Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2025/2529 of 8 December 2025 amending Decision 2007/441/EC authorising the Italian Republic to apply measures derogating from Articles 26(1)(a) and 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2529
12.12.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2529 DEL CONSIGLIO
dell’8 dicembre 2025
recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») addebitata alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all’impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all’IVA.
(2)
La decisione 2007/441/CE
(
2
)
del Consiglio autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’IVA a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE sull’acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) a condizione che il veicolo in questione non sia interamente utilizzato a fini professionali. Per i veicoli soggetti a tale limitazione del 40 %, l’Italia richiede che i soggetti passivi non assimilino l’utilizzazione a fini privati dei veicoli dell’impresa di un soggetto passivo a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»).
(3)
La decisione 2007/441/CE scade il 31 dicembre 2025.
(4)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 31 marzo 2025, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2028 («domanda»).
(5)
In conformità all’articolo 6 della decisione 2007/441/CE del Consiglio, unitamente alla domanda, l’Italia ha presentato una relazione che comprende il riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA di cui all’articolo 1 di tale decisione. Sulla base di tali informazioni, l’Italia sostiene che il limite del 40 % è tuttora giustificato e appropriato. Sostiene inoltre che le misure speciali siano giustificate dall’impatto positivo per quanto riguarda l’onere amministrativo per i contribuenti e per le autorità fiscali attraverso la semplificazione della riscossione dell’IVA e la prevenzione dell’evasione fiscale dovuta a una contabilizzazione non corretta.
(6)
Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall’Italia agli altri Stati membri con lettere del 29 e del 30 luglio 2025. Con lettera del 31 luglio 2025 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(7)
L’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2025 avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo complessivo delle entrate fiscali riscosse dall’Italia nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(8)
È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione 2007/441/CE. La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l’adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.
(9)
È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2028.
(10)
Le misure speciali sono proporzionate agli obiettivi perseguiti, ossia semplificare la procedura di riscossione dell’IVA e prevenire talune forme di evasione ed elusione fiscale, poiché le misure speciali sono limitate nel tempo e nella portata. Le misure speciali non comportano inoltre il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.
(11)
Qualora l’Italia ritenga che sia necessaria una proroga delle misure speciali oltre il 2028, è opportuno che presenti alla Commissione una domanda di proroga entro il 31 marzo 2028. Tale domanda dovrebbe essere corredata da una relazione sull’applicazione delle misure speciali, compreso un riesame della limitazione percentuale applicata.
(12)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/441/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/441/CE è così modificata:
1)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Eventuali domande di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2028. Tale domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»
;
2)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2028.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
R. STOKLUND
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj
.
(
2
)
Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2007/441/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/2529/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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