Quali sono gli obblighi del Governo italiano secondo la Legge 128/1998 per l'attuazione delle direttive comunitarie?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 128/1998, nota come "Legge comunitaria 1995-1997", è uno strumento legislativo che disciplina come l'Italia adempie agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alle Comunità europee. Il Governo riceve una delega specifica per emanare decreti legislativi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di recepire le direttive comunitarie elencate negli allegati A e B. Questa procedura riguarda tutti i settori interessati dalle direttive europee, dalle materie commerciali a quelle sanitarie e di sicurezza sul lavoro.
La legge prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro competente, in coordinamento con i vari Ministeri interessati. Per le direttive elencate nell'allegato B, gli schemi dei decreti devono essere trasmessi alle Camere parlamentari per il parere delle Commissioni competenti entro quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati anche senza il parere. Nel caso in cui il termine per il parere scada nei trenta giorni precedenti la scadenza della delega, quest'ultima viene prorogata di novanta giorni.
La legge prevede anche disposizioni specifiche per settori particolari: il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo bancario (n. 385/1993), norme sulla sicurezza nei cantieri (decreto n. 494/1996), sulla libera circolazione dei cittadini europei (decreto n. 470/1992) e sugli agenti commerciali indipendenti (decreto n. 303/1991). Inoltre, entro sei mesi sono previste attuazioni specifiche per direttive relative al finanziamento dei controlli sanitari sulle carni, protezione degli animali durante la macellazione e il trasporto.
Per i professionisti e le aziende, questa legge è rilevante perché rappresenta il meccanismo attraverso cui le direttive europee vengono trasposte nell'ordinamento italiano. Le scadenze previste e le proroghe (come quella di sei mesi per il decreto n. 494/1996) sono fondamentali per comprendere quando nuove normative entreranno in vigore e quando le aziende dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 24 aprile 1998, n. 128
Testo normativo
LEGGE n. 128/1998
# LEGGE 24 aprile 1998, n. 128
## Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
1995-1997.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17. 5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell' articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 . 6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio , nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 . Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza. (2) ((3)) 7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 , alle direttive del Consiglio 90/364/CEE , 90/365/CEE e 93/96/CEE , nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 6, comma 1, lettere a) , b) , c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142 . 8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 , alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio , relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti. 9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione: a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio , che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio , relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all' articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE , 95/24/CE , 96/17/CE e 96/43/CE , di modifica della citata direttiva 85/73/CEE ; b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio , relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all' articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ; c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE . ------------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 24) che "Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , è prorogato di novanta giorni." ------------------ AGGIORNAMENTO (3) La L. 17 maggio 1999, n. 144 , come modificata dalla L. 2 agosto 1999, n. 263 ha disposto (con l'art. 45, comma 24) che "Il termine per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , è prorogato di sei mesi".
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La Legge 128/1998 è il principale strumento di recepimento delle direttive comunitarie in Italia, disciplinando decreti legislativi, delega governativa e procedure parlamentari per l'adeguamento normativo. Consulenti aziendali e professionisti la consultano per comprendere tempistiche di implementazione di direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, diritto commerciale, protezione dei consumatori e normative sanitarie. Il riferimento è essenziale per tracciare l'evoluzione della normativa italiana in conformità agli obblighi comunitari e alle scadenze di recepimento.
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