Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e ((del settore ittico nonche')) di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (19G00035)
Quali sono le misure di sostegno previste dal Decreto-Legge 27/2019 per il settore lattiero-caseario ovino e quali risorse sono stanziate?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 27/2019 introduce un Fondo dedicato al miglioramento della competitività della filiera del latte ovino, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Questo fondo è gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e si rivolge agli imprenditori agricoli operanti nel settore lattiero-caseario ovino-caprino, particolarmente colpiti dalla crisi di mercato. Le risorse sono destinate a sostenere contratti di filiera e di distretto, promuovere interventi di regolazione dell'offerta di formaggi DOP, nonché finanziare ricerca, trasferimento tecnologico e interventi infrastrutturali nel settore. La ripartizione delle risorse tiene conto della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali (con particolare attenzione alle aree montane), dell'imprenditoria giovanile e della qualità dei prodotti made in Italy. Gli interventi finanziati devono rispettare i regolamenti UE sugli aiuti de minimis e gli aiuti compatibili con il mercato interno, garantendo conformità alle normative europee sulla concorrenza.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 27/2019
# DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27
## Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi e <em><strong>((del settore ittico nonche'))</strong></em> di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (19G00035)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito; Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonchè attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento; Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall' articolo 151 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , per il latte vaccino; Vista la necessità di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018 , n. C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonchè di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard; Visto il susseguirsi di calamità naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari; Vista la necessità e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti; Vista la necessità ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla conclusione delle attività per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino 1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160 , dopo l'articolo 23, è inserito il seguente: «Art. 23.1 (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati). - 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai ((contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 )) , nonchè attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto ((della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonchè di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy)) . ((3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006)) . 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .». 2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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Il Decreto-Legge 27/2019 rappresenta un intervento urgente in materia di aiuti agricoli, fondi pubblici per il settore agroalimentare e sostegno alle filiere in crisi. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare la compatibilità con i regolamenti UE 1407/2013, 1408/2013, 651/2014 e 702/2014 relativi agli aiuti de minimis, alle agevolazioni per le zone rurali e alla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese agricole beneficiarie.
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