Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA.
Cosa prevede il Decreto-Legge 258/2006 in materia di detrazione dell'IVA e rimborso per i soggetti passivi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 258/2006 è stato emanato per adeguare l'ordinamento italiano alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 settembre 2006 (causa C-228/05) riguardante la detraibilità dell'IVA. La norma si applica ai soggetti passivi IVA (imprenditori, professionisti e artisti) che fino al 13 settembre 2006 hanno acquistato beni e servizi per i quali non era consentita la detrazione dell'imposta. Il decreto prevede una procedura straordinaria di rimborso: i contribuenti interessati devono presentare un'apposita istanza telematica entro il 15 aprile 2007, utilizzando un modello specifico approvato dall'Agenzia delle Entrate. L'istanza deve contenere dati e documenti che comprovino gli acquisti effettuati e deve considerare anche altri tributi rilevanti per determinare correttamente l'importo dovuto. Per chi non aderisce al rimborso forfetario (calcolato per settori di attività) o non presenta istanza nei termini, rimane la possibilità di provare il diritto a una detrazione superiore attraverso la procedura ordinaria di cui al decreto legislativo 546/1992, dimostrando l'effettivo utilizzo dei beni e servizi secondo criteri di reale inerenza. La norma esclude comunque le procedure ordinarie di detrazione e compensazione durante il periodo di applicazione straordinaria.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 258/2006
# DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258
## Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella
causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento alla suddetta sentenza della Corte di giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2006; Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, (( in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione )) acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica (( entro il 15 aprile 2007 )) apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (( , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. )) Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti. (( Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma. )) 2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (( 2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio". ))
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Il Decreto-Legge 258/2006 è lo strumento normativo per gestire il rimborso IVA derivante da sentenze della Corte di Giustizia europea, interessando direttamente la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto e le procedure di compensazione. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a istanze di rimborso straordinario, detrazione forfetaria per settori, inerenza dei costi e adeguamento alle direttive comunitarie in materia di IVA.
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