Qual è la data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza secondo il Decreto-Legge 118/2021?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 118/2021 ha differito l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019), inizialmente prevista per una data anteriore. Secondo le modifiche apportate all'articolo 389, il Codice entra in vigore il 16 maggio 2022, con un'eccezione importante: il Titolo II della Parte prima (che contiene le procedure alternative al fallimento e gli strumenti di soluzione concordata della crisi) entra in vigore successivamente, il 31 dicembre 2023. Questo differimento è stato motivato dalla necessità di dare alle imprese più tempo per adeguarsi alle nuove regole sulla gestione della crisi aziendale, in un contesto ancora segnato dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento mira a incentivare le imprese a individuare soluzioni alternative di ristrutturazione e risanamento, facilitando l'accesso a procedure diverse dal fallimento tradizionale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 118/2021
# DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118
## Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento
aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
(21G00129)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; Considerata, a tal fine, l'esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, in ragione della necessità di assicurare che l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 1939/2017 del Consiglio del 12 ottobre 2017 , relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») avvenga conservando le risorse di personale di magistratura presso gli uffici di procura della Repubblica individuati come sedi di servizio dei procuratori europei delegati; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di velocizzare le procedure di pagamento degli indennizzi Pinto e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo delle risorse economiche allocate sui capitoli di bilancio appositamente dedicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, fornendo liquidità a cittadini e imprese nei tempi normativamente previsti per procedere ai pagamenti e, al contempo, migliorando nei termini anzidetti l'efficienza del sistema giudiziario; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare una modifica temporanea al procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia (FUG), onde consentire il finanziamento di interventi urgenti finalizzati, oltre che, nell'immediato, al superamento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale, necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell'interno; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa 1. All'articolo 389 del ((codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al)) decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.».
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Il Decreto-Legge 118/2021 è fondamentale per chi opera nel diritto della crisi d'impresa, in quanto disciplina l'entrata in vigore del Codice della crisi d'insolvenza, le procedure concorsuali alternative, l'accordo di ristrutturazione dei debiti e la composizione negoziata della crisi. Commercialisti, consulenti aziendali e professionisti del turnaround lo consultano per comprendere le scadenze applicative, le soluzioni concordate e gli strumenti di prevenzione della crisi.
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