Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 498/1987
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante: "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi".
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 498
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 498/1987
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 498
## Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del tredicesimo comma
dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante:
"Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle
regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili
diversi dagli idrocarburi".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 75 della Costituzione ; Visto l' art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ; Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987 , per l'abrogazione del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8 : "Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987 , è abrogato il tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8 . 2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 19
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