Legge Agevolazioni

Legge 27/2019

Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e ((del settore ittico nonche')) di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (19G00035)

Pubblicato: 29/03/2019 In vigore dal: 29/03/2019 Documento ufficiale

Quali sono le misure di sostegno previste dal Decreto-Legge 27/2019 per il settore lattiero-caseario ovino e quali risorse sono stanziate?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 27/2019 introduce un Fondo dedicato al miglioramento della competitività della filiera del latte ovino, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Questo fondo è gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e si rivolge agli imprenditori agricoli operanti nel settore lattiero-caseario ovino-caprino, particolarmente colpiti dalla crisi di mercato. Le risorse sono destinate a sostenere contratti di filiera e di distretto, promuovere interventi di regolazione dell'offerta di formaggi DOP, nonché finanziare ricerca, trasferimento tecnologico e interventi infrastrutturali nel settore. La ripartizione delle risorse tiene conto della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali (con particolare attenzione alle aree montane), dell'imprenditoria giovanile e della qualità dei prodotti made in Italy. Gli interventi finanziati devono rispettare i regolamenti UE sugli aiuti de minimis e gli aiuti compatibili con il mercato interno, garantendo conformità alle normative europee sulla concorrenza.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 27/2019 # DECRETO-LEGGE 29 marzo 2019, n. 27 ## Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e <em><strong>((del settore ittico nonche'))</strong></em> di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto. (19G00035) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave crisi che ha colpito i settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, e di sviluppare un piano di interventi per il recupero della capacit&agrave; produttiva e sostenere concretamente le imprese agricole che versano in situazione di crisi anche per il perdurare degli effetti dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali; Considerata la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, rafforzamento e recupero della solidit&agrave; economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere, attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito; Considerata l'emergenza del mercato del latte ovino e dei prodotti lattiero-caseari da esso derivati, e l'urgenza di intervenire per favorire la qualit&agrave; e la competitivit&agrave; del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonch&egrave; attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento; Vista la necessit&agrave; di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero-casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto gi&agrave; previsto dall' articolo 151 del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , per il latte vaccino; Vista la necessit&agrave; di adempiere a quanto stabilito dalla decisione della Corte di giustizia 24 gennaio 2018 , n. C-433/15 in materia di prelievo supplementare del latte; Considerata la straordinaria necessit&agrave; e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l'obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonch&egrave; di rafforzare la competitivit&agrave; del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard; Visto il susseguirsi di calamit&agrave; naturali dovute anche ai cambiamenti climatici che richiedono interventi di sostegno economico straordinari; Vista la necessit&agrave; e l'urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nell'ambito dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti; Vista la necessit&agrave; ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi finalizzati alla conclusione delle attivit&agrave; per la messa in sicurezza e bonifica dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 7 e del 20 marzo 2019; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino 1. Al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160 , dopo l'articolo 23, &egrave; inserito il seguente: &laquo;Art. 23.1 (Misure per la competitivit&agrave; della filiera e il miglioramento della qualit&agrave; del latte ovino e dei suoi derivati). - 1. &Egrave; istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualit&agrave; e la competitivit&agrave; del latte ovino attraverso il sostegno ai ((contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 )) , nonch&egrave; attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalit&agrave; di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto ((della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificit&agrave; territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonch&egrave; di promuovere la qualit&agrave; dei prodotti made in Italy)) . ((3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 , relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006)) . 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all' articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .&raquo;. 2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 1, capoverso 2, &egrave; adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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Il Decreto-Legge 27/2019 rappresenta un intervento urgente in materia di aiuti agricoli, fondi pubblici per il settore agroalimentare e sostegno alle filiere in crisi. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare la compatibilità con i regolamenti UE 1407/2013, 1408/2013, 651/2014 e 702/2014 relativi agli aiuti de minimis, alle agevolazioni per le zone rurali e alla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese agricole beneficiarie.

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