Decreto del Presidente della Repubblica
Procedimenti
Decreto del Presidente della Repubblica 634/1996
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, in materia di semplificazione dei procedimenti di esonero parziale, compensazione territoriale e delle denunce dei datori di lavoro, relativi alle assunzioni obbligatorie.
Quali sono le principali modifiche introdotte dal DPR 634/1996 ai procedimenti di esonero parziale e compensazione territoriale per le assunzioni obbligatorie?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 634/1996 modifica il precedente regolamento del 1994 al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi agli esoneri parziali dall'obbligo di assumere la percentuale prescritta di lavoratori invalidi, nonché le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro. La normativa si applica alle aziende pubbliche e private soggette all'obbligo di assunzione di persone con disabilità secondo la legge 482/1968. La principale innovazione riguarda l'allungamento del termine per l'emanazione del provvedimento di esonero parziale da 150 a 240 giorni, con possibilità di modifica secondo le modalità della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. Inoltre, il decreto consente al Ministero del lavoro di delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti, secondo criteri determinati nella delega stessa, eliminando il precedente meccanismo del silenzio-assenso dopo 90 giorni. Questi cambiamenti rispondono all'esigenza di razionalizzare i procedimenti amministrativi, riducendo le fasi procedimentali e uniformando i tempi di conclusione, come previsto dalla legge 537/1993 sulla finanza pubblica.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 634
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 634/1996
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 634
## Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, in materia di semplificazione dei
procedimenti di esonero parziale, compensazione territoriale e delle
denunce dei datori di lavoro, relativi alle assunzioni obbligatorie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Ritenuta la necessità di modificare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996; Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Esoneri parziali 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 , sono sostituiti dai seguenti: " 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall' articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.". Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345 , reca: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 ). - La legge 2 aprile 1968, n. 482 , reca: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968 ). - I commi 7 , 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni di legge di cui all'allegato elenco 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; f) unificazione livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo". Note all'art. 1: - I commi 3 e 4 dell'art. 3 (Disciplina del procedimento di eso-nero parziale dell'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta) del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345 , così recitavano: "3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. Il Ministero può delegare, per categorie di lavorazione e con criteri determinati nell'esercizio della delega, agli uffici periferici competenti l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale. Qualora l'ufficio periferico competente non provveda entro il termine di novanta giorni, ricorrenti dalla data di ricezione della domanda, la stessa si intende accolta". - L' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , è il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni".
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Il DPR 634/1996 è il riferimento normativo per datori di lavoro e consulenti del lavoro che affrontano questioni di assunzioni obbligatorie, esoneri parziali e compensazione territoriale per lavoratori disabili. La normativa disciplina i procedimenti amministrativi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, applicando i principi di semplificazione amministrativa e determinazione dei termini procedimentali secondo la legge 241/1990. Commercialisti e responsabili risorse umane la consultano per comprendere le modalità di richiesta di esonero dall'obbligo di assunzione della percentuale prescritta di invalidi e i relativi tempi di risposta amministrativa.
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