Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019.Modalità di detrazione dell'imposta lorda in caso di dilazione del pagamento in 10 anni
Come si applica la detrazione del 50% per il riscatto della "pace contributiva" quando il pagamento viene dilazionato in 10 anni anziché in soluzione unica?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva) si calcola applicando il principio di cassa: la detrazione spetta solo sull'importo effettivamente versato in ogni singolo anno d'imposta. Quando il contribuente sceglie di pagare in 120 rate mensili (10 anni), la detrazione non viene calcolata sull'intero onere, ma anno per anno su quanto effettivamente corrisposto. Per ogni anno di versamento, l'importo detraibile al 50% viene poi ripartito in 5 quote annuali costanti e uguali, a partire dall'anno di sostenimento e nei 4 anni successivi. Ad esempio, se nel primo anno versa 12 rate, la detrazione è il 50% di quella somma divisa in 5 anni; nel decimo anno di rateizzazione, la detrazione sarà il 50% di quanto versato in quell'anno, ripartito nei 5 anni seguenti. Questa soluzione interpretativa respinge la richiesta del contribuente di detrarre l'intero onere indipendentemente dalla dilazione, applicando coerentemente il principio di cassa alle detrazioni d'imposta.
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Riferimento normativo
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019.Modalità di detrazione dell'imposta lorda in caso di dilazione del pagamento in 10 anni - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
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Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 181
OGGETTO: Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace
contributiva"), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019.
Modalità di detrazione dell'imposta lorda in caso di dilazione del
pagamento in 10 anni.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante dichiara di avere presentato all'INPS nel mese di novembre 2019 la
domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace
contributiva"), ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e di
aver ricevuto il provvedimento di accoglimento, da parte del sopra richiamato ente,
con la comunicazione dell'importo dovuto e della possibilità di pagare il relativo onere
in 120 rate mensili (10 anni)
.L'Istante nell'evidenziare che, l'onere è detraibile dall'imposta lorda nella misura
del 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari
importo, nell'anno di sostenimento e in quelli successivi, ai sensi dell'articolo 20,
comma 3, del citato decreto legge n. 4 del 2019, chiede come debba essere operata la
detrazione dell'imposta lorda in caso di dilazione del pagamento in 10 anni.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Secondo l'Istante sono possibili le seguenti due interpretazioni:
- la totalità dell'onere determinato può essere detratta in 5 rate di pari importo,
indipendentemente dal numero di rate previste dalla dilazione di pagamento e da
quando queste sono pagate;
- è detraibile solamente quanto pagato nei primi 5 anni, escludendo in tal modo
dalla detrazione d'imposta quanto pagato a rate a partire dal sesto anno.
A parere del contribuente la prima interpretazione è da preferire alla seconda, in
quanto in linea con il tenore letterale della disposizione e coerente con la volontà del
legislatore di incentivare le domande di riscatto, consentendo di poter usufruire
totalmente della detrazione prevista.
Ad avviso dell'Istante, invece, la seconda soluzione interpretativa penalizzerebbe
il contribuente che scelga una dilazione del pagamento dell'onere per un periodo
superiore a 5 anni, discriminando le fasce di popolazione meno abbienti che hanno
optato per una dilazione del pagamento più lunga.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con
modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante "Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"), prevede la facoltà di
riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995 e che non siano già titolari di pensione (cosiddetta "pace contributiva").
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In particolare, il comma 3 del citato articolo 20 stabilisce che il relativo onere a
carico del contribuente "è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento
con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di
sostenimento e in quelli successivi".
Il successivo comma 5 prevede poi che il versamento dell'onere per il riscatto
degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di
appartenenza "in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna
di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione
".
La ripartizione dell'importo detraibile previsto al comma 3 esula dalla durata
della rateazione concedibile di cui al sopra riportato comma 5 ma la stessa è
riconosciuta in relazione all'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto dal
contribuente nel corso del periodo di imposta.
Tenuto conto del tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma
3, le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Persone
fisiche 2020, in linea con il principio generale secondo cui per le detrazioni d'imposta
vale il principio di cassa, nel fornire le indicazioni utili alla compilazione
rispettivamente dei righi E56 e RP56, precisano che "La detrazione spetta
sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5
rate di pari importo".
Pertanto, la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto
previdenziale in argomento, è pari al 50 per cento di quanto corrisposto in ogni singolo
periodo di imposta da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di
sostenimento e in quelli successivi.
A titolo esemplificativo, si rileva che, in caso di rateizzazione dell'onere in 120
rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento
della somma effettivamente versata nell'anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e
nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in cinque quote di pari importo. Tale
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modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo
anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma
effettivamente versata nell'anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei
successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La "pace contributiva" di cui all'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 rappresenta un istituto di riscatto contributivo per lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'INPS, con detrazione IRPEF del 50% secondo il principio di cassa. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare questa norma nella compilazione dei modelli 730 e Redditi Persone Fisiche, considerando la rateizzazione fino a 120 rate mensili e la ripartizione quinquennale della detrazione per ogni anno di versamento effettivo.
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