Decreto del Presidente della Repubblica Registro e Successioni

Decreto del Presidente della Repubblica 953/1977

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, contenente disciplina dell'imposta di registro.

Pubblicato: 31/12/1977 In vigore dal: 23/12/1977 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di registrazione degli atti secondo il DPR 953/1977 e cosa deve annotare l'ufficio di registro?

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Il DPR 953/1977 modifica le norme sulla registrazione degli atti contenute nel DPR 634/1972, disciplinando l'imposta di registro. La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri, con indicazione del numero progressivo annuale, della data, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti coinvolte e delle somme riscosse. Le richieste di registrazione devono essere conservate in volumi rilegati con apposto il numero e la data di registrazione. L'ufficio di registro ha l'obbligo di annotare in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto la data e il numero della registrazione, apporre la quietanza della somma riscossa oppure dichiarare che la registrazione è stata eseguita a debito. Questa annotazione deve essere effettuata anche sugli atti eventualmente allegati. Tali disposizioni riguardano tutti i professionisti e le aziende che devono registrare atti presso gli uffici di registro, garantendo tracciabilità e certezza della registrazione fiscale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 953

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 953/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 953 ## Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, contenente disciplina dell'imposta di registro. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, numero 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , contenente disciplina dell'imposta di registro; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Il terzo e quarto comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , sono sostituiti dai seguenti: "La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e delle denunce in appositi registri con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse; sono conservate in appositi volumi rilegati le richieste di registrazione, previste dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, così come sostituito dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , sulle quali viene apposto il numero e la data di registrazione. L'ufficio in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati".

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