Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprieta' rustiche e urbane. (041U1043)
Quali sono gli obblighi documentali e le sanzioni previste dalla Legge 1043/1941 per i trasferimenti di immobili e le volture catastali?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1043/1941 disciplina le procedure di voltura catastale (il trasferimento della proprietà nel catasto) e impone obblighi rigorosi a notai e pubblici ufficiali che redigono atti di trasferimento immobiliare. Prima di sottoscrivere qualsiasi atto di compravendita o donazione di beni immobili, le parti devono esibire il certificato catastale rilasciato gratuitamente dall'Ufficio tecnico erariale, che identifica univocamente l'immobile con i dati catastali ufficiali. Nel caso di frazionamento di particelle (divisione di un terreno in più lotti), è obbligatorio allegare un tipo di frazionamento firmato da un professionista abilitato (ingegnere, geometra, perito agrimensore) su estratto autentico delle mappe catastali. Se le parti non forniscono spontaneamente i documenti necessari, il procuratore del registro può redigerli a loro spese, addebitando i compensi secondo le tariffe ufficiali. L'Ufficio tecnico erariale ha il compito di verificare la regolarità dei documenti e, se necessario, può rettificare d'ufficio i tipi di frazionamento difettosi, addebitando le spese al tecnico responsabile. Chi viola questi obblighi (notai, pubblici ufficiali, parti) è soggetto a sanzioni pecuniarie che vanno da 50 a 1.000 lire, con competenza sanzionatoria affidata ai procuratori del registro e agli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 agosto 1941, n. 1043
Testo normativo
LEGGE n. 1043/1941
# LEGGE 17 agosto 1941, n. 1043
## Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei
terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole
proprieta' rustiche e urbane. (041U1043)
Art. 1 Al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte: 1) L'art. 55 è modificato come segue: «Le domande di voltura sono fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e sono presentate all'Ufficio del registro o delle successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denuncie di trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione. «Alla domanda di voltura inoltre deve essere allegato un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono a individuare l'immobile. «Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, a la domanda di voltura devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi. «Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse è chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio tecnico erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato. «Il certificato catastale previsto dal secondo comma è rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale ovvero dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in esenzione di tutti i diritti catastali fermo restando il pagamento della tassa di bollo e dei diritti di scritturazione. «Il procuratore del registro, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, trasmette all'Ufficio tecnico erariale le domande di voltura con gli atti ad esse allegati, occorrenti per la esecuzione delle volture». 2) L'art. 56 è sostituito dal seguente: «I notari ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimenti di beni immobili, se dalle parti non sia esibito loro il certificato catastale previsto dal 2° comma del precedente art. 55, nonchè, se del caso, gli atti o la dichiarazione previsti dal 3° e 4° comma dello stesso articolo, e, quando si tratti di frazionamento di particella, anche il tipo prescritto dal seguente art. 57. «Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonchè agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma». 3) L'art. 57 è sostituito dal seguente: « ((Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale)) . «Tale estratto deve essere firmato dalle parti interessate, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo. «Se il tipo presentato non è regolare ed il tecnico che l'ha firmato non procede alla sua rettifica nel termine di tempo che gli è prefisso dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, questa vi provvede di ufficio a spese del tecnico. «L'importo di tali spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero». 4) È aggiunto il seguente art. 57-bis. «Le copie ed estratti di cui al primo comma dell'art. 55, Se le parti non provvedono a fornirli, sono fatti in carta libera dal procuratore del registro, al quale, in tal caso, sono dovuti i compensi stabiliti dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011. «Tali compensi vengono liquidati all'atto della registrazione e sono dovuti anche quando la registrazione sia fatta senza pagamento d'imposta. Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo di frazionamento, prodotti per la esecuzione delle volture, queste non possono essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a presentare, entro il termine di giorni trenta, gli altri atti necessari, ovvero a regolarizzare, entro lo stesso termine di tempo, gli atti ed i tipi già esibiti e riconosciuti imperfetti. «Se le parti non forniscono quanto loro è richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico delle parti le spese occorse il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero». 5) L'art. 60 è sostituito dal seguente: «Coloro che non osservino le disposizioni di cui: a) ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55 o quelle di cui agli articoli 56, 57 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50 a lire 1000; b) all'art. 57-bis sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 10 a lire 50. «L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 55, 56 e 57 spetta ai procuratori del registro o agli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o ai capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. Quello delle violazioni alle disposizioni dell'art. 57-bis è di competenza esclusiva degli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o dei capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. «Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di Finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4».
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La Legge 1043/1941 è il riferimento normativo per volture catastali, certificati catastali e trasferimenti immobiliari, disciplinando gli obblighi documentali per notai e pubblici ufficiali. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere i requisiti formali nelle compravendite immobiliari, i frazionamenti di particelle, le sanzioni amministrative e i compensi dovuti agli uffici catastali. È strettamente collegata al Testo Unico delle leggi sul catasto (RD 1572/1931) e alle procedure di registrazione presso gli Uffici del registro.
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