Qual è il differimento di termine previsto dalla Legge 25/1996 in materia di informazione del consumatore?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 25/1996 del 5 gennaio 1996 è una norma di carattere urgente che interviene nel settore delle attività produttive, differendo termini previsti da altre disposizioni legislative. In particolare, l'articolo 1 riguarda l'applicazione della Legge 126/1991 sulla normativa per l'informazione del consumatore, estendendo i tempi di adeguamento per le imprese che commercializzano prodotti. La norma sposta dal termine originario al 30 giugno 1996 il momento entro il quale i produttori e i commercianti devono conformarsi ai requisiti di etichettatura e informazione previsti dalla legge precedente. Questo differimento rappresenta una misura transitoria che consente alle aziende un periodo ulteriore per adeguare le confezioni e i sistemi informativi ai nuovi standard normativi, evitando sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1 della Legge 126/1991.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25
Testo normativo
LEGGE n. 25/1996
# LEGGE 5 gennaio 1996, n. 25
## Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel
settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Norma per l'informazione del consumatore 1. Il termine di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 , è differito al 30 giugno 1996. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) è il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".
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La Legge 25/1996 è rilevante per aziende e commercialisti che operano nel settore della produzione e commercializzazione di beni, in quanto disciplina i termini di adeguamento alle norme sulla trasparenza informativa e etichettatura dei prodotti. La norma si collega direttamente alla Legge 126/1991 sulle norme per l'informazione del consumatore, rappresentando un'estensione dei termini transitori per la conformità normativa e la tutela dei diritti dei consumatori.
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