Decisione di esecuzione (UE) 2025/1986 del Consiglio, del 22 settembre 2025, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1986 del Consiglio, del 22 settembre 2025, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
EN: Council Implementing Decision (EU) 2025/1986 of 22 September 2025 amending Implementing Decision 2013/805/EU authorising the Republic of Poland to introduce measures derogating from point (a) of Article 26(1) and Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1986
30.9.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1986 DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2025
recante modifica della decisione di esecuzione 2013/805/UE che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto («IVA») assolta su beni o servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato dei soggetti passivi o per l’uso del loro personale o, più generalmente, per fini estranei alla loro impresa.
(2)
La decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio
(
2
)
autorizza la Repubblica di Polonia («Polonia»), fino al 31 dicembre 2025, a limitare al 50 % il diritto di detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisto intracomunitario, l’importazione, il noleggio o il leasing di taluni veicoli a motore e sulle spese correlate a tali veicoli, ove essi non siano esclusivamente utilizzati per scopi professionali, e a esentare il soggetto passivo dall’assimilare l’uso non professionale di tali veicoli a una prestazione di servizi a titolo oneroso in conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva («misure speciali»).
(3)
La decisione di esecuzione 2013/805/UE scade il 31 dicembre 2025.
(4)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 25 febbraio 2025 la Polonia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2028 («domanda»).
(5)
In conformità dell’articolo 3, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/805/UE, la Polonia ha presentato alla Commissione, unitamente alla domanda, una relazione sull’applicazione delle misure speciali comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA. Sulla base di tali informazioni, la Polonia sostiene che la percentuale del 50 % continui a essere appropriata. La Polonia ritiene inoltre che la deroga al requisito di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE sia tuttora necessaria per evitare la doppia imposizione. Tali misure speciali sono giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.
(6)
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 10 aprile 2025, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda. Con lettera dell’11 aprile 2025 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(7)
L’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2025 avrà un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale che la Polonia riscuote nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(8)
È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/805/UE. La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutare l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza della limitazione percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.
(9)
È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2028.
(10)
Qualora la Polonia ritenga che le misure speciali siano necessarie oltre la data di scadenza della decisione di esecuzione 2013/805/UE, una domanda di proroga dell’autorizzazioneivi prevista dovrebbe essere corredata di una relazione sull’applicazione delle misure speciali, comprendente un riesame della limitazione percentuale applicata, e dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2028 al fine di garantirne un esame tempestivo.
(11)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/805/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2013/805/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione non è più in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2028.
Eventuali domande di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2028. Tali domande sono corredate di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
J. JENSEN
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione 2013/805/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che autorizza la Repubblica di Polonia ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 353 del 28.12.2013, pag. 51
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/805/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1986/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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