Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
Qual è lo scopo del DPR 581/1995 e come si applica il registro delle imprese?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 581/1995 è il regolamento attuativo che disciplina l'istituzione e il funzionamento del registro delle imprese, previsto dall'articolo 2188 del codice civile. Questo registro rappresenta lo strumento pubblico attraverso il quale le imprese devono comunicare i dati essenziali della loro attività economica e amministrativa. Il regolamento si applica a tutte le imprese che hanno l'obbligo di iscrizione presso le camere di commercio competenti per territorio, definendo le modalità operative, i modelli informatici obbligatori e le responsabilità degli uffici del registro. Per i commercialisti e le aziende, il DPR 581/1995 è fondamentale perché stabilisce le procedure concrete per l'iscrizione, la comunicazione dei dati al REA (Repertorio Economico Amministrativo) e il rispetto degli obblighi informativi verso la pubblica amministrazione. Il regolamento coordina l'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, garantendo uniformità nella gestione del registro su tutto il territorio nazionale e definendo i modelli obbligatori anche in formato informatico.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 581/1995
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1995, n. 581
## Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'art. 2188 del codice civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011 ; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 , ed in particolare l'art. 8; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995; Ritenuto di recepire le relative osservazioni, salvo per quanto concerne la denominazione del giudice delegato alla vigilanza del registro, atteso che la denominazione di giudice del registro, utilizzata nel testo del regolamento, è la medesima utilizzata dal codice civile ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento l'espressione: a) "Ministro" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; b) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) "legge n. 580" indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ; d) "ufficio" indica l'ufficio del registro delle imprese; e) "modello" indica il modello obbligatorio anche informatico; f) ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)) . g) ((IL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 588 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA)) . h) "REA" indica il repertorio delle notizie economiche e amministrative.
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Il DPR 581/1995 è il riferimento normativo per l'iscrizione al registro delle imprese, il REA (Repertorio Economico Amministrativo) e gli obblighi informativi presso le camere di commercio. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per adempimenti relativi alla comunicazione dei dati economici e amministrativi, alla gestione dei modelli obbligatori e al coordinamento con l'articolo 2188 del codice civile in materia di pubblicità legale dell'impresa.
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