Pietro fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 1.0 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata. Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Caramia Pasquale di Agilulfo, in qualità di amministratore giudiziario della eredità giacente di D'Ayala Valva Pietro fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 251.38.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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