Legge Contributi

Legge 230/1997

Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Pubblicato: 21/07/1997 In vigore dal: 16/07/1997 Documento ufficiale

Quali sono le conseguenze della soppressione del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali e dove vengono iscritti gli interessati?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 230/1997 ha soppresso il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali a partire dal 1° gennaio 1998, un istituto previdenziale specifico istituito nel 1960. Gli spedizionieri doganali che lavorano con contratto di lavoro subordinato vengono automaticamente iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS per invalidità, vecchiaia e superstiti, seguendo il regime ordinario dei dipendenti. Per gli spedizionieri doganali che esercitano la professione in modo autonomo (non vincolati da rapporto di impiego), la legge prevede l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, un regime previdenziale dedicato ai lavoratori autonomi e ai professionisti. Questa transizione rappresenta un allineamento del sistema previdenziale degli spedizionieri doganali ai regimi generali, eliminando una gestione separata e specializzata. La norma garantisce continuità protettiva per tutti gli interessati, sia che proseguano come dipendenti sia che operino come autonomi, attraverso l'inserimento nei sistemi previdenziali ordinari.

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Riferimento normativo

LEGGE 16 luglio 1997, n. 230

Testo normativo

LEGGE n. 230/1997 # LEGGE 16 luglio 1997, n. 230 ## Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , è soppresso. 2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998. 3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 : a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo; b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali". - Il testo dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".

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La soppressione del Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali comporta l'iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, che disciplina l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi e i professionisti. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare la posizione contributiva dei propri clienti spedizionieri, distinguendo tra rapporti di lavoro subordinato (INPS ordinaria) e attività autonoma (Gestione Separata), per garantire corretta iscrizione e versamento dei contributi previdenziali.

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