Legge
Contributi
Legge 177/1989
Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.
Riferimento normativo
LEGGE 8 maggio 1989, n. 177
Testo normativo
LEGGE n. 177/1989
# LEGGE 8 maggio 1989, n. 177
## Riapertura dei termini per le imprese editrici di giornali
quotidiani e per le imprese radiofoniche per accedere a contributi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Per le imprese editrici di giornali quotidiani il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , è differito a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. 2. Il termine di cui al comma 1 si intende prorogato anche per le imprese radiofoniche di cui all' articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 , recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente: "2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge". (N.B.: I sei mesi decorrono dal 10 marzo 1987, giorno di entrata in vigore della legge). - Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 67/1987 , è il seguente: "Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). 1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1› gennaio 1986: a) alle riduzioni tariffarie di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica; b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. 2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9; viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. 3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonchè alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonchè per la verifica periodica della loro persistenza".
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