Decreto del Presidente della Repubblica IVA

Decreto del Presidente della Repubblica 463/1982

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Pubblicato: 23/07/1982 In vigore dal: 15/07/1982 Documento ufficiale

Quali poteri di indagine e richiesta di informazioni attribuisce il DPR 463/1982 all'Amministrazione finanziaria nei confronti di banche, enti assicurativi e contribuenti?

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Il DPR 463/1982 modifica e integra le norme sulla IVA e sull'accertamento delle imposte sui redditi, introducendo poteri significativi per l'Amministrazione finanziaria. In particolare, l'articolo 32 del DPR 600/1973 viene integrato con tre nuove facoltà: la possibilità di invitare i contribuenti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, con obbligo di verbalizzazione; il potere di richiedere alle pubbliche amministrazioni, enti assicurativi e società di credito informazioni su soggetti specifici o categorie, con alcune eccezioni per l'ISTAT, ispettorati del lavoro e Poste Italiane; il diritto di accedere ai conti bancari e postali in deroga al segreto bancario, secondo le modalità previste dall'articolo 35. I dati acquisiti dai conti costituiscono base per rettifiche e accertamenti solo se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione del reddito. Il decreto fissa termini perentori per le risposte (15 giorni, 60 giorni per i conti bancari) e introduce sanzioni pecuniarie significative per le aziende di credito e i loro rappresentanti che trasmettono documenti falsi, incompleti o omettono l'invio entro i termini.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 463

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 463/1982 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 463 ## Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249 ; Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765 ; Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146 ; Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 All' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: Nel primo comma i numeri 2), 5) e 7) sono sostituiti dai seguenti: "2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche relativamente ai rapporti con altri soggetti, che hanno dato luogo alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del successivo n. 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;"; "5) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, alle società ed enti di assicurazione ed agli enti e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141 "; "7) richiedere, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'art. 35 e con le modalità ivi previste, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro". Nell'ultimo comma dopo le parole "inferiore a quindici giorni" sono aggiunte le parole "ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale". Nell' art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: "Se i documenti trasmessi a norma dell'art. 32, primo comma, n. 7), e le certificazioni rilasciate a norma dell'art. 34 non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da L. 500.000 a L. 5.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte e le certificazioni. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti o del rilascio della certificazione. Si considera omesso l'invio o il rilascio oltre i termini di cui agli articoli 32, ultimo comma, e 34". Nell' art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, al n. 2) del primo comma dopo le parole "dei questionari previsti al n. 4)" sono aggiunte le parole "e al n. 7)".

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